Partecipazione in società di un soggetto interdetto

Il soggetto interdetto

Partecipazione in società di un soggetto interdettoL’interdetto, stando a quanto previsto dall’art. 414 c.c., è un soggetto che si trova in uno stato di abituale infermità di mente, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.

Per abituale infermità di mente in genere si intende un’alterazione delle facoltà mentali, che può derivare da difetti fisici, traumi psichici o altre cause. Per essere definita abituale è però necessario che tale condizione sia qualificata come definitiva ed irreversibile, sebbene possa anche essere non continuativa in rapporto ad un certo lasso temporale.

Quanto agli interessi, non si tratta esclusivamente di un richiamo alla gestione di affari di natura economica ma anche, e soprattutto, a quelli personali che attengono alla vita quotidiana. Tale incapacità deve quindi risultare assoluta potendo altrimenti trovare spazio le altre misure a tutela dell’incapace.

Come si sa se un soggetto è interdetto

Il provvedimento d’interdizione perviene mediante sentenza del giudice, previo accertamento dello stato di totale incapacità di agire del soggetto. Le misure che originano da questa decisione sono sostanzialmente volte a proteggere l’interdetto e ad assicurargli un’adeguata tutela legale, proprio per la sua condizione di svantaggio. Tra gli effetti della sentenza spiccano:

  1. la perdita della capacità di agire, cioè di compiere determinati atti (di ordinaria e straordinaria amministrazione);
  2. la nomina di un tutore, il quale assisterà l’interdetto nei suoi affari con l’autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.

Cosa comunicare al notaio e come può aiutare

Il primo passo da fare è quello di rivolgersi al professionista per una consulenza, onde valutare quale sia l’iter da seguire nel caso in cui vi sia un soggetto da tutelare, come l’interdetto. Chi si rivolge al Notaio solitamente è un parente dell’incapace, il quale potrebbe chiedersi quali sono i compiti e gli obblighi che la figura del tutore debba svolgere. È quindi importante. a seguito dell’accertamento circa l’incapacità, agire secondo quanto previsto dalla legge al fine di preservare l’incolumità e il patrimonio dell’interdetto. Il Notaio inoltre sarà in grado di avere certezza dell’incapacità del soggetto una volta presa visione della sentenza d’interdizione.

L’inventario dei beni dal Notaio

Nella gestione di beni degli interdetti, il Notaio, grazie alla sua preparazione specifica e all’autorità che riveste, ha un ruolo molto importante.

Non ci sono dubbi sul fatto che, quando si parla di soggetto incapace, sia necessario redigere un apposito documento in cui sono catalogati ed elencati i beni dello stesso. Il documento si chiama inventario ed è previsto dal legislatore tutte le volte in cui il patrimonio di un soggetto incapace debba essere per legge amministrato da un soggetto diverso da quello che ne è il titolare (il tutore, l’amministratore di sostegno,  il curatore ecc.). Esso ha lo scopo di accertare la composizione del patrimonio, individuando le attività e le passività alla data immissione del legale rappresentante nella gestione dei beni, e quindi di tutelare il  soggetto cui i beni appartengono o dovranno essere alla fine assegnati.

L’inventario va redatto in presenza di un Notaio (o di altro pubblico ufficiale autorizzato), nominato dal giudice tutelare o dal Tribunale alla presenza di due testimoni, se si tratta di incapace sottoposto a tutela.

Il tutore per la gestione degli affari dell’interdetto

Il tutore è nominato dal giudice tutelare e viene scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'interdetto (padre, madre, fratello o sorella, ecc.). Egli avrà specifici compiti che riguardano:

  • la rappresentanza legale dell’incapace;
  • la cura della salute e della sicurezza dell’interdetto;
  • l’amministrazione del patrimonio dell’interdetto;
  • lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La gestione del patrimonio dell’interdetto da parte del tutore deve poi essere oggetto di rendicontazione annuale al giudice tutelare. Questo significa che, al termine dell’ufficio, il tutore è tenuto a presentare il conto finale delle attività svolte.

In quali società può partecipare l’interdetto

L’interdetto tendenzialmente può partecipare a qualsiasi tipo di società, di persone o di capitali, anche se si deve tenere presente che, per compiere certi atti, è necessario munirsi delle autorizzazioni richieste dalla legge.

Nel caso di partecipazione a società di persone, l’interdetto può inserirsi nella compagine societaria solo se essa è preesistente, non essendo ammessa la sua partecipazione alla costituzione ex novo di una società. Ciò si deve ricondurre alla responsabilità illimitata che grava sui soci. Nello specifico, in una società in nome collettivo (s.n.c.), il socio assume un rischio pari a quello di un imprenditore commerciale, dal momento che è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciò nonostante, come non è precluso agli incapaci di continuare un'impresa commerciale individuale già esistente, allo stesso modo possono proseguire l’attività in qualità di socio, subentrando in una s.n.c. preesistente.

Nessuna limitazione di sorta vale invece per le società di capitali; ne consegue che la partecipazione dell’incapace è consentita anche per la costituzione di una nuova società.

Come può partecipare l’interdetto nella società

Facendo le dovute distinzioni, l’interdetto, mediante il suo rappresentante, può conferire nella società beni o denaro: nel primo caso è necessaria l’autorizzazione del tribunale e il parere del giudice tutelare, trattandosi di un atto di trasferimento della proprietà, nel secondo è sufficiente l’autorizzazione del giudice tutelare.

Se poi il conferimento riguarda un bene ereditario, oppure se la partecipazione si acquisisce mediante acquisto a titolo di erede di una quota,  l’autorizzazione deve giungere dal giudice delle successioni.

Sembra invece totalmente esclusa la possibilità che l’incapace-interdetto possa assumere l’incarico di amministratore nella società. La ragione dell’esclusione trova giustificazione soprattutto nella tutela della società che, in quel modo, vedrebbe come amministratore di fatto il rappresentante legale, soggetto estraneo alla compagine societaria che potrebbe interferire coi progetti e la gestione della stessa.

Qual è la differenza tra interdetto e inabilitato?

Se un soggetto è considerato infermo di mente, ma il suo stato mentale non è così grave da dar luogo all'interdizione, è prevista l’inabilitazione. Attraverso questa procedura, il soggetto può compiere da solo gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione (per esempio la vendita di un immobile o la stipula di un mutuo) deve essere assistito da un curatore (e, talvolta, autorizzato dal giudice tutelare).

Tornando al nostro discorso, se si parla di un inabilitato, si tende a ritenere opportuno l'intervento del curatore per il compimento degli atti che riguardano il proseguimento dell’impresa commerciale.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio