Rettifica di un atto notarile: modalità e costi

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La rettifica dell'atto notarile

E’ importante parlare di rettifica degli atti notarili, in quanto, nel momento in cui ci si reca dal notaio ad esempio per acquistare un immobile. 

Il Notaio richiederà alla parte venditrice l’atto di provenienza; si tratta dell’atto con cui il venditore a sua volta ha acquistato l’immobile oggetto di compravendita.

Qualora in questo atto di provenienza si rinvengano degli errori materiali, del tipo che vedremo nel seguito, ciò può rappresentare un problema da risolvere prima di stipulare il nuovo atto.

L’acquirente, ovvero colui che deve pagare le spese dell’atto notarile, ha interesse a che l’atto di provenienza sia privo di errori, per evitare che tali errori possano riversarsi anche sul suo acquisto negativamente.

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La rettifica di errori materiali

La disciplina in tema di rettifica, di cui all’art.59 bis della legge Notarile, prevede che il Notaio abbia facoltà di rettificare un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi mediante una propria certificazione.

Si tratta di una possibilità molto rilevante, in quanto si dà la possibilità allo stesso Notaio di rettificare un atto.

Perché ciò è rilevante? Perché per rettificare un atto che è stato stipulato dieci anni prima, non occorre richiamare le parti originarie di quel contratto, ma vi si può provvedere anche in loro assenza, direttamente per volontà e richiesta rivolta al notaio da parte dei nuovi contraenti che si trovano dinanzi al pubblico ufficiale per stipulare un nuovo atto.

Com’è possibile che un atto venga rettificato senza la volontà delle parti che lo avevano stipulato?

È possibile in quanto con la rettifica non si modifica la volontà delle parti, non si pone un essere un nuovo accordo, non si modificano elementi essenziali del contratto, quali patti essenziali, l’oggetto, i soggetti ecc.

Si effettua una rettifica di un mero errore materiale, operazione che non richiede una manifestazione di volontà di tipo negoziale.

Quali tipologie di atti si possono rettificare?

Si possono rettificare tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate. Lo strumento della rettifica non può essere utilizzato per altri tipi di atti pubblici come i provvedimenti giudiziari per i quali il meccanismo di correzione è solo quello giudiziale. Non è possibile che il notaio quindi intervenga a rettificare un determinato dato espresso in maniera errata. Stesso discorso può farsi per i provvedimenti amministrativi la cui rettifica può avvenire solo da parte dell’autorità che li ha emessi.

Non si possono rettificare i testamenti olografi, in quanto si tratta di una scrittura privata non autenticata dal pubblico ufficiale, ma che fino all’apertura della successione resta nelle mani private. La legge, infatti, non contempla la scrittura privata nella possibilità di rettificare. Infatti ciò non vuol dire che la scrittura privata non si “degna” di essere rettificata da un notaio, ma deriva dal fatto che non ha lo stesso valore di un atto pubblico. Si pensi al caso di un’associazione non riconosciuta costituita senza atto pubblico.

Al contrario, può essere rettificato un testamento pubblico, a tutti gli effetti una scrittura privata autenticata.

la rettifica degli atti notarili

Chi può richiedere la rettifica di un atto notarile?

Non è necessario che l’autore della rettifica sia anche autore o parte dell’atto da rettificare. Può farlo chiunque, anche una parte che non ha preso parte all’atto da rettificare. Il Notaio può provvedere alla rettifica su incarico delle parti che, portando l’atto di provenienza al fine di stipulare il nuovo atto, dichiarano di avervi rinvenuto un errore materiale e di volerlo correggere prima di procedere.

Il Notaio può anche ritenere opportuno procedervi senza alcun previo incarico, di propria iniziativa, allo scopo di conformare gli atti pubblici di suo rogito allo stato di fatto, alle risultanze catastali e immobiliari.

Che vuol dire rettificare un atto notarile

La rettifica di un atto notarile altro non è che una certificazione proveniente dal notaio, in qualità di pubblico ufficiale, con cui si attesta l’esatta indicazione di un dato precedentemente fornito in sede di stipula.

In altre parole si tratta di una vera e propria correzione con cui il dato errato viene sostituito con quello esatto. Si deve trattare di un errore materiale di cui non si dubita sul contenuto, non si tratta di un dato che può generare incertezza sulla volontà delle parti che è stata già precedentemente espressa.

Con la rettifica non deve essere ricostruita la volontà delle parti, non si deve minimamente dubitare sulla stessa. La volontà espressa può emergere da numerosi dati già presenti all’interno dell’atto. Si tratta quindi di un’informazione che emerge in maniera inequivocabile ma soprattutto preesistente. Non deve essere un elemento innovativo, che viene aggiunto in un momento successivo.

È possibile rettificare l’atto stipulato da un altro Notaio?

, non occorre identità tra il Notaio che ha stipulato l’atto da rettificare e quello che procede alla rettifica. Ciò può avvenire anche se il notaio non è più in esercizio.

Quali sono gli errori che si possono rettificare?

Deve trattarsi di errori materiali, ovvero veri e propri lapsus e sviste che non vanno a incidere sul contenuto sostanziale dell’atto, mettendone in discussione la sua validità. L’atto che si va a rettificare è un atto valido, ma l’esigenza di rettificarlo è espressione della certezza dei rapporti giuridici che contorna la pubblicità degli atti notarili.

Un acquirente, che magari vede ripetuti nel proprio atto di acquisto errori relativi all’identificazione catastale dell’immobile che va ad acquistare, ha interesse a rendere certa la situazione giuridica.

Gli errori devono riguardare elementi preesistenti, quindi non possono riguardare la volontà manifestata davanti al Notaio, bensì elementi che sono tali in maniera oggettiva, perché risultanza di documenti certi e individuabili. Analizziamo una casistica.

Dati catastali

Il più frequente errore oggetto di rettifica è quello concernente i dati catastali. Ad esempio, l’erronea indicazione del Foglio, del numero di mappa. È possibile considerarlo un errore materiale perché l’immobile oggetto di acquisto può ben identificarsi in base alla sua descrizione e agli elementi fattuali, tra cui la consistenza, i confini, i piani, planimetrie allegate e così via. In base quindi anche ad altri elementi risultanti dall’atto sarà possibile identificare l’oggetto che viene trasferito senza che vi sia alcuna incertezza o equivoco.

Non si interviene sulla volontà in quanto è chiaro dall’atto che le parti abbiano voluto cedere quell’immobile, tuttavia è opportuno ben identificarlo anche catastalmente affinché i successivi trasferimenti siano certi.

Dati anagrafici delle parti

Un altro errore oggetto di rettifica molto frequente concerne i dati anagrafici delle parti, il nome, il cognome, la residenza, la data di nascita. Ciò è possibile in quanto sia perfettamente identificabile la persona con riferimento ai dati che sono stati indicati in maniera corretta. Ad esempio, se è sbagliata la data di nascita, ma il codice fiscale è corretto, sarà facilmente individuabile l’errore nonché la persona a cui quel codice fiscale si riferisce.

Errore sull’importo dell’assegno

Se una persona compra un bene che vale 50.000 euro e consegna al Notaio un assegno dello stesso importo, ma il Notaio nell’atto commette un errore, dichiarando che il prezzo è stato pagato con un assegno di euro 40.000. Qui è un mero errore di trascrizione dell’importo esatto previsto sull’assegno. Pertanto si potrà certamente rettificare.

Errore sul regime patrimoniale

Potrebbe accadere che sia indicato in maniera errata il regime patrimoniale delle parti. Si pensi al caso in cui due coniugi siano sposati in comunione legale dei beni e invece abbiano dichiarato di essere sposati in regime di separazione dei beni.

A tal proposito la rettifica di queste dichiarazioni previste nell’atto, è ammissibile in quanto si tratta di dati verificabili con un esame di un estratto per riassunto dell’atto di matrimonio. Dall’analisi di tale documento che viene rilasciato dal Comune sarà possibile avere il giusto dato. La situazione è ben diversa se si voglia rettificare la dichiarazione con cui una parte abbia affermato di aver comprato una casa, ad esempio, con denaro personale e ciò non risulta essere vero. In questo caso saranno necessari degli accertamenti molto più complessi che richiederebbero anche un’analisi più approfondita da parte del notaio. Per tali ragioni si ritiene che in casi così delicati sia opportuno rivolgersi sempre ad un notaio pe runa consulenza.

rettifica notaio

Altri esempi di errori da rettificare

Quando si parla di elementi da rettificare, non tutti possono subire delle variazioni. Se le parti sono intenzionate a modificare il contenuto del contratto non potrà parlarsi più di rettifica in quanto in questo caso vi sarà stata una modifica della volontà delle parti.

Rettifica indicazione del prezzo: è possibile?

Per modificare il prezzo che è stato indicato nell’atto non è possibile ricorrere all’atto unilaterale pubblico ricevuto dal notaio. La modifica del prezzo varia totalmente il contenuto del contratto, si tratta di un caso completamento differente dal mero errore di indicazione della cifra dell’assegno.

Dichiarazioni urbanistiche: possono essere modificate?

Come sopra già annunciato, lo strumento della rettifica non può essere utilizzato per rimediare ad errori, dati, dichiarazioni che la legge richiede a pena di nullità. Non è possibile inserire con una semplice rettifica un condono che successivamente è stato rilevato e scoperto su un trasferimento già registrato e trascritto.

Quando si parla di urbanistica bisogna fare molta attenzione essendo un argomento molto delicato. Tuttavia anche in questo settore potrebbe capitare che sia un errore materiale, un errore ad esempio di battitura nella stesura dell’atto. Si pensi al caso in cui sia stato indicato in maniera errata il numero di protocollo di un titolo abilitativo che abbia consentito la costruzione di quella casa oggetto di trasferimento. La questione è molto spinosa ed importante. In questa sede non è possibile analizzare caso per caso tutte le fattispecie che possono prospettarsi ed è per questo che è opportuno rivolgersi ad un notaio per avere un quadro più ampio.

Agevolazioni prima a casa e rettifica

Un altro caso oggetto di studio è la possibilità di rettificare le dichiarazioni che vengono rese in atto ai fini fiscali. Si pensi al caso in cui la parte che compra una casa abbia espresso in atto l’impegno di modificare la propria residenza nel Comune. In questo caso non potrà essere rettificata con un atto pubblico del notaio tale dichiarazione, non trattandosi di un errore materiale.

Conseguenze di una rettifica dell’atto notarile

Dal punto di vista giuridico se viene effettuata una rettifica di un errore materiale che non incide sul contenuto dell’atto e sulla validità dello stesso, la rettifica non produce alcun nuovo effetto giuridico.

Si tratta solo di un atto che ha lo scopo di fare chiarezza su un determinato dato che era stato espresso nell’atto in maniera errata. È proprio per questo che il notaio può procedere da solo senza la presenza delle parti e non provvederà a modificare alcun effetto del contratto stipulato, ma solo a dare certezza ad un dato.

Quanto costa la rettifica e chi deve pagarla?

La rettifica è sottoposta a imposta fissa di registro pari a euro 200, imposte ipotecarie e catastali pari a 50 euro cadauna in quanto si tratta di un atto privo di valore patrimoniale, che non comporta trasferimento o costituzione di diritti reali, oltre che la Tassa Archivio. Se l’atto da rettificare è anteriore al 2014, occorre pagare in più l’imposta di bollo pari ad euro 155.

Se si tratta di una compravendita, le spese di cui sopra sono a carico dell’acquirente. Se di altri atti, della parte che ne richiede la rettifica. Le parti possono, tuttavia, accordarsi diversamente.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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