Partecipazioni societarie dal Notaio

Cosa s’intende per partecipazioni in società

Partecipazioni societarie dal NotaioLe partecipazioni societarie sono il modo in cui un soggetto (persona fisica o giuridica) contribuisce a creare o istituire una società, dapprima con la formazione del capitale necessario ed in seguito con la spartizione degli utili e dei profitti che derivano dall’attività produttiva.

Si può parlare di quote o azioni a seconda del tipo di partecipazione e della società cui si fa riferimento. La loro nomenclatura è importante in quanto si tratta del fulcro della società da costituire.

Notaio per le partecipazioni in società di persone

Le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) sono quelle in cui è preponderante l’elemento personale: si può dire che le persone, cioè i singoli soci, contano più del gruppo di cui fanno parte. Il loro apporto nel funzionamento della società è sempre importante e spesso decisivo.

Per questo, le quote di partecipazione in questi tipi di società “pesano” parecchio, anche quando il loro valore in termini economici è esiguo: nel tipo di società di persone più diffuso, le s.n.c., le partecipazioni sociali servono a ripartire l’ammontare del capitale e il conseguente valore della partecipazione posseduta: si basano, almeno inizialmente, sulla determinazione del valore dei conferimenti dei soci e, in seguito, possono variare in base alle nuove deliberazioni assunte, come un aumento di capitale, una cessione o subentro.

Per trasferirle occorre di regola il consenso di tutti gli altri soci (anche se l’atto costitutivo può prevedere diversamente), in modo tale da permettere l’ingresso di un nuovo membro nella loro compagine societaria.

Il Notaio, in questi specifici casi, si occupa di redigere un atto pubblico contenente l’atto costitutivo della società: tale documento raccoglie una serie di regole riguardanti il funzionamento della società (ad esempio il sistema di amministrazione), la destinazione delle risorse, la sede operativa, la denominazione ecc.

Notaio per le partecipazioni in società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni) sembra che le partecipazioni siano rappresentate da quote o azioni, che si differenziano per la disciplina applicabile e per i meccanismi che ne conseguono.

Anche in questo caso, compito del Notaio è quello di redigere apposito atto pubblico, il quale include lo statuto e parte integrante dell’atto costitutivo, nel quale si riportano le norme relative al funzionamento della società. Statuto e atto costitutivo rappresentano il contratto tra i soci, con cui gli stessi si impegnano a svolgere un’attività imprenditoriale per il raggiungimento di uno scopo economico comune.

Differenze tra azioni e quote

Nella società a responsabilità limitata, le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Si tratta di una regola stabilita dalla legge che vuole porre un limite alla loro possibilità di circolare sul mercato, diversamente da quanto avviene nelle società per azioni.

Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci (dunque i diritti e gli obblighi connessi) sono determinate in misura proporzionale al conferimento apportato da ognuno in società. Quindi, le quote sociali sono spesso prestabilite e si tiene conto del fatto che possono essere ben diverse per entità e proporzioni: è possibile che vi sia, ad esempio, una SRL con due soci, in cui uno possiede il 99% delle quote e l’altro soltanto il residuo 1%; i diritti esercitati da entrambi nella società saranno proporzionali a questa partecipazione; tuttavia l’atto costitutivo potrebbe stabilire dei correttivi in favore del socio minoritario.

Viceversa, nelle S.p.A, le regole sulle partecipazioni cambiano e per molti aspetti sono opposte a quelle che abbiamo analizzato finora: anzitutto si parla di azioni, e non di quote. Inoltre il capitale è di solito frazionato in un numero di azioni molto maggiore, perciò i soci sono tanti e le partecipazioni di ciascuno hanno una percentuale molto inferiore, dal momento che spesso e volentieri rappresentano un’unità infinitesimale del capitale sociale complessivo. Considerando la quantità di investimenti e strumenti finanziari che possono contribuire alla crescita degli affari, potrebbero essere previste diverse categorie di azioni.

La differenza più evidente con le quote delle SRL riguarda il fatto che le azioni possono essere acquisite da qualunque investitore o finanziatore che abbia interesse a partecipare alla distribuzione periodica degli utili e all’aumento del valore dei titoli circolanti. Da ciò si deduce che le azioni e i prodotti finanziari possono essere oggetto di offerta al pubblico, e tendono a essere a circolazione libera.

Cessione di quota di società di persone dal notaio

Nelle società di persone, come si è visto, la quota di partecipazione al capitale sociale è tendenzialmente trasferibile solo con il consenso di tutti i soci e comporta la modifica dei cosiddetti “patti sociali”.

Qualora venga ceduta l’intera partecipazione sociale, il vincolo col socio cedente si scioglie; tuttavia, costui resta comunque responsabile rispetto alle obbligazioni sociali sorte prima della cessione, in proporzione al tipo di società partecipata e alla qualifica in essa rivestita.

Il passaggio di quota da un socio uscente a quello entrante deve comunque essere supervisionato dal notaio, il quale è chiamato:

  • ad autenticare l’atto di cessione della partecipazione, ai fini della sua registrazione e del successivo deposito presso il Registro delle imprese;
  • a verificare presso il Registro delle imprese la titolarità e la corretta intestazione della partecipazione ceduta, nonché ad individuare i soggetti legittimati alla modifica dei patti sociali, i quali devono intervenire al fine di prestare il loro consenso;
  • a verificare che la partecipazione ceduta non sia gravata da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di limitazione relative al suo trasferimento.

Non rientra invece tra gli adempimenti del Notaio la verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società, anche se è bene controllarne l’ammontare effettivo.

Cessione di quota di società di capitali dal Notaio

Diversamente da quanto previsto nelle società di persone, nell’ambito delle società di capitali le quote o azioni sono, almeno teoricamente, liberamente trasferibili. Diciamo teoricamente perché la disciplina cambia a seconda che si parli di SRL o S.p.A.

Nelle prime, dato che è previsto un limite alla circolazione delle quote sul mercato, a maggior ragione il trasferimento deve seguire un iter e certe autorizzazioni: la loro eventuale cessione avviene attraverso un vero e proprio atto notarile, sottoscritto dal socio uscente che cede le proprie quote, e dal socio che le acquisisce. Da ciò si può arguire che il Notaio avrà, più o meno, la stessa funzione che ha nell’ambito della cessione di partecipazioni di società di persone (autenticazione dell’atto di cessione ai fini della registrazione e del deposito nel Registro delle imprese, verifica della titolarità e della legittimazione, verifica relativa alla presenza o meno di formalità pregiudizievoli ecc.). È fatta ovviamente salva l’ipotesi in cui l’atto costitutivo preveda una disciplina diversa.

Questo, invece, non riguarda le azioni delle S.p.A., ove si assiste ad un semplice trasferimento di partecipazioni, prima offerte e poi acquistate dagli investitori o da soci interessati.

Se il partecipante è una persona giuridica

A partecipare a un’attività societaria può essere anche una persona giuridica, oltre che fisica. Si fa riferimento, in particolare, a imprese, enti, associazioni o società diversamente qualificate che abbiano interesse a far parte della compagine societaria. È comunque da chiarire che l’assunzione di partecipazioni (e quindi di obbligazioni e responsabilità) in un’altra società deve essere espressamente prevista dallo statuto della partecipante, e non deve alterare in modo significativo l’oggetto sociale della stessa.

Vi può essere anche il caso in cui una società si configuri “a partecipazione pubblica”: qui è lo Stato a comportarsi come socio, a finanziare le attività e ad avere la titolarità di certe quote o strumenti finanziari che gli attribuiscono poteri amministrativi e gestionali.

Cosa succede se uno dei soci è incapace

L’incapacità di agire di un soggetto, che sia temporanea o definitiva, non è di per sé un ostacolo alla partecipazione in società. È però necessario prevedere l’affiancamento di una figura che sappia gestire in modo imparziale gli affari dell’incapace. Tale figura è nominata dal Tribunale dei minorenni se si tratta di minore, e prenderà il nome di rappresentante legale, il quale ha anche una responsabilità genitoriale nei confronti del minore (ciò fa presumere che l’incarico spetti a uno o entrambi i genitori). In altri casi (per minori sottoposti a tutela[1], inabilitati e interdetti), viene nominato un tutore dal giudice tutelare, dopo la sentenza del Tribunale ordinario che abbia constatato l’incapacità del soggetto.

Il tutore o il rappresentante legale saranno deputati a tutelare il patrimonio del soggetto incapace, nonché a compiere gli atti di straordinaria amministrazione (come appunto la cessione di quote o azioni) e talvolta di ordinaria amministrazione.


[1] Al minore è assegnato un tutore quando resta orfano di entrambi i genitori o quando i genitori non sono in grado di esercitare la responsabilità genitoriale.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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