Chi può far parte di una società: requisiti

Partecipare a una società come socio

Chi puo far parte di una societa requisitiQuando si decide di iniziare un’attività in forma collettiva, mediante la costituzione di una società, bisogna analizzare i requisiti che deve avere un socio per poterne fare parte, oltre a quelli previsti per tutti i tipi di società, in quanto esistono dei particolari tipi sociali che richiedono dei requisiti specifici ai fini della partecipazione.

È importante, infatti, analizzare caso per caso le peculiarità di una società, perchè in alcuni casi, come adesso vedremo, occorrono delle caratteristiche imposte dalla legge, in virtù della tipologia di attività che viene svolta dalla società.

Soci di società artigiana: requisiti

Nell’ambito di una società artigiana, in particolare che assume la forma di srl, la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo di produzione ed è necessario che almeno uno dei soci abbia tutti i requisiti per poter essere definito come imprenditore artigiano. 

Nel caso si tratti di una srl unipersonale artigiana formata da un solo socio, questi non può in alcun modo partecipare ad un’altra impresa artigiana. Nel caso in cui invece la srl artigiana sia pluripersonale e quindi si compone di più soci, è necessario che la maggioranza di essi svolga un lavoro artigianale, secondo le competenze tecniche e professionali. Inoltre, ulteriore requisito è che la maggioranza degli stessi debba tenere la maggioranza del capitale sociale. 

Soci di società tra professionisti: requisiti

Per quanto riguarda la partecipazione a una società tra professionisti è necessario che si tratti di

cittadini appartenenti a uno stato membro dell’Unione europea purché in possesso del titolo abilitante di studio, professionisti iscritti a ordini albi e collegi.

Sono, inoltre, ammessi anche soggetti non professionisti solo per prestazioni di carattere tecnico o per uno scopo di investimento, che conferiscono nella società beni mobili ed immobili o danno il loro contributo operativo. Con riferimento al numero dei soci, non vi sono norme che impediscano anche la possibilità di aprire una società con unico socio, definita unipersonale.

Partecipazioni società persone fisiche

Naturalmente a una società possono partecipare le persone fisiche, ma il problema si pone tutte le volte in cui tali persone abbiano delle menomazioni o siano dichiarate interdette o inabilitate. In questo caso occorre analizzare il caso concreto anche con l’ausilio di un notaio in quanto occorreranno delle specifiche autorizzazioni.

Inoltre la questione da analizzare può anche avere degli ulteriori risvolti pratici tenendo conto anche del tipo di società a cui si intende partecipare.

Partecipazione alla società società di interdetti

L’interdetto tendenzialmente può partecipare a qualsiasi tipo di società, sia di persone, che di capitali, anche se si deve tenere presente che, per compiere determinati atti, è necessario munirsi delle autorizzazioni richieste dalla legge.

Nel caso di partecipazione a società di persone, l’interdetto può inserirsi nella compagine sociale solo se essa è preesistente, non essendo ammessa la sua partecipazione alla costituzione ex novo di una società. Ciò si deve ricondurre alla responsabilità illimitata che grava sui soci: nello specifico, in una società in nome collettivo (s.n.c.), il socio assume un rischio pari a quello di un imprenditore commerciale, dal momento che è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciò nonostante, come non è precluso agli incapaci di continuare un'impresa commerciale individuale già esistente, allo stesso modo possono proseguire l’attività in qualità di socio, subentrando in una s.n.c. preesistente.

Nessuna limitazione emerge, invece, per le società di capitali; ne consegue che la partecipazione dell’incapace è consentita anche per la costituzione di una nuova società.

Partecipazione alla società di inabilitati

Con il termine persona inabilitata, si intende la persona nei confronti della quale è intervenuta una sentenza di inabilitazione, da parte del Tribunale.

Nel caso, ad esempio, in cui voglia partecipare ad una società, ci sarà bisogno sia della preventiva autorizzazione del tribunale, oppure, in alcuni casi, del tribunale ma previo parere del giudice tutelare che, della partecipazione in atto sia della persona inabilitata che del curatore, che dovrà anche apporre la sua firma alla fine dell’atto.

Società che partecipano ad altre società

Uno dei quesiti che viene posto al notaio è se a una società possa partecipare un’altra società, in qualità di socio, così come una fondazione o un’associazione.

Si tratta di casi che sempre più frequentemente si verificano e pertanto sono già stati oggetto di dibattiti ed analisi. Di particolare importanza assume una norma del codice civile che prevede

“L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è consentita se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo”. Tale divieto ha il fine di impedire che, di fatto, si modifichi l’oggetto sociale senza la preventiva ed indispensabile deliberazione dell’assemblea degli associati.

Per gli studiosi del diritto, le partecipazioni societarie di società di persone ad altre società di persone, sia in veste di socio a responsabilità illimitata (come nella s.n.c.) che di associato a responsabilità limitata (come accomandante di una s.a.s.) sembra del tutto ammissibile. In queste ipotesi, infatti, non si produce la violazione (nemmeno in modo indiretto) dei principi sanciti in materia di responsabilità.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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