Costituire un comitato dal Notaio

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Il comitato: cenni generali

Il comitato è un’organizzazione di persone fisiche le quali si riuniscono e danno vita a un patrimonio comune per realizzare un determinato scopo di solito di tipo altruistico. Il comitato nasce da un gruppo di persone che si danno uno scopo comune, quale può essere anche l’organizzazione di un evento.

Esso sorge dall’unione della volontà di questi soggetti, che congiuntamente decidono di dar vita ad una forma associativa, pertanto la volontà promana da più parti e non da una sola, come nel caso della fondazione.

In ogni caso, anche se si tratta di una forma associativa molto semplice e basilare, occorre spiegare come nel prosieguo la distinzione rispetto alle associazioni e alle fondazioni, a volte non del tutto nitida. Per questa ragione, soprattutto quando i fondi investiti sono ingenti, risulta necessario l’intervento del Notaio, il quale andrà a indagare esattamente la volontà delle parti per capire se le stesse intendono costituire un’associazione, una fondazione o ancora un comitato. Tutto ciò assume ancora più valore alla luce delle nuove norme in tema di Enti del Terzo Settore.

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Definizione di comitato

Non c’è una grande normativa di riferimento nel Codice Civile relativa ai comitati, bensì solo qualche articolo che definisce in generale la forma associativa.

L’art.39 c.c. cita una serie di tipologie di comitati quali quelli di soccorso o beneficienza, comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre festeggiamenti e simili. Si tratta, quindi, principalmente di enti finalizzati a regolare l’aspetto economico di eventi di vario genere, preservandone il patrimonio.

Coloro che partecipano a un comitato sono detti “organizzatori” oltre a coloro che assumono la gestione dei fondi: essi sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo. Il comitato generalmente non ha personalità giuridica, anche se in alcuni casi particolari può richiederne il riconoscimento, soprattutto quando vengono gestiti fondi ingenti per grandi eventi.

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Quali soggetti compongono il comitato?

Ci sono vari soggetti che contribuiscono a dare vita al comitato. In primis, vi sono i promotori, i quali manifestano per primi la volontà di costituire il comitato, promuovono la raccolta fondono e aprono la raccolta delle sottoscrizioni pubbliche di terzi soggetti.

Tra i promotori possono esservi anche società o altre associazioni. Accanto ai promotori, vi sono gli organizzatori, che possono essere anche persone diverse rispetto ai primi, che si occupano materialmente di organizzare l’evento per il quale è stato costituito il comitato. Infine, vi sono i sottoscrittori, vale a dire coloro che erogano il denaro o in generale il patrimonio necessario alla realizzazione dell’evento.

Differenza tra comitato e fondazione

Per comprendere meglio la funzione del comitato e le sue caratteristiche organizzative, è importante esporre le differenze rispetto agli altri principali enti quali le fondazioni e le associazioni. Spesso le parti si recano dal Notaio con un’idea da realizzare relativamente alla costituzione di un ente, ma senza la specifica indicazione di quelle che sono le modalità organizzative più idonee per raggiungere quel risultato.

Per quanto concerne la differenza con la fondazione, emerge come sia nel comitato che in questa sia predominante l’elemento patrimoniale: in entrambi gli enti infatti si mette un patrimonio a disposizione della realizzazione di un fine ben determinato. Il comitato è un’associazione, ovvero un gruppo di persone riuniscono le proprie volontà e danno vita a questo ente; la fondazione non ha alcuna struttura associativa ma promana dalla volontà di un unico soggetto, il fondatore.

Quali sono le differenze relative all’atto costitutivo?

L’atto costitutivo del comitato è plurilaterale e devono sottoscriverlo tutti i promotori del comitato. L’atto costitutivo della fondazione è unilaterale e deve essere sottoscritto solo dal suo fondatore.

Di cosa si compone il patrimonio?

Il patrimonio del comitato non proviene solo e necessariamente dai suoi partecipanti. Generalmente mettono in gioco una quota, però poi aprono la strada a pubbliche sottoscrizioni, pertanto chiunque condivida lo scopo del comitato può contribuire a incrementare il patrimonio. Nella fondazione, generalmente il patrimonio, a volta anche immobiliare, è costituito da beni del fondatore, che costituisce la fondazione e la dota di un determinato patrimonio che lui stesso investe.

Personalità giuridica

La fondazione è sicuramente un ente molt0 più formale: deve avere necessariamente una personalità giuridica e deve essere riconosciuta. Il comitato può costituirsi e restarne privo, anche senza riconoscimento.

Differenza tra comitato e associazione

Rispetto alla fondazione, l’associazione è molto più similare al comitato, in primis per la sua struttura associativa e plurilaterale. In entrambi gli enti più persone si riuniscono per la realizzazione di uno scopo comune.

Tra le differenze principali vi è la costituzione del fondo, ovvero del patrimonio dell’ente: nel caso dell’associazione si tratta di un fondo comune composto principalmente dalle quote degli associati, pur potendo ricevere donazioni; nel caso del comitato, il patrimonio è composto da denaro proveniente dall’esterno tramite la pubblica sottoscrizione che abbiamo descritto poc’anzi.

È obbligatorio il Notaio per costituire un comitato?

No, non è obbligatorio in quanto il comitato, a differenza dell’associazione, non deve necessariamente avere personalità giuridica, pertanto si può costituire anche mediante scrittura privata semplice.

Tuttavia, sebbene non sia obbligatorio è sicuramente opportuno qualora il patrimonio dell’ente sia ingente e l’evento da organizzare sia particolarmente complesso. In questo caso, il Notaio aiuta le parti a regolare ogni aspetto della vita dell’ente, non lasciando nulla al caso. Si specifica, infatti, nell’atto costitutivo la denominazione, la durata, lo scopo prestabilito, e le modalità di raccolta del denaro, il programma da seguire.

Quali sono le spese per costituire un comitato?

Oltre all’onorario del Notaio, occorre pagare le spese di registrazione dell’atto costitutivo, per un’imposta pari a 200 euro, a cui va aggiunto il costo delle marche da bollo pari a 16 euro per ogni quattro pagine. Se si stipula l’atto costitutivo dal Notaio, si procede anche alla relativa richiesta di codice fiscale, con la compilazione degli appositi modelli.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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