Acquisto personale di beni: è escluso dalla comunione legale?

Acquisti in comunione legale: regole generali

acquisto personale di beni è escluso dalla comunione legaleL’art.177 c.c. prevede che siano oggetto di comunione legale gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, salvo che appartengano alla categoria dei beni personali.

Ebbene, la comunione legale è il regime patrimoniale legale, ovvero quello predisposto dal legislatore come regime standard, salvo che i coniugi congiuntamente decidano di convenire il diverso regime della separazione dei beni. La comunione legale è una comunione senza quote, i coniugi sono titolari congiuntamente dei beni e in questo modo devono amministrarli. Ciò vuol dire che ciascun coniuge non può vendere la propria quota senza il consenso dell’altro: i coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione devono prestare entrambi il consenso per produrre gli effetti desiderati.

L’acquisto anche da parte di un solo coniuge di un bene in costanza di matrimonio determina la caduta in comunione del bene, anche se di tale acquisto non sia stato presente l’altro coniuge.

Quali sono i beni personali

Se questa è la regola generale, vi sono una serie di eccezioni riguardanti una categoria di beni, i beni personali, che per natura sono esclusi dalla comunione legale (si pensi ai beni ricevuti dal coniugi per donazione o successione o ancora i beni strumentali all’esercizio della professione).

La categoria dei beni ritenuti personali è ben definita, il legislatore offre un’elencazione ben precisa da cui non è possibile allontanarsi. Ciò vuol dire che solo quelli indicati dal legislatore possono essere considerati come beni personali.

Tra questi rientrano i beni acquistati prima del matrimonio, i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che siano attribuiti alla comunione dei beni.

Inoltre sono considerati beni personali quelli di uso strettamente personale appartenenti a ciascun coniuge come ad esempio i gioielli non comprati per investimento ma per mero ornamento.

Anche i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione, sono considerati come personali.

Infine oltre all’ultima categoria di beni personali di seguito approfondita, rientrano i beni ottenuti per il risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

Come scambiare un bene personale

Nella categoria dei beni personali, elencati all’art.179 c.c. emerge quella dei beni acquisiti con il trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto. Si tratta della categoria di beni personali più complessa e problematica. In questo caso, i beni sono esclusi dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso è stato parte anche l’altro coniuge.

Si pensi al caso di una persona che abbia ereditato da un suo familiare, a seguito della morte di quest’ultimo, una casa in Roma, mentre era sposato in comunione legale.

La casa in Roma non è ricompresa nella comunione legale dei beni, ma viene considerata come bene personale in quanto rientra in una delle categorie previste dalla legge.

Nel caso in cui il coniuge che abbia ereditato la casa decidesse di scambiarla con un’altra casa, quest’ultima sarebbe considerata altresì come bene personale in quanto si verificherebbe uno scambio di un bene personale.

Chi deve intervenire all’atto in caso di acquisto di bene personale?

Davanti al Notaio occorre che intervenga sia l’acquirente che il coniuge, solo nei casi espressamente previsti dalla legge, il quale effettui la dichiarazione di cui all’art. 179, comma 2, c.c. ovvero dichiari che effettivamente quel bene è ottenuto dallo scambio di un bene personale e pertanto resta anch’esso escluso dalla comunione legale.

In altre parole oltre al coniuge che acquista, che deve ovviamente prestare il consenso all’acquisto nell’atto di compravendita dal notaio, occorrerà anche la presenza dell’altro coniuge. Quest’ultimo dovrà firmare l’atto dal notaio per confermare che la dichiarazione del coniuge, avente ad oggetto l’affermazione che si tratti di un bene personale, sia veritiera.

Quindi il coniuge non acquirente può sempre intervenire per escludere un bene dalla comunione legale?

No, come sopra accennato, solo in degli specifici casi è necessario l’intervento di entrambi i coniugi: è la legge che precisa quali beni, in regime di comunione legale, ne restino esclusi perché beni personali. Non può il coniuge di volta in volte decidere se questo rientri o meno. La dichiarazione di cui sopra ha il solo scopo di confermare che quel bene è personale, nel senso che intende la legge.

Perché non si possono escludere tutti i beni dalla comunione legale?

Un quesito molto ricorrente è perché non sia possibile prevedere che alcuni beni cadano in comunione ed altri no. Il legislatore è stato molto rigido in questa scelta in quanto non è possibile prevedere la coesistenza di più regimi patrimoniale. Non è possibile, in altre parole, che per alcuni beni si scelga di acquistarli in comunione legale ed altri in separazione dei beni. Al tempo stesso la legge stessa dà la possibilità di cambiare in qualsiasi momento per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni il regime patrimoniale della famiglia. Quindi i coniugi potranno sempre decidere di passare dalla comunione legale dei beni alla separazione dei beni.

Acquisto con denaro personale: cosa succede?

La legge precisa che non cadono in comunione legale i beni ottenuti con il trasferimento o lo scambio di un bene personale, come nell’esempio di cui sopra. Ci si chiede, dunque, se lo stesso discorso possa valere per gli acquisti effettuati con denaro personale.

La questione è rilevante in quanto, sebbene due coniugi siano coniugati in comunione legale, la quale riguarda principalmente i beni intesi come tali (immobili, automobili, o altri beni materiali diversi dal denaro), è del tutto naturale che possano avere denaro ciascuno in maniera personale. Ci si chiede se il denaro possa essere considerato alla stregua di un bene vero e proprio e, quindi, se utilizzato come prezzo di acquisto, possa escludere un bene dalla comunione legale.

Se una persona coniugata in comunione legale dei beni si reca dal notaio per comprare una casa e dichiara al notaio di volerla acquistare utilizzando del denaro personale che non è ricompreso nella comunione legale in quanto non presente su un conto corrente cointestato, ci si chiede se sia sufficiente la sola dichiarazione dinanzi al pubblico ufficiale. La risposta è no, occorre un passaggio in più, non basta dichiarare di voler acquistare con denaro personale per escludere il bene dalla comunione legale. È necessario provare e dimostrare la personalità del bene.

Come provare la personalità del denaro

Non è sufficiente affermare al Notaio di voler pagare la casa con il denaro personale per poter escludere l’acquisto dalla comunione legale, ma occorre una prova ulteriore. Ciò può avvenire in due ipotesi:

  • Il denaro deriva dalla vendita di un bene personale;
  • Il denaro è personale fin dal principio, perché ad esempio esso stesso oggetto di donazione o successione ereditaria.

Nel primo caso, può accadere che un soggetto riceva un bene per successione o donazione (bene, dunque, personale), che poi rivenda ottenendo del denaro con il quale a sua volta acquista un bene.

Cosa bisogna portare al notaio per comprovare la personalità del bene?

Non è sempre agevole dimostrare che il bene sia personale come sopra esposto. A differenza del denaro, nel caso in cui si tratti di beni immobili in cui è presente un atto pubblico notarile di acquisto, bisognerà fornire tale documentazione al notaio. In questo caso occorre portare l’atto di donazione o la dichiarazione di successione relativa al bene che poi è stato venduto; l’atto di compravendita con il quale è stato venduto, da cui deriva l’importo ricevuto in denaro; indicare i dati del conto su cui questo denaro si trova. In questo modo, il Notaio potrà confermare che l’acquisto effettuato con il denaro di cui sopra non cade in comunione legale.

All’atto deve intervenire anche l’altro coniuge?

Sì, deve intervenire per confermare che il pagamento per l’acquisto sia effettuato con denaro personale del coniuge, pertanto non cade in comunione.

Nel secondo caso sopra descritto, invece, il denaro può essere personale fin dal principio, pertanto può essere esso stesso oggetto di donazione o successione.

Nel caso in cui una persona riceva dal padre in donazione una somma di denaro pari a euro 200.000 non si porrà un problema di dimostrare la natura personale del denaro. Essendo una cifra ingente e non di modico valore, tale tipo di donazione richiede necessariamente l’atto pubblico. Si tratta di un atto sottoscritto dalle parti, dai testimoni e da un pubblico ufficiale: esiste la certezza della provenienza del denaro. Basterà, quindi, fornire il notaio della copia dell’atto notarile con cui si è ricevuta la somma di denaro in donazione.

L’atto pubblico notarile confermerà che l’acquisto non cadrà in comunione legale previa dichiarazione anche del coniuge non acquirente.

Pagamento non integrale con denaro personale: cosa accade?

Un problema che si pone è se sia possibile prevedere le dichiarazioni del coniuge acquirente e anche dell’altro coniuge, nel caso in cui il pagamento del prezzo non sia integrale al momento della stipula dell’atto notarile.

Si pensi al caso in cui una casa venga comprata e il pagamento del prezzo sia previsto suddiviso nel tempo in più rate. In questo caso non sarà possibile ricorrere alle dichiarazioni dei coniugi per dimostrare che il denaro sia personale proprio perché si tratta di un pagamento che non è ancora avvenuto e che avverrà in momenti successivi.

Beni personali e consulenza notarile

In tutti i casi in cui si afferma che un bene è personale e che si può vendere o disporre ad altro titolo liberamente occorre verificare se la personalità del bene è reale. È proprio per questo che la consulenza notarile diventa di fondamentale importanza. Solo una figura competente ed esperta come il notaio può verificare la provenienza dei beni e la loro natura personale. Analizzando i titoli di provenienza, ossia i titoli di acquisto o le vicende pregresse delle parti, sarà possibile addivenire ad una conclusione prima del rogito notarile.

Si tratta di una problematica complessa da sempre oggetto di grandi dibattiti che richiede un’analisi attenta e competente che non può essere ridotta ad una superficiale analisi prima della stipula di qualsiasi atto pubblico notarile di trasferimento.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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