Chi può essere socio di una società e con quali requisiti
- Partecipare a una società come socio
- Partecipazioni società persone fisiche
- Società che partecipano ad altre società
- Preventivo notarile costituzione società
Partecipare a una società come socio
Quando si decide di iniziare un’attività in forma collettiva, mediante la costituzione di una società, bisogna analizzare i requisiti che deve avere un socio per poterne fare parte, oltre a quelli previsti per tutti i tipi di società, in quanto esistono dei particolari tipi sociali che richiedono dei requisiti specifici ai fini della partecipazione.
È importante, infatti, analizzare caso per caso le peculiarità di una società, perchè in alcuni casi, come adesso vedremo, occorrono delle caratteristiche imposte dalla legge, in virtù della tipologia di attività che viene svolta dalla società.
Soci di società artigiana: requisiti
Nell’ambito di una società artigiana, in particolare che assume la forma di srl, la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo di produzione ed è necessario che almeno uno dei soci abbia tutti i requisiti per poter essere definito come imprenditore artigiano.
Nel caso si tratti di una srl unipersonale artigiana formata da un solo socio, questi deve esercitare personalmente l’attività, ricoprire il ruolo di amministratore unico e non può in alcun modo essere titolare o socio lavorante di un’altra impresa artigiana. Nel caso in cui invece la srl artigiana sia pluripersonale e quindi si compone di più soci, è necessario che la maggioranza di essi svolga un lavoro artigianale, secondo le competenze tecniche e professionali. Inoltre, ulteriore requisito è che la maggioranza degli stessi debba tenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti, non solo alla costituzione ma per tutta la vita della società.
Soci di società tra professionisti: requisiti
Per quanto riguarda la partecipazione a una società tra professionisti, regolata dalla legge 183/2011, è necessario che si tratti di professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, oppure di cittadini appartenenti a uno stato membro dell’Unione europea purché in possesso del titolo abilitante di studio.
Sono, inoltre, ammessi anche soggetti non professionisti solo per prestazioni di carattere tecnico o per uno scopo di investimento, che conferiscono nella società beni mobili ed immobili o danno il loro contributo operativo; i soci professionisti devono però mantenere, per numero e partecipazione al capitale, almeno i due terzi dei voti nelle decisioni dei soci. Con riferimento al numero dei soci, non vi sono norme che impediscano anche la possibilità di aprire una società con unico socio, definita unipersonale.

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Partecipazioni società persone fisiche
Naturalmente a una società possono partecipare le persone fisiche, ma il problema si pone tutte le volte in cui tali persone abbiano delle menomazioni o siano dichiarate interdette o inabilitate. In questo caso occorre analizzare il caso concreto anche con l’ausilio di un notaio in quanto occorreranno delle specifiche autorizzazioni. Lo stesso vale per il minore, che partecipa tramite i genitori o il tutore con l’autorizzazione del giudice tutelare, e per chi è sottoposto ad amministrazione di sostegno, nei limiti fissati dal decreto di nomina.
Inoltre la questione da analizzare può anche avere degli ulteriori risvolti pratici tenendo conto anche del tipo di società a cui si intende partecipare. Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, infine, la partecipazione è di norma possibile a condizione di reciprocità con il Paese di origine oppure in presenza di un regolare permesso di soggiorno: un controllo che il notaio tendenzialmente svolge prima dell’atto.
Partecipazione alla società di interdetti
L’interdetto tendenzialmente può partecipare a qualsiasi tipo di società, sia di persone, che di capitali, anche se si deve tenere presente che, per compiere determinati atti, è necessario munirsi delle autorizzazioni richieste dalla legge.
Nel caso di partecipazione a società di persone, l’interdetto può inserirsi nella compagine sociale solo se essa è preesistente, non essendo ammessa la sua partecipazione alla costituzione ex novo di una società. Ciò si deve ricondurre alla responsabilità illimitata che grava sui soci: nello specifico, in una società in nome collettivo (s.n.c.), il socio assume un rischio pari a quello di un imprenditore commerciale, dal momento che è responsabile illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciò nonostante, come non è precluso agli incapaci di continuare un'impresa commerciale individuale già esistente, allo stesso modo possono proseguire l’attività in qualità di socio, subentrando in una s.n.c. preesistente, con l’autorizzazione del tribunale prevista dall’art. 2294 c.c. e dalle norme a cui rinvia.
Nessuna limitazione di principio emerge, invece, per le società di capitali, dove il socio rischia solo quanto ha conferito; ne consegue che la partecipazione dell’incapace è consentita anche per la costituzione di una nuova società, fermo restando che la sottoscrizione della quota o delle azioni è un atto di straordinaria amministrazione e passa, di regola, dall’autorizzazione del giudice tutelare.
Partecipazione alla società di inabilitati
Con il termine persona inabilitata, si intende la persona nei confronti della quale è intervenuta una sentenza di inabilitazione, da parte del Tribunale.
Nel caso, ad esempio, in cui voglia partecipare ad una società, ci sarà bisogno sia della preventiva autorizzazione del tribunale, oppure, in alcuni casi, del tribunale ma previo parere del giudice tutelare che, della partecipazione in atto sia della persona inabilitata che del curatore, che dovrà anche apporre la sua firma alla fine dell’atto.

Società che partecipano ad altre società
Uno dei quesiti che viene posto al notaio è se a una società possa partecipare un’altra società, in qualità di socio, così come una fondazione o un’associazione.
Si tratta di casi che sempre più frequentemente si verificano e pertanto sono già stati oggetto di dibattiti ed analisi. Di particolare importanza assume una norma del Codice Civile , l’art. 2361, che prevede
“L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nell’atto costitutivo, non è consentita se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dall’atto costitutivo”. Tale divieto ha il fine di impedire che, di fatto, si modifichi l’oggetto sociale senza la preventiva ed indispensabile deliberazione dell’assemblea degli associati. Lo stesso articolo aggiunge che, quando una spa entra come socio illimitatamente responsabile in una società di persone, la partecipazione deve essere deliberata dall’assemblea e indicata nella nota integrativa del bilancio; nella srl la decisione spetta ai soci.
Per gli studiosi del diritto, le partecipazioni societarie di società di persone ad altre società di persone, sia in veste di socio a responsabilità illimitata (come nella s.n.c.) che di associato a responsabilità limitata (come accomandante di una s.a.s.) sembra del tutto ammissibile. In queste ipotesi, infatti, non si produce la violazione (nemmeno in modo indiretto) dei principi sanciti in materia di responsabilità.
Risposte brevi su soci particolari
Un dipendente pubblico può essere socio di una srl? Di regola sì, come socio di capitale; sono le cariche di amministratore e le attività lavorative nella società a incontrare limiti e incompatibilità, da verificare con la propria amministrazione prima dell’atto.
Un minore può ricevere quote di srl in donazione? Sì, tramite i genitori e con l’autorizzazione del giudice tutelare, perché l’acquisto di partecipazioni è un atto di straordinaria amministrazione.
Una srl può essere socia accomandataria di una sas? Sì, dopo la riforma del 2003 una società di capitali può assumere anche partecipazioni con responsabilità illimitata, con la decisione dei soci e l’indicazione in bilancio previste dall’art. 2361 c.c.
Preventivo notarile costituzione società
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