Agevolazioni fiscali in caso di trasferimenti per separazione
- Separazione e divorzio: trasferimenti immobiliari dal notaio
- Agevolazioni fiscali per accordi di separazione e divorzio
- Quando si applicano le agevolazioni fiscali
- Trasferimento ai figli in esecuzione di separazione: agevolazioni fiscali
- Agevolazioni prima casa in caso di trasferimento in esecuzione di separazione
- Preventivo notarile per trasferimento immobiliare
- Agevolazioni fiscali e negoziazione assistita e separazione innanzi all’ufficiale dello stato civile
- Vendita in favore di un terzo entro i cinque anni
- Plusvalenza e vendita nei 5 anni dal notaio
Separazione e divorzio: trasferimenti immobiliari dal notaio
La crisi coniugale può determinare la separazione personale dei coniugi. In sede di accordo di separazione o di divorzio è possibile che vengano pattuiti dei trasferimenti immobiliari da effettuarsi dinanzi al notaio.
In tal caso il legislatore ha previsto delle agevolazioni dal punto di vista fiscale. Vediamo in cosa consistono e come è possibile risparmiare al fine di evitare un grande esborso di denaro.
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Agevolazioni fiscali per accordi di separazione e divorzio
L’art. 19 della L. 6 marzo 1987 n.74 stabilisce che sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, comprese quelle ipotecarie e catastali, nonché la tassa archivio, gli atti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo.
Ciò determina, per coloro che devono effettuare dei trasferimenti, un risparmio dal punto di vista economico in ordine alle imposte da corrispondere nelle mani del notaio che provvederà a versare all’erario.
In virtù di quanto previsto nell’art. 1, co. 20, della L. 20 maggio 2016 n. 76, (Legge Cirinnà), la norma agevolativa in oggetto si estende anche agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti di scioglimento di un’unione civile.
Quando si applicano le agevolazioni fiscali
L’annosa questione sull’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali in tema di accordi di separazione e divorzio, deriva dai contrastanti orientamenti sia della Corte di Cassazione che dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte di Cassazione che, che distingueva tra “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e “atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio”, ossia solo occasionalmente connessi ad essi e, quindi, non oggetto di agevolazioni fiscali, è propensa ora ad estendere il presente trattamento tributario a tutti quelli che possono essere definiti come contratti della crisi coniugale.
In altre parole, sarebbe possibile beneficiare delle agevolazioni fiscali per tutti gli atti che regolano i rapporti patrimoniali e personali tra coniugi a seguito dello scioglimento del matrimonio o alla separazione personale.
Di diverso avviso sembrerebbe l’Agenzia delle Entrate che limita l’ambito applicativo della suddetta agevolazione ai solo casi riguardanti il profilo cd. “necessario” degli accordi di separazione e divorzio (consenso reciproco a vivere separati, affidamento della prole, assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole, etc.).
Trasferimento ai figli in esecuzione di separazione: agevolazioni fiscali
In seguito ad una pronuncia della Corte Costituzionale, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che tale agevolazione possa richiedersi anche nel caso in cui il trasferimento venga effettuato in favore dei figli dal notaio, purché nell’accordo omologato dal Tribunale si preveda espressamente che detto trasferimento costituisca elemento funzionale e indispensabile per la soluzione della crisi coniugale.
La giurisprudenza ha riconosciuto l’agevolazione di cui sopra, anche qualora vi sia un trasferimento dai coniugi al figlio della nuda proprietà di un immobile effettuato in virtù della loro separazione personale.
Agevolazioni fiscali e negoziazione assistita e separazione innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
Una problematica affrontata dall’Agenzia delle Entrate attiene all’estendibilità delle agevolazioni fiscali con riferimento ai trasferimenti eseguiti in esecuzione di accordi (di separazione) in virtù di negoziazione assistita di cui all’art. 6, co. 1, del D.L. 12 settembre 2014 n.132, riconoscendo tale agevolazione in virtù del medesimo risultato cui si perviene.
Agevolazioni prima casa in caso di trasferimento in esecuzione di separazione
Può accadere che uno dei due coniugi, in esecuzione di un accordo di separazione o di divorzio debba trasferire all’altro la quota dell’immobile agevolato entro cinque anni dall’acquisto. In tal caso ci si è chiesti se si determini la decadenza dalle agevolazioni fiscali prima casa.
A tal proposito di è espressa l’Agenzia delle Entrate che è intervenuta in merito affermando che non vi sia decadenza, perché si concretizza un atto relativo al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con conseguente esenzione da qualsiasi imposta.
Vendita in favore di un terzo entro i cinque anni
Un altro argomento affrontato dall’Agenzia delle Entrate attiene al caso in cui venga conclusa una vendita entro i cinque anni in favore di un terzo da parte di uno o di entrambi i coniugi.
Tale fattispecie è stata oggetto di grande dibattito in virtù del fatto che l’Agenzia delle Entrate affermava il ricorrere di un’ipotesi di decadenza, contro l’orientamento della Corte di Cassazione che lo nega.
Plusvalenza e vendita nei 5 anni dal notaio
Gli esperti del settore notarile, infine, ritengono che la vendita effettuata nei cinque anni dall’acquisto dell’immobile da un coniuge all’altro in esecuzione di un accordo di separazione o divorzio non produca plusvalenza oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 67 TUIR.
Preventivo notarile per trasferimento immobiliare
Una volta appurato che sono, dunque, oggetto di agevolazione fiscale gli accordi comportanti trasferimenti patrimoniali tra i coniugi, quelli con cui emerga l’impegno ad eseguire i detti trasferimenti in un momento successivo o quelli con cui, anche se a distanza di anni, si dia attuazione ai medesimi, potrebbe accadere di aver necessità di avere un preventivo notarile.
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