Visura camerale al rogito, cosa dice dell'impresa che vende

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Che cos’è la visura camerale

Spesso si sente parlare, quando si intende effettuare un’operazione societaria, dell’importanza della cosiddetta visura camerale e della necessità di questo documento per poter procedere.

La visura camerale è una documentazione informatica ufficiale tenuta presso la Camera di Commercio, in virtù dell’iscrizione della società al registro delle imprese, da cui poter evincere tutti i dettagli dell’attività in forma societaria. Il registro delle imprese è pubblico (art. 2188 c.c.).

Tale documento riporta aspetti anagrafici e fiscali della società che sono di primaria importanza per poter capire come procedere in totale sicurezza nell’operazione societaria desiderata. Vediamo cosa c’è da sapere.

Per chi compra casa da un costruttore o da una società, la visura dice di norma chi può firmare il rogito e se l’impresa è attiva, in liquidazione o sottoposta a una procedura concorsuale.

Visura camerale come punto di partenza

La visura camerale rappresenta il punto di partenza per iniziare a conoscere l’impresa, ma sono necessarie altre informazioni e ulteriori approfondimenti per capire se è affidabile e per decidere se concederle o meno, ad esempio un credito commerciale. 

Contrattare con una società quindi implica una maggiore attenzione proprio perché non si ha a che fare con una sola persona, ma con più soci che svolgono un’attività commerciale congiuntamente e pertanto sebbene vi sia un rappresentante legale della società, quest’ultimo può essere definito proprio come portavoce di tutti i soci e non solo della sua volontà.

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Tipi di visura camerale dal notaio

Il notaio quando effettua la visura camerale può richiedere diversi tipi di visura come la l’ordinaria e la storica. Mentre dalla visura ordinaria emergono tutti i dati identificativi della società così come risultano oggi, la visura storica ha un diverso contenuto.

Quest’ultima riassume i dati della società dal momento in cui è stata costituita per atto pubblico. Pertanto è possibile rinvenire la “storia” della società e le sue eventuali evoluzioni: si pensi al caso in cui la società abbia aumentato il capitale sociale, oppure abbia operato una trasformazione etc.

Visura camerale ordinaria

Con la visura camerale ordinaria si ha un primo approccio alla società, si conosce quindi in prima battuta quali sono i suoi elementi costitutivi. È possibile definirla come una vera e propria carta di identità della società da cui emergono il carattere anagrafico, economico e strutturale, inteso come governance della società. I dati anagrafici dei soci, l’indirizzo della sede legale, la Pec, il codice fiscale, la Partita Iva il capitale sociale etc. sono tutti dati di peculiare importanza ai fini dell’identificazione di una società.

Visura camerale storica

La visura camerale storica è un estratto dal Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio: tale registro contiene una gamma di informazioni sulle imprese registrate, tra cui la loro costituzione e tutti i cambiamenti.

Conoscere l’evoluzione dell’impresa è sicuramente un’importante informazione per comprendere l’attività svolta evidenziando i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni che hanno potuto quindi determinare la crescita o l’involuzione della società.

Utilizzare la visura storica per effettuare delle valutazioni preventive prima di aver a che fare con una determinata società può essere un’ottima strategia per valutare l’affidabilità e la stabilità di un’azienda. Essere a conoscenza di un dato storico, su come la società si sia comportata in determinate circostanze e in affari precedenti può essere un dato da prendere in considerazione. È per questo che affidarsi al notaio fin dall’inizio può essere una soluzione opportuna proprio per evitare di avere delle spiacevoli sorprese a lungo termine.

Visura camerale: perché serve per il rogito?

A che serve una visura camerale

La visura camerale è utile a professionisti come il notaio quando negli atti notarili compare una società: dalla documentazione si evince ad esempio chi è il cosiddetto rappresentante legale della società, generalmente l’amministratore ossia colui che compare nel rogito notarile per sottoscrivere gli atti compiuti in nome e per conto della società. Se la società è in liquidazione, al posto degli amministratori subentrano i liquidatori, la cui nomina e i cui poteri risultano dal registro (art. 2487 bis c.c.).

La visura camerale ha quindi un’utilità ben precisa che è quella di comprendere da una documentazione ufficiale lo stato dell’attività della società.

È possibile quindi comprendere se la società sia attiva, se invece sia inattiva o addirittura in liquidazione o in fase di procedimento concorsuale. Sono dati che possono essere particolarmente rilevanti per coloro che entrano in contatto con delle società anche per stipulare dei semplici contratti e comprendere come sia la situazione dal punto di vista economico, ma anche organizzativo.

Richiesta visura camerale per atto notarile

La visura camerale può essere richiesta per ditte individuali, così come per società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) o società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni).

I liberi professionisti, così come le associazioni, di norma non sono iscritti nel registro delle imprese, salvo casi particolari come le società tra professionisti.

È possibile procedere in via autonoma ai fini dell’ottenimento della visura, così come è possibile procedere tramite un notaio rientrando la visura camerale tra i servizi notarili delle società che uno studio può offrire.

Per poter avere questa documentazione è importante conoscere la denominazione o ragione sociale (ossia il nome della società) e la partita iva della società, in caso di ditta individuale anche il codice fiscale.

Se la casa la vende un’impresa

Quando si compra casa da un costruttore o da una società immobiliare, la visura aiuta a capire con chi si firma. Se la casa è ancora da costruire, valgono anche le tutele del d.lgs. 122/2005, come la fideiussione sulle somme versate, spiegate nella pagina sulle tutele nell’acquisto dal costruttore.

Cosa può dire la visura dell’impresa che vende

✔ Impresa attiva: firma il legale rappresentante, con i poteri che risultano dal registro.

⚠ In liquidazione: di norma firmano i liquidatori (art. 2487 bis c.c.).

✘ Liquidazione giudiziale aperta: gli atti del debitore sono inefficaci verso i creditori (art. 144 del Codice della crisi).

Preventivo notarile per operazioni societarie

Una volta assodato che la visura camerale rientra nell’ambito dei servizi notarili che uno studio può offrire e che pertanto costituisce uno dei controlli che il notaio effettua prima di procedere a qualsiasi tipo di operazione su una società già esistente, è possibile tramite la piattaforma di NotaioFacile richiedere gratuitamente un preventivo nel caso in cui si voglia aprire una società, apportare una modifica allo statuto o anche trasformarla, scinderla o fonderla con un’altra società. Lo stesso vale per il rogito di una casa comprata da un’impresa, e le risposte arrivano di norma in poche ore.

In pochi semplici passaggi fornendo le informazioni necessarie per consentire al professionista, ossia al notaio di preparare un prospetto, di potrà avere un’idea più chiara delle spese legate all’operazione che si intende effettuare.

La richiesta di preventivo, oltre ad essere gratuita, non implica alcun tipo di impegno e non prevede alcun costo di registrazione o iscrizione alla piattaforma online.

Due domande di chi compra da un’impresa

Posso chiedere io la visura camerale del costruttore prima del preliminare?

Sì: il registro delle imprese è pubblico (art. 2188 c.c.) e la visura si può chiedere anche online. Di norma il notaio la consulta comunque prima del rogito.

Compro casa da un’impresa che poi entra in liquidazione giudiziale: rischio la revocatoria?

Di norma no se la casa è destinata ad abitazione principale di chi compra, o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ed è stata comprata a giusto prezzo (art. 166, comma 3, lettera c, del Codice della crisi). Il resto è nella pagina sull’acquisto da un costruttore che fallisce.