Che fare quando il Notaio Non rogita?

Il rogito dal Notaio: cosa può andare storto

che cosa fare quando il notaio si rifiuta di fare un atto e rogitareSono svariati i casi nei quali il pubblico ufficiale può (o deve) rifiutare di adempiere il proprio incarico, onde evitare di incorrere in responsabilità relative ad atti invalidi e/o contrari alla legge. Vediamo insieme quali sono i casi più eclatanti:

Se il venditore o il compratore non si presentano al rogito : mancando una delle parti fondamentali al fine della conclusione del contratto di compravendita, non è possibile proseguire, a meno che la parte mancante non si faccia nuovamente viva o dia procura ad altro soggetto per la conclusione dell’accordo. Chi non si presenta al rogito è considerato inadempiente, a maggior ragione se era già stato concluso un preliminare di vendita: dunque, l’altra parte può sempre chiedere alternativamente la risoluzione del contratto per inadempimento o il risarcimento dei danni (comprensivo di danno emergente, cioè la perdita economica subita da chi non ha ricevuto l’esatta prestazione dovutagli, e lucro cessante, cioè il mancato guadagno che è l’effetto dell’inadempimento della parte);

(qualora il loro intervento sia obbligatorio ai fini della validità dell’atto) se manca uno o entrambi i testimoni oppure l’interprete: in realtà il Notaio può sempre chiedere che venga rinviato l’atto a quando saranno presenti tutti i soggetti necessari;

Se non viene pagato l’onorario contestualmente alla stipula, il Notaio ha l’obbligo di astenersi e quindi rifiutare il servizio;

Se non sono stati presentati o adeguatamente visionati tutti i documenti necessari e prodromici al rogito: quale pubblico ufficiale, il Notaio ha l’obbligo di controllare visure, impianti, regolarità edilizia e catastale prima di stipulare validamente, altrimenti incorre in gravi responsabilità che possono oscillare tra la nullità dell’atto e la rimozione dall’incarico;

Se non è in grado di accertare la capacità o l’identità personale dei contraenti, il Notaio deve rifiutare l’incarico;

Se l’atto ha ad oggetto beni illeciti (ad esempio, immobili abusivi mai sanati) o il motivo dell’atto è illecito (per esempio, si vuole stipulare un atto per coprire attività criminose), il Notaio deve rifiutare l’incarico.

Quali sono le opzioni per le parti?

Se i dubbi o le perplessità del Notaio in ordine a un accordo sono fondati, sarà necessario risolvere nel modo più celere i problemi che ne ostacolano la conclusione. Se per esempio mancano ancora dei documenti che non sono stati rilasciati, sarà premura del venditore chiedere una verifica (catastale, edilizia o di altro tipo) ed informare tempestivamente il pubblico ufficiale sulle novità, onde consentire un raccordo con tutti i professionisti coinvolti.

Se il venditore, per particolari motivi, è impossibilitato a partecipare alla stipula, per evitare di risultare inadempiente, può istituire una procura speciale con la quale incarica un soggetto fidato (un parente od un amico) di portare a termine l’accordo in questione.

Se, poi. il problema riguarda il mancato intervento dei testimoni prescritti dalla legge in un testamento o in un atto di donazione o in altri atti per i quali siano necessari, si dovrà verificare il motivo per cui non si sono presentati, eventualmente prevedendo un rinvio del rogito oppure, se ciò non è proprio possibile, far intervenire altri soggetti come testimoni.

Quando il rifiuto del Notaio può essere contestato

Se il rifiuto dell’incarico non è fondato o è meramente pretestuoso - e si ha più di un motivo di ritenere che tale astensione non sia giustificata da lacune o perplessità importanti -, il pubblico ufficiale inadempiente potrebbe essere considerato responsabile ai sensi dell’art. 328 del codice penale, il quale disciplina il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

È comunque indubbio che dimostrare la negligenza pretestuosa del Notaio è abbastanza difficile, considerando che egli in genere possiede ampia discrezionalità in rapporto agli atti che gli competono, ed è un suo diritto astenersi qualora ci siano aspetti soggettivi od oggettivi (intrinseci all’atto) che non sono stati ponderati adeguatamente.

È altrettanto indubbio che l’astensione del pubblico ufficiale al di fuori di motivi giustificati e pertinenti è rara: quello che più spesso accade è che si richiedano tempi più lunghi per stipulare, in ragione delle lungaggini burocratiche a cui sono soggetti accertamenti e controlli, specialmente se riguardano gli immobili.

Altre soluzioni prospettate

È possibile che il Notaio abbia cessato temporaneamente o definitivamente dalle sue funzioni, e non possa adempiere ai doveri che altrimenti gli competono.

Nel primo caso, una volta scoperta la causa di cessazione temporanea (il caso più frequente è la sospensione), si potrà attendere la reintegrazione del Notaio stesso, se già erano iniziate certe trattative.

Nel secondo caso, indipendentemente dalla causa di cessazione definitiva (per anzianità, per interdizione dai pubblici uffici a seguito di condanna ecc.), il cliente che avesse iniziato a discutere e trattare con quel Notaio sarà indirizzato ad un altro professionista.

Un'altra ipotesi tutt’altro che infrequente riguarda il Notaio che si sia trasferito in un’altra sede, nello stesso distretto in uno diverso: questo caso non ostacola in alcun modo la stipula, ancorché sia necessario informarsi sulla ubicazione della nuova sede.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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