Cessione di quote nelle Società di Persone e nelle Società di Capitali: quando bisogna rivolgersi al Notaio

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Cessione quote società e notaio

Nel corso della vita di un’azienda può capitare di dover assistere all’uscita di un socio e/o all’entrata di un nuovo socio anche senza che ne esca uno di quelli già presenti. In questi casi si deve necessariamente procedere con la cessione di quote: sarà dunque il socio uscente a cedere la sua parte agli altri soci o a un socio entrante, oppure saranno i soci a cedere parte delle proprie quote a un nuovo socio. In ogni caso, si tratta nella maggior parte dei casi di un evento importante, sia nelle Società di Persone sia nelle Società di Capitali quando si parla di Società a Responsabilità Limitata (caso diverso quello delle Società per Azioni, che presentano un funzionamento del tutto particolare). Vi sono comunque delle differenze fondamentali tra la cessione di quote nei due tipi di società, dovute proprio alla diversità delle forme societarie.

La cessione di quote nella Società di Persone

Le Società di Persone sono le Società Semplici, le Società in Nome Collettivo e le Società in Accomandita Semplice ed è possibile trasferire le quote tramite un apposito atto notarile: la cessione delle quote nelle Società di Persone infatti comporta anche il cambiamento dello Statuto stesso della società. È questa infatti una delle caratteristiche basilari delle Società di Persone che, come dice il nome stesso, mettono l’accento sulla figura del socio. Nelle Società di Persone infatti i soci rispondono in maniera illimitata di tutte le obbligazioni societarie anche con il proprio patrimonio personale: sono dunque parte integrante della società stessa e una modifica della compagine societaria rappresenterà dunque una modifica di grande importanza. La cessione di quote nelle Società di Persone può essere inserita come possibilità nello Statuto con un’apposita clausola che consenta questa evenienza dietro esplicito consenso delle altre parti coinvolte. In mancanza di questa clausola, deve comunque essere garantito il diritto di prelazione degli altri soci e deve esserci il consenso della maggioranza o di tutti i soci. L’effettiva uscita del socio (e l’ingresso dell’eventuale nuovo socio) ha validità a decorrere dall’iscrizione nel Registro delle Imprese del contratto sociale modificato: si tratta di un termine molto importante nel caso in cui dovessero nascere obbligazioni sociali tra il momento in cui viene sottoscritto l’atto e il momento in cui questo viene registrato. Ricordiamo infatti che i soci nelle Società di Persone possono dover rispondere personalmente dei debiti contratti dalla società, nel caso in cui questa non fosse in grado di soddisfare le richieste dei creditori con i propri averi. Per cedere le quote in una Società di Persone dovremo dunque rivolgerci al Notaio per uno specifico atto.

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La cessione di quote nelle Società di Capitali

cessione quota aziendale

Le Società di Capitali presentano una struttura fondamentalmente diversa da quella delle Società di Persone, in quanto – ancora una volta come dice il nome stesso – l’accento non viene messo sulla persona dei soci, ma sul capitale che questi hanno conferito in azienda. Nel caso delle Società di Capitali, i soci risponderanno delle obbligazioni societarie solo nella misura del capitale che hanno conferito nella stessa, senza mettere a rischio dunque il proprio patrimonio personale. Data questa differenza fondamentale, anche la Cessione di Quote nella Società di Capitali avrà caratteristiche diverse rispetto a quella della Società di Persone. Nelle Società di Capitali le quote sono liberamente trasferibili e non richiedono dunque tutte le formalità viste nella Società di Persone. Nelle Spa si ha la girata azionaria, che prevede il trasferimento delle azioni acquistate. Diverso invece il caso dell’altra tipologia di Società di Capitali molto diffusa, cioè le Società a Responsabilità Limitata, bisogna invece ricorrere ancora una volta a un atto notarile. Sebbene vi sia in teoria la libertà di alienare le proprie quote liberamente, di norma queste società prevedono una serie di clausole all’interno dello Statuto, così che siano messi dei limiti alla libertà dei soci in questo senso. La clausola principale di norma è quella del diritto di prelazione da parte degli altri soci: in questo modo i soci che rimangono all’interno della Srl possono decidere di comprare le quote di quello uscente avendo la precedenza rispetto a figure esterne. In questo modo si limita la possibilità di entrata di figure sgradite agli altri soci.

La prima clausola che viene posta di norma è quella di prelazione: in caso di uscita di uno dei soci, infatti, l’altro o gli altri soci hanno diritto appunto alla prelazione di quelle quote, possono cioè comprarle prima che il socio uscente le venda ad altri. In questo modo si evita di vederle andare in mano a soggetti che potrebbero portare danno alla società o che comunque non siano graditi ai soci per i più disparati motivi. Non è invece possibile impedire a un socio di uscire da una società, nemmeno se lo Statuto prevedesse una clausola del genere o sottoponesse la decisione al gradimento dei socio o degli amministratori. Tutti i soci hanno dunque il diritto di recedere dalla società liberamente, vedendosi riconosciuto il diritto al rimborso della propria quota di partecipazione. Come già detto sopra, l’effettiva uscita del socio cedente le quote (e l’effettiva entrata in società del nuovo socio) hanno validità a partire dal momento in cui l’atto viene registrato presso il Registro delle Imprese.

In ogni caso, quando uno dei soci intende cedere le proprie quote oppure quando si desidera far entrare un nuovo socio in Società, sia essa di Capitali o di Persone, è bene affidarsi alla consulenza di un Notaio che sappia guidarci nell’espletamento delle diverse pratiche e informarci riguardo conseguenze e opportunità delle diverse scelte che andremo a fare.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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