Trasformazione da srl in comunione di azienda

La trasformazione: cenni generali

Trasformazione da srl in comunione di aziendaLa trasformazione è definita come un’operazione straordinaria con cui la società muta lo scopo sociale, il modello organizzativo della stessa. Si caratterizza perché sussiste un principio di continuità in quanto non si determina l’estinzione della vecchia società e la costituzione di una nuova società, né si verifica un fenomeno successorio. Come si evince dalle norme che regolano la trasformazione non vi è un vero e proprio trasferimento. Infatti anche dal punto di vista degli adempimenti, il notaio non dovrà procedere a verificare il patrimonio sociale e inserire nell’atto gli eventuali titoli abilitativi urbanistici degli immobili che fanno parte del patrimonio sociale.

La differenza trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea

La trasformazione può essere omogenea o eterogenea. La trasformazione omogenea si realizza quando vi è un passaggio tra enti che siano appartenenti allo stesso tipo. Si pensi al caso di trasformazione da società di persone a società di capitali o viceversa. La trasformazione eterogenea è il passaggio da una società lucrativa in un ente causalmente diverso che può essere in una società non lucrativa o in un ente non societario (e viceversa).

Cosa si intende trasformazione in un ente non societario

La trasformazione può avvenire da una società di capitali, ossia da una società per azione, in accomandita per azioni o da una società a responsabilità limitata:

  • in un’altra società causalmente diversa (consortile o cooperativa),
  • in un ente associativo diverso dalla società (si pensi all’associazione o al consorzio con attività esterna)
  • in un ente non associativo (fondazione)
  • situazione giuridica di contitolarità non soggettivizzata come una comunione di azienda o un consorzio con attività interna.

Cosa si intende per comunione di azienda

Con il termine azienda, secondo la definizione del Codice Civile all’art. 2555, s’intende il complesso dei beni e dei servizi organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Nella comunione di azienda si verifica la contitolarità di un’azienda diretta unicamente al mero godimento dei beni, non ravvisandosi l’esercizio congiunto di un’attività d’impresa, che darebbe luogo, per lo meno, ad una società di fatto.  

Differenza con la comunione di godimento

La differenza che sussiste tra la comunione di scopo di godimento e la società, sta nel fatto che la seconda persegue uno scopo di lucro in virtù dello svolgimento di un’attività imprenditoriale sostitutiva del mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati i beni comuni.

Differenza con la società di fatto

La differenza che sussiste con la società di fatto sta nel fatto che la comunione di azienda non esercita attività di impresa, mentre la società di fatto ha la caratteristica di non essere formalizzata e regolarizzata, non essendovi un atto costitutivo iscritto nel registro delle imprese, ma esercita di fatto un’attività di impresa.

Purchè si abbia una comunione di azienda occorre che non vi sia un’attività di impresa.

La trasformazione in comunione di azienda implica che dopo la trasformazione l’azienda sia data in affitto a terzi o non sia gestita sotto forma d’impresa dai comproprietari.

La trasformazione da società a responsabilità limitata in comunione di azienda

Il legislatore detta una specifica disciplina per la trasformazione cosiddetta eterogenea prevedendola nell’art 2500 septies del codice civile.

In particolare ciò che deve essere precisato è che a differenza delle altre operazioni sul capitale, quali aumento del capitale a titolo oneroso o gratuito o riduzione del capitale in questo caso non è necessario il metodo collegiale, ma si parla di decisione di trasformazione.

Quale quorum bisogna raggiungere per ottenere questa operazione?

Il legislatore in virtù della peculiare operazione non richiede una normale maggioranza assoluta, ossia il 50% +1. Per tali ragioni è necessario che vi sia un consenso più consistente per poter portare l’operazione in porto.

La deliberazione dal notaio deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

Tale previsione normativa può essere derogata. Non si ammette una deroga prevedendo un quorum più basso, ma solo in aumento, essendo una norma disposta a tutela della minoranza.

Come vengono tutelati i creditori in virtù della trasformazione?

La forma di tutela prevista in favore dei creditori attiene agli effetti della trasformazione. Tale operazione non produce effetti immediati con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, ma produce effetti solo dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso.

L’onere di rendere la dichiarazione di avvenuto consenso spetta agli amministratori.

I principali problemi

Uno dei problemi principali di questo tipo di trasformazione è la compatibilità con il principio di continuità

A tal proposito analizzando le singole fattispecie, sicuramente non sussiste una continuità con il soggetto società in quanto quest’ultima si estingue.

Tuttavia, non essendovi una continuità di soggetto, ci sarà una continuità di patrimonio. Si discute se sia necessario rispettare tutte le regole previste per i trasferimenti immobiliari. Nella prassi il notaio chiederà alle parti di fornire tutte le documentazioni relative agli immobili (titolo di provenienza, titoli urbanistici con cui è stato costruito, planimetrie etc.) per fini prudenziali che inserirà nell’atto.

Qual è la responsabilità dei comproprietari dell’azienda?

Non sopravvivendo alcun soggetto giuridico, tutti i soci diventeranno comproprietari dell’azienda e quindi tutti assumeranno la responsabilità illimitata. La comunione di azienda non può essere definita, infatti, come un soggetto giuridico.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio