Acquisto personale di beni: è escluso dalla comunione legale?
- Acquisti in comunione legale: regole generali
- Beni personali
- Acquisto con denaro personale: cosa succede?
- Provare la personalità del denaro
Acquisti in comunione legale: regole generali
L’art.177 c.c. prevede che siano oggetto di comunione legale gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che appartengano alla categoria dei beni personali.
Ebbene, la comunione legale è il regime patrimoniale legale, ovvero quello predisposto dal legislatore come regime standard, salvo che i coniugi congiuntamente decidano di convenire il diverso regime della separazione dei beni. La comunione legale è una comunione senza quote, i coniugi sono titolari congiuntamente dei beni e in questo modo devono amministrarli.
L’acquisto anche da parte di un solo coniuge di un bene in costanza di matrimonio determina la caduta in comunione del bene, anche se di tale acquisto non sia stato presente l’altro coniuge.
Beni personali
Se questa è la regola generale, vi sono una serie di eccezioni riguardanti una categoria di beni, i beni personali, che per natura sono esclusi dalla comunione legale (si pensi ai beni ricevuti dal coniugi per donazione o successione o ancora i beni strumentali all’esercizio della professione).
Nella categoria dei beni personali, elencati all’art.179 c.c. emerge quella dei beni acquisiti con il trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto. In questo caso, i beni sono esclusi dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso è stato parte anche l’altro coniuge.
Esempio: Tizio ha ricevuto per successione ereditaria del proprio padre una casa a Roma, in costanza di matrimonio con Tizia. Questo bene non cade in comunione perché rientra nella categoria dei beni personali ed è un dato di fatto risultante dalla norma sopra citata. Successivamente Tizio cede il suo bene in permuta a Caio e ottiene in cambio l’immobile in Milano. Quest’ultimo, essendo ottenuto dal trasferimento di un bene già personale è anch’esso personale.
Chi deve intervenire all’atto?
Davanti al Notaio occorre che intervenga sia l’acquirente che il coniuge, il quale effettui la dichiarazione di cui all’art. 179, comma 2, c.c. ovvero dichiari che effettivamente quel bene è ottenuto dallo scambio di un bene personale e pertanto resta anch’esso escluso dalla comunione legale.
Quindi il coniuge non acquirente può sempre intervenire per escludere un bene dalla comunione legale?
No, è la legge che precisa quali beni, in regime di comunione legale, ne restino esclusi perché beni personali. Non può il coniuge di volta in volte decidere se questo rientri o meno. La dichiarazione di cui sopra ha il solo scopo di confermare che quel bene è personale, nel senso che intende la legge.
Acquisto con denaro personale: cosa succede?
La legge precisa che non cadono in comunione legale i beni ottenuti con il trasferimento o lo scambio di un bene personale, come nell’esempio di cui sopra. Ci si chiede, dunque, se lo stesso discorso possa valere per gli acquisti effettuati con denaro personale.
La questione è rilevante in quanto, sebbene due coniugi siano coniugati in comunione legale, la quale riguarda principalmente i beni intesi come tali (immobili, automobili, o altri beni materiali diversi dal denaro), è del tutto naturale che possano avere denaro ciascuno in maniera personale. Ci si chiede se il denaro possa essere considerato alla stregua di un bene vero e proprio e, quindi, se utilizzato come prezzo di acquisto, possa escludere un bene dalla comunione legale.
Esempio: Tizio si reca dal notaio per acquistare un immobile. Dichiara al Notaio di essere coniugato in comunione legale con Tizia, ma che intende pagare l’immobile con denaro che dichiara essere personale perché posto su un suo conto non cointestato con la moglie, sul quale vi è denaro ricavato dalla propria attività privata nonché accumulato personalmente in affari non condivisi con il coniuge.
La risposta è no, occorre un passaggio in più, non basta dichiarare di voler acquistare con denaro personale per escludere il bene dalla comunione legale.
Provare la personalità del denaro
Non è sufficiente affermare al Notaio di voler pagare la casa con il denaro personale per poter escludere l’acquisto dalla comunione legale, ma occorre una prova ulteriore. Ciò può avvenire in due ipotesi:
- Il denaro deriva dalla vendita di un bene personale;
- Il denaro è personale fin dal principio, perché ad esempio esso stesso oggetto di donazione o successione ereditaria.
Nel primo caso, può accadere che un soggetto riceva un bene per successione o donazione (bene, dunque, personale), che poi rivenda ottenendo del denaro con il quale a sua volta acquista un bene.
Cosa bisogna portare al notaio per comprovare la personalità del bene?
In questo caso occorre portare l’atto di donazione o la dichiarazione di successione relativa al bene che poi è stato venduto; l’atto di compravendita con il quale è stato venduto, da cui deriva l’importo ricevuto in denaro; indicare i dati del conto su cui questo denaro si trova. In questo modo, il Notaio potrà confermare che l’acquisto effettuato con il denaro di cui sopra non cade in comunione legale.
All’atto deve intervenire anche l’altro coniuge?
Sì, deve intervenire per confermare che il pagamento per l’acquisto sia effettuato con denaro personale del coniuge, pertanto non cade in comunione.
Nel secondo caso sopra descritto, invece, il denaro può essere personale fin dal principio, pertanto può essere esso stesso oggetto di donazione o successione.
Esempio: Tizio riceve dal padre una donazione in denaro di euro 200.000 euro. Non essendo di modico valore, la stessa è stipulata per atto pubblico. In seguito utilizza questo denaro per acquistare un immobile in comunione legale. In questo caso vi è la certezza che il denaro sia ab origine personale, pertanto basta portare l’atto di donazione dal Notaio, che attesterà l’assunto e confermerà che l’acquisto non cadrà in comunione legale, sempre previa dichiarazione anche del coniuge non acquirente.
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