Intestare casa ai figli senza donazione

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Modi alternativi per intestare casa ai figli senza ricorre ad un atto di donazione

Quando un genitore desidera regalare la propria casa ai figli, di solito, gliela trasferisce con un atto di donazione, redatto dal notaio, alla presenza di due testimoni, ma, oltre a tale classico rimedio, esistono dei modi alternativi che consentono ugualmente al genitore di attribuire la casa al proprio figlio senza che questi debbano corrispondergli alcunché, ottenendo lo stesso risultato del trasferimento di proprietà mediante la donazione, vediamo insieme quali sono.

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Trasferire casa ai figli con il testamento

Una prima possibilità per il genitore che vuole dare la sua casa ai figli senza ricorrere alla donazione è quella di attribuirgliela per testamento, decidendo così di rimanere a vivere nella sua abitazione finché sarà in vita e prevedendo che, dopo la sua morte, la proprietà dell’immobile passi in capo ai figli, o istituendoli suoi eredi oppure lasciandogli l’immobile a titolo di legato. C’è da dire che questo tipo di attribuzione racchiude in sé una serie di vantaggi e di svantaggi, infatti, se da un lato il genitore può continuare a vivere all’interno della casa fino al giorno della sua morte, non dovendo cambiare abitazione e non dovendo, quindi, modificare abitudini, i figli si vedranno intestare la casa solo dopo la morte del genitore, pertanto tale tipo di acquisto da parte loro non sarà immediato, ma conseguirà solo al decesso dell’attuale proprietario dell’immobile. Proprio per tali motivi, in linea di massima, tale soluzione viene adottata quando si vuole lasciare la casa ai figli non perché ne abbiano un immediato bisogno, ma per una questione affettiva, lasciandogli la casa come ricordo del genitore che è venuto a mancare.

Quale testamento scegliere per lasciare casa ai figli

Il genitore che vuole lasciare la sua casa ai figli per il tempo successivo alla sua morte può scegliere il tipo di testamento di cui avvalersi per il lascito, ad esempio, decidendo di recarsi dal notaio per stipulare un testamento pubblico, alla presenza di due testimoni che normalmente vengono forniti dallo stesso studio. Si tratta di un atto che viene scritto dal notaio, il quale riporta le volontà del soggetto di lasciare la casa alla prole in termini giuridici all’interno del documento che deve essere conservato nel repertorio speciale del professionista, dedicato agli atti a causa di morte, per essere reso pubblico a seguito del decesso del testatore.

Il genitore può anche decidere di lasciare la casa ai figli scrivendo di proprio pugno un testamento olografo, apponendovi la data e la firma, è il caso del documento che viene scritto dal soggetto privatamente, di solito nella propria abitazione su di un foglio di carta, ma viene poi depositato dal notaio che redige il verbale di deposito di testamento olografo.

Infine, si può procedere con la redazione di un testamento segreto che viene consegnato in busta chiusa e sigillata, o da sigillarsi dal notaio, che si occuperà di stipulare un verbale di ricevimento di testamento segreto, che al pari degli altri verrà pubblicato solo al momento della morte del testatore.

Alla luce di quanto sin qui detto è opportuno richiedere una consulenza al notaio per comprendere quale sia la forma testamentaria preferibile per raggiungere il proprio obiettivo e cioè attribuire la casa ai figli dopo la propria morte in tutta sicurezza, infatti, c’è da aggiungere che lasciando che la casa vada al proprio figlio per testamento quest’ultimo avrà la casa solo dopo la morte del proprio genitore e non prima, e per ottenerla dovrà attendere la pubblicazione del testamento, fare la dichiarazione di successione ed accettare l’eredità.

intestare casa ai figli senza donazione

Lasciare casa ai figli con donazione indiretta

Ad un genitore che vuole regalare la propria casa, oltre alla stipula di un vero e proprio atto di donazione, è data la possibilità di intestare la casa ai propri figli acquistandola per trasferirgliela contestualmente all’atto di compravendita oppure regalandogli il denaro necessario affinché i figli comprino la casa.

Nel caso in cui il genitore voglia comprare personalmente la casa presentandosi davanti al notaio per sottoscrivere il contratto di compravendita e decidendo di non intestarsi la proprietà dell’immobile ma di trasferirla immediatamente e direttamente in capo ai figli, può farlo prevedendo che gli effetti dell’acquisto si producano in capo a questi, e tale risultato lo si può ottenere sia con il contratto a favore del terzo che con il contratto per persona da nominare.

Lasciare la casa ai figli senza la donzione

Nel primo caso i figli acquistano la piena proprietà della casa, senza necessità di intervenire all’atto mediante la deviazione degli effetti che il genitore realizza in loro favore, ricevendo il beneficio nei loro riguardi, senza necessità di stipulare un doppio contratto e cioè oltre alla compravendita anche la donazione, affrontando spese più esigue; parimenti i figli possono vedersi intestata la casa attraverso il contratto per persona da nominare, nel qual caso il genitore dichiara di nominare i figli come beneficiari della compravendita e questi ultimi dovranno accettare espressamente la nomina entro un termine stabilito per divenire i destinatari degli effetti dell’atto concluso dal genitore.

In entrambi i casi si realizzano gli stessi effetti della donazione e cioè l’arricchimento del beneficiario che in questo caso sono i figli ed impoverimento del genitore, ma senza dover stipulare un vero e proprio atto con le spese e le imposte che ne conseguono.

Tendenzialmente lo stesso effetto di cui sopra lo può raggiungere anche il genitore che dia i soldi ai figli, ad esempio attraverso una donazione di denaro, facendo in modo che l’atto di compravendita venga stipulato stesso dalla prole, ma con il denaro regalatogli, oppure, se non intende dare i soldi ai figli prima del contratto, può impegnarsi a pagare direttamente il venditore, accollandosi il prezzo della vendita.

Separazione dal coniuge per trasferire la casa ai figli

Quando il genitore è sposato, ma è intervenuta una separazione consensuale con il coniuge, la casa può essere attribuita ai figli, esistendo un obbligo di mantenimento in capo al genitore verso i figli minori di età che può essere adempiuto con un accordo tra i coniugi.

Di solito si tratta di un accordo di separazione o di divorzio e consente ai coniugi di decidere cosa spetti all’uno o all’altro e può essere lo strumento di cui servirsi per attribuire beni ai figli al fine di rispettare l’obbligo di mantenerli, ad esempio, lasciando che gli venga intestata la casa. Per assegnare i beni ai figli, e nel caso di specie far sì chela proprietà della casa passi direttamente in capo a loro, bisogna recarsi dal notaio per la redazione di un atto di trasferimento in esecuzione degli accordi di separazione o di divorzio, che dovrà essere stipulato in presenza di due testimoni, rientrando tra gli atti che ricomprendono una causa familiare, con il vantaggio di non dover corrispondere alcuna tassazione, in virtù del fatto che tutti i trasferimenti di immobili che sono esecuzione dei patti di separazione o divorzio consensuale, non sono soggetti a imposizione fiscale.

Vendere la casa ai figli

C’è da aggiungere che tutto quanto sin qui detto rappresenta la soluzione all’esigenza del genitore di attribuire casa ai figli regalandogliela, ma può anche accadere che il genitore intenda intestare la casa ai figli ma non voglia che ciò rappresenti un regalo, e per farlo può vendere loro la casa, stipulando un atto di compravendita.

In tal caso dovranno presentarsi dal notaio con i propri documenti di identità e con il codice fiscale sia il genitore che i figli ed il genitore dovrà procurarsi tutti i documenti necessari per la stipula come la piantina catastale, l’atto con cui ha acquistato la proprietà dell’immobile, la certificazione di prestazione energetica ed i permessi edilizi in virtù del quale la casa è stata costruita, d’altro canto i figli, in tale fattispecie, dovranno versare al genitore il corrispettivo del trasferimento. Attenzione però, la vendita della casa ai figli è possibile solo se questi ultimi hanno compiuto i diciotto anni di età, non è infatti possibile vendere la casa ad un minore in quanto incapace di agire.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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