Donazione tra parenti: imposta di donazione

Donazione dal notaio

Donazione tra parenti: imposta di donazioneParticolarmente diffuso nell’ambito familiare è l’atto di donazione che avviene tra nonni e nipoti e tra genitori e figli; questo può avere ad oggetto una somma di denaro, una casa, un terreno o qualsiasi altro bene.

Ai fini della validità dell’atto è importante sapere che deve essere stipulato per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, aventi i requisiti previsti dalla legge, ma una delle domande più frequenti è chi è che non è tenuto a pagare le imposte di donazione, come è possibile risparmiare equali sono i limiti e le percentuali previsti dal legislatore. Ecco cosa bisogna sapere e quali sono le differenze sulle imposte.

Imposta sulle donazioni: cosa sapere

Sapere quanto si è tenuti a pagare per una donazione è sicuramente una delle preoccupazioni più ricorrenti e l’imposta sulle donazioni è equiparata all’imposta sulle successioni ereditarie.

Il legislatore ha voluto impedire che le persone potessero bypassare il pagamento di tale spesa ed è proprio per questo che vi è stata questa equiparazione. Se, infatti, fosse prevista solo un’importa per i trasferimenti che avvengono a seguito della morte di una persona, si potrebbe eludere l’imposta sulle successioni semplicemente donando i propri beni quando si è ancora in vita. Pertanto sia l’esenzione che le altre caratteristiche, sono le stesse.

Quando si paga l’imposta sulle donazioni

L’imposta sulle donazioni si applica tutte le volte in cui vi sono dei trasferimenti gratuiti tra persone vive di beni immobili (case, terreni, locali commerciali) e beni mobili (oggetti, anche di valore, come gioelli, arredi etc.).

Anche nel caso in cui si tratti di somme di denaro, azioni e obbligazioni, così come di quote di partecipazione societaria si deve pagare l’imposta di donazione; stesso discorso vale anche se viene donato il diritto di usufrutto o il diritto di uso e abitazione così come diritti di credito vantati dalla parte che dona nei confronti di un debitore.

Quando non si paga l’imposta sulla donazione

Esistono dei casi in cui non si applica l’imposta sulla donazione, in particolare quando il “regalo” effettuato non ha un valore molto alto e nel gergo tecnico si parla appunto di donazione di modico valore. Deve trattarsi, quindi, di una donazione che non comporti un impoverimento notevole per il donante e che quindi il valore di riferimento sia anche, tenendo conto delle condizioni economiche e reddituali di colui che decide di effettuare la donazione.

Per comprendere al meglio cosa si intende per queste piccole donazioni, si può far riferimento ai regali e le elargizioni d’uso effettuate in occasione di ricorrenze come compleanni, matrimoni o qualsiasi altro evento.

Anche nel caso in cui si scelga di effettuare una donazione in favore di enti benefici come fondazioni, associazioni, enti del terzo settore ed altri enti pubblici o assistenziali, non si dovrà tenere conto del pagamento di tale imposta.

Quanto si paga per l’imposta di donazione

L’imposta sulle donazioni è commisurata al valore dell’oggetto della donazione. Che cosa vuol dire questo? Significa che se, ad esempio, la casa ha un valore molto elevato, la somma da pagare sarà più alta. Ma quali sono i limiti per evitare di pagare l’imposta sulla donazione?

I limiti per il pagamento dell’imposta sulla donazione sono dettati anche dal grado di parentela che sussiste tra donante e donatario: esistono varie fasce ed aliquote ridotte che variano tra il 4% e il 6%, fino ad arrivare a un massimo dell’8 %.

Imposta per donazione a coniuge, figli e nipoti

Nel caso in cui si decida di fare una donazione al coniuge, ai figli o ai nipoti si gode di una franchigia di un milione di euro. Che cosa significa questo? Vuol dire che nel caso in cui il valore della donazione sia inferiore a tale importo, si sarà esenti dal pagamento dell’imposta. Quindi se si hanno un coniuge e due figli e si effettui una donazione in favore di tali soggetti e a ciascuno di essi sia attribuito un valore inferiore al 1.000.000, nessuno sarà tenuto al pagamento dell’imposta di donazione.

Da tale esempio si evince che il limite massimo di un milione, non deve essere considerato nel suo complesso, ma deve essere applicato su ogni singola persona beneficiaria. Nel caso di superamento del limite, l’imposta da pagare sarà pari al 4% del valore del bene donato, ma solo limitatamente all’eccedenza della franchigia di un milione di euro.

Imposta per donazione a fratelli e sorelle

Può accadere che si voglia effettuare una donazione in favore dei fratelli e delle sorelle e in tal caso si pagherà una aliquota pari al 6% per l’eccedenza rispetto alla franchigia che adesso vedremo, quindi superiore al caso in cui la donazione, invece, sia effettuata in favore di coniuge, figli o nipoti. La franchigia in questo caso ammonta a euro 100.000 e fa riferimento, come al caso di sopra, a ogni beneficiario.

Imposta per donazione a parenti e estranei

Quando ci si allontana dalla parentela più stretta e si voglia effettuare una donazione in favore di parenti entro il 4° grado compreso, o in favore di affini in linea retta e collaterale fino al 3° grado, l’imposta è fino al 6% senza franchigia, ciò vuol dire che sarà calcolata sull’intero valore del bene oggetto di donazione. La donazione invece agli estranei viene tassata con un’imposta pari all’8% senza alcuna franchigia.

Imposta per donazione a disabile

Nel caso in cui la donazione venga effettuata in favore di un portatore di handicap, la franchigia di esenzione è più alta ed è pari a 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.

Quindi anche se la donazione venisse effettuata in favore di un nipote portatore di handicap la normale franchigia di un milione di euro verrebbe elevata.

Stesso discorso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui beneficiario di una donazione sia un estraneo che non dovrebbe aver diritto ad alcun tipo di esenzione, in virtù dell’assenza di parentela, ma che in virtù della disabilità può beneficiare della franchigia di 1.500.000.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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