Società sportiva dal Notaio

Costituzione di una società sportiva: cenni generali

costituzione società sportiva con atto notarileUno degli atti notarili che il Notaio può stipulare è la costituzione di una società, di capitali o di persone che essa sia. L’atto costitutivo della società con annesso statuto deve essere prima redatto per atto pubblico e poi registrato al Registro delle Imprese, in modo che la società possa regolarmente esercitare la propria attività. Il controllo che viene effettuato dal Notaio riguarda i requisiti richiesti dalla legge per la costituzione di quel tipo di società: ogni società infatti ha le sue regole e i suoi elementi essenziali per la costituzione, che vanno verificati prima dell’atto costitutivo.

Si pensi ad esempio al capitale legale minimo che è richiesto per costituire una società per azioni, il tipico modello di società di capitali, che è pari a 50.000 euro. Così come per tutte le altre società, anche per costituire una società sportiva occorre recarsi dal Notaio per verificare i requisiti di legge, come nel dettaglio di seguito.

Società o associazione sportiva

Sia la società che l’associazione sportiva possono essere costituite dal Notaio ma è necessario descriverne le differenze. In primo luogo, la società è un ente costituito a scopo di lucro mentre l’associazione è un ente costituito da più persone per il perseguimento di un fine comune, il cui ricavo non è diviso tra gli associati ma è destinato al fine stesso.

In entrambi i casi occorre l’atto notarile per la costituzione sia della società che dell’associazione sportiva. Molto spesso l’associazione può evolversi in società sportiva, quando ad esempio il sodalizio sportivo tra gli associati si evolve anche a livello economico e il fine dell’attività sportiva e del suo sviluppo può essere perseguito anche mediante un’attività lucrativa.

Questo può accadere quando , con l’adesione di nuovi soci e l’ampliamento  delle esigenze di una determinata attività sportiva, non è possibile gestire l’ente con le forme organizzative di un’associazione, ma occorrono gli organi di una vera e propria società.

Società sportiva dilettantistica o professionale

Quando ci si reca dal Notaio per la costituzione di una società sportiva, bisogna tenere a mente le due forme principali che corrispondono alla società sportiva dilettantistica o professionale. La differenza non è di poco conto in quanto, come vedremo, la società sportiva professionistica non può essere costituita in tutte le forme e tipi legali, ma solo secondo la disciplina delle società di capitali. In particolare, la società sportiva professionistica può costituirsi dal Notaio solo con le forme della società di capitali o della società a responsabilità limitata.

Quando si parla di società sportiva professionistica, a monte della stessa vi sono atleti, allenatori e tecnici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito della rispettiva regolamentazione e che conseguono le qualifiche dalle proprie federazioni. In particolare, deve trattarsi delle regole previste dal Coni.

Cosa deve verificare il Notaio per costituire una società sportiva professionistica?

Se uno o più soci intendono costituire una società sportiva professionistica, il Notaio per attribuire tale qualifica e denominazione dovrà verificare il rispetto dei requisiti da parte dei soggetti che ne fanno parte nonché gli adempimenti procedurali richiesti dalla legge.

L’adesione alle federazioni sportive

Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo da parte del Notaio, come richiesto dalla legge all’art. 2330 c.c., la società deve ottenere l’affiliazione da uno o più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Sarà dunque il Notaio ad effettuare questo controllo al momento del rogito o nel corso dei colloqui precedenti.

Perché è importante il controllo del Notaio?

È molto importante il controllo del Notaio in fase di costituzione di una società sportiva, in particolar modo se professionistica, in quanto rispetto alla società dilettantistica vi è un regime fiscale totalmente diverso, ragion per cui qualificare una società in un modo piuttosto che nell’altro ha delle conseguenze in termini economici e di imposte da pagare nel corso dell’attività.

L’atto costitutivo della società sportiva dal Notaio

Oltre ai controlli di cui sopra, l’atto costitutivo della società sportiva deve contenere tutti i requisiti previsti dalla legge a seconda del tipo legale prescelto. In particolare, i dati identificativi di ciascun socio, la denominazione contenente il riferimento all’essere una società sportiva dilettantistica o professionistica; l’attività sportiva che costituisce l’oggetto sociale; i conferimenti di ciascun socio; la sede, le norme che regolano il funzionamento della società.

La società sportiva dilettantistica segue un profilo maggiormente orientato al no profit, pertanto il patrimonio e quanto ricavato dall’attività deve necessariamente essere devoluto  ai fini sportivi e questo deve essere precisato nell’atto costitutivo. Essa può costituirsi anche con la forma della società di capitali, nella maggioranza dei casi sotto forma di società a responsabilità limitata. A differenza della professionistica, tuttavia, si può costituire anche in forma di cooperativa.

Profili fiscali delle società sportive

Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi, tramite opzione, di una disciplina fiscale agevolata, e sono soggette alla disciplina delle imposte dirette e indirette.

Queste società possono usufruire delle agevolazioni fiscali a condizione che lo statuto sia redatto in conformità alle disposizioni dettate dall’articolo 90 della Legge 289/2002 e che gli enti siano iscritti al Registro delle associazioni e società sportive tenuto dal CONI. Tutti questi controlli vengono effettuati dal Notaio ed è per questo che occorre fare attenzione alla differenza con le società professionistiche che invece non godono di tutte queste agevolazioni fiscali.

La società sportiva può iscriversi al registro degli Enti del Terzo settore?

Sì, l’associazione sportiva dilettantistica può acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore, o di impresa sociale; in questo caso la devoluzione del suo patrimonio residuo segue la disciplina prevista per gli Enti del Terzo settore (ETS) e d’impresa sociale. Questo riguarda in particolare il regime fiscale agevolato. La società sportiva professionistica, invece, segue il regime fiscale del tipo sociale legato alla società di capitali che ha prescelto.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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