Donazione azienda dal Notaio

L’azienda

donare l'azienda dal notaio con uno specifico atto notarileQuando si parla di azienda si intende un complesso di beni organizzati dall’imprenditore e strumentali all’esercizio della sua attività produttiva (art. 2555 c.c.).

Nella definizione si includono non solo beni materiali (come macchinari, attrezzature e scaffalature) o beni immobili; si include anche tutto l’apparato che rende operativo il complesso aziendale (personale dipendente, avviamento, contrattualistica ecc.). Insomma, si suole considerare l’azienda come universalità di beni, di varia natura e configurazione. Per questo motivo il suo trasferimento, che sia gratuito o previsto dietro corrispettivo dovuto al cedente, deve essere regolamentato in modo dettagliato, senza cadere in facili errori.

La donazione dell’azienda dal Notaio

Innanzitutto è bene sapere che, se il trasferimento dell’azienda (o di un ramo di essa) avviene per donazione, essa deve rivestire la forma dell’atto pubblico davanti al Notaio e alla presenza di due testimoni. È infatti obbligatoria, a pena di nullità del contratto, tale forma, in quanto ogni donazione, qualunque sia l’oggetto o destinatario, ha come scopo principale l’arricchimento del donatario-beneficiario a detrimento del donante, al quale non spetta alcun corrispettivo. Questo può far presumere che la donazione avvenga tra parenti o affini, o comunque tra persone che nutrono un forte sentimento di amicizia o riconoscenza.

Vi è poi da dire che, se l’imprenditore intende donare l’azienda, l’atto di donazione è redatto dal pubblico ufficiale considerando la stessa come una universalità di beni, il cui valore deve essere riferito all’intero complesso.

Dopo la stipula della donazione, il Notaio, come di consueto, provvederà alla registrazione dell’atto notarile presso l’Agenzia delle entrate e al suo deposito presso il Registro delle imprese.

Documenti che servono al notaio

Prima del rogito, le parti devono esibire i documenti necessari al Notaio, che sono i seguenti:

  • documento di identità valido;
  • codice fiscale;
  • permesso di soggiorno (per gli extracomunitari);
  • originale della procura speciale o copia autentica della procura generale se non si interviene personalmente all’atto, ma tramite rappresentante.

Per quanto riguarda la fase del rogito, il notaio richiederà:

  • atto di acquisto dell’azienda, nel caso in cui l’azienda sia stata precedentemente acquistata con atto notarile; non sarà invece necessario nel caso in cui l’azienda sia stata dall’attuale titolare costituita a titolo originario;
  • elenco dei beni (cd. inventario) che compongono l’azienda (macchinari, impianti, attrezzature, vetture, ecc. ecc.), che va presentato ed allegato e deve riportare l’indicazione del valore di ciascun bene (ai sensi dell’art. 782 c.c.);
  • in via facoltativa, dati identificativi dei contratti nei quali l’acquirente subentrerà per legge nel caso in cui si voglia specificare, o la presenza di marchi o brevetti qualora l’azienda ceduta comprenda anch’essi;
  • copie dei libretti di circolazione, nel caso in cui nel compendio aziendale siano presenti veicoli;
  • documenti richiesti per la vendita o la donazione di un immobile, nel caso in cui il cedente sia anche proprietario dei locali dell’azienda e l’immobile rientri tra i beni oggetto della cessione.

Quanto costa la donazione di azienda dal notaio

Il costo dell’atto di donazione dell’azienda comprende l’onorario del notaio e le spese che si richiedono per gli adempimenti funzionali al buon esito della procedura, tra cui la registrazione presso l’Agenzia delle entrate. Inoltre vanno anche calcolate le imposte dovute al netto degli esoneri e degli sgravi fiscali riconosciuti dalla legge.

Per avere maggiori informazioni, contatta il Notaio anche attraverso questo portale.

Quali benefici dopo la donazione dell’azienda

Giova specificare che la donazione di azienda è un atto che trova il favore del legislatore, in quanto rappresenta una tutela del patrimonio ed il passaggio generazionale dell’azienda volto al proseguimento dell’attività.

In poche parole, l’atto di donazione permette al titolare di trasferire la proprietà della stessa quando è ancora in vita. In questo senso si differenzia dal passaggio di azienda a seguito di successione testamentaria, ove il trasferimento avviene a seguito della morte del titolare. La procedura di donazione di azienda, infatti, garantisce all’imprenditore donante un controllo relativo alla continuità dell’attività di impresa da parte del donatario. Inoltre, fino al momento in cui il donante rimane in vita, giuridicamente non rileva il consenso dei legittimari alla donazione e nemmeno l’eventuale loro rinuncia alla quota di legittima.

Perché è rischioso donare l’azienda

Come in tutti i casi di donazione è bene aprire gli occhi sul rispetto delle quote di legittima. Infatti, al momento della morte del donante, gli eredi potrebbero cercare di ripristinare l’asse ereditario al momento antecedente la donazione (collazione). Con questa procedura è possibile arrivare ad una nuova ripartizione del patrimonio complessivo del soggetto deceduto ai fini della determinazione delle quote di legittima e della parte disponibile.

Occorre evidenziare anche che, nel caso in cui la donazione di azienda sia stata posta in essere in maniera tale da compromettere la quota disponibile, i legittimari potrebbero esercitare la cosiddetta azione di riduzione. Se dà un esito positivo, essa permette di riequilibrare la quota di eredità spettante ai legittimari. Quindi, al momento della successione ereditaria, il donatario potrebbe essere chiamato a versare corrispettivi economici a titolo di compensazione. Per questo motivo, è importante evidenziare che la donazione di azienda possa essere pianificata in anticipo andando ad analizzare le eventuali quote di legittima in caso di successione, al fine prevedere appositi meccanismi di compensazione e di evitare contestazioni giudiziarie.

Tassazione donazione d’azienda

Come si è accennato poc’anzi, la donazione di azienda offre numerosi vantaggi soprattutto dal punto di vista fiscale.

Per quanto riguarda le imposte dirette (cioè quelle che colpiscono direttamente la ricchezza), il regime agevolativo di neutralità fiscale deriva dal fatto che il trasferimento di azienda a titolo gratuito non costituisce una ipotesi di plusvalenza (incremento di valore dei beni utile a calcolare le capacità contributive), ed è subordinato a certi requisiti:

  • la donazione di azienda deve essere effettuata dall’imprenditore individuale;
  • deve avere ad oggetto un’azienda (in base all’art. 2555 c.c.);
  • deve prevedere una continuità dei valori fiscali in capo al beneficiario.

Se vi sono questi presupposti, la plusvalenza non si conta tra le spese fiscali fino a quando il beneficiario non procederà ad una successiva  cessione di azienda o dei singoli beni che la compongono. Quel momento sancirà la formazione di nuovo reddito del soggetto donatario.

Il regime appena analizzato si applica anche se donante e donatario non sono parenti.

Per quanto riguarda le imposte indirette, in caso di donazione di azienda (o ramo di azienda), essa è tendenzialmente soggetta all’imposta sulle donazioni, salvo particolari esoneri previsti dalla legge. Se poi l’azienda comprende anche beni immobili, saranno dovute le imposte ipotecarie e catastali.

Altre esenzioni previste dalla legge

Ai sensi del d.lgs. 346/1990 (art. 3, comma 4ter), non sono soggetti all’imposta di donazione: i trasferimenti di azienda o di ramo d'azienda ed i trasferimenti di azioni/quote o partecipazioni sociali.

L’esclusione dall’applicazione dell’imposta di donazione (o successione) si verifica qualora il trasferimento avvenga a favore di specifici soggetti, cioè se si tratta di discendenti o coniugi del defunto.

Inoltre, l’esenzione si applica anche ai beneficiari che proseguono l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno 5 anni dalla data del trasferimento. Da ciò ne consegue che, se il donatario decide (per qualsiasi motivo) di non proseguire l’attività, decade dall’agevolazione fiscale suddetta, con la conseguenza di:

  • dover corrispondere l’imposta di donazione nella misura ordinaria;
  • vedersi applicare una sanzione amministrativa del 30% sugli importi non versati (o versati in ritardo);
  • vedersi applicare gli interessi di mora.

In ogni caso, qualora non dovessero sussistere le condizioni di esenzione specificamente previste per il trasferimento a titolo gratuito delle partecipazioni, potrebbero ricorrere quelle per riconoscere franchigie e aliquote agevolate.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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