Trasformazione da società in associazione o fondazione

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Il cambiamento dello scopo sociale

Le società svolgono determinate attività al fine di dividerne gli utili. Può, tuttavia capitare che durante l’esercizio di un’attività sociale, si senta l’esigenza di modificare lo scopo che si intende perseguire. Ciò può comportare una trasformazione radicale e sostanziale sia della struttura, che dell’organizzazione dell’ente. Nel caso in cui si decida di abbandonare lo scopo di lucro e si voglia sposare una causa di utilità sociale, culturale, artistica, scientifica, umanitaria si dovrà approdare nell’ambito delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni.

Il legislatore espressamente consente la possibilità di operare una trasformazione della società evitando numerosi passaggi ulteriori e spese da sostenere, recandosi dal notaio che provvederà alla stipula dell’atto pubblico di trasformazione.

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La trasformazione: cenni generali

La trasformazione è definita come un’operazione straordinaria con cui la società, appunto, muta lo scopo sociale, il modello organizzativo della stessa. Si caratterizza dalla continuità dei rapporti, non determinandosi l’estinzione della vecchia società e la costituzione di un nuovo ente.

Come si evince dalle norme che regolano la trasformazione, non vi è un vero e proprio trasferimento. Infatti anche dal punto di vista degli adempimenti, il notaio non dovrà procedere a verificare il patrimonio sociale e inserire nell’atto gli eventuali titoli abilitativi urbanistici degli immobili che fanno parte dello stesso.

La differenza trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea

La trasformazione può essere omogenea o eterogenea. La trasformazione omogenea si realizza quando vi è un passaggio tra enti che siano appartenenti allo stesso tipo (ad esempio da società di persone a società di capitali e viceversa). La trasformazione eterogenea avviene, invece, con il passaggio da una società lucrativa in un ente causalmente diverso che può essere in una società non lucrativa o in un ente non societario (e viceversa).

Cosa si intende trasformazione in un ente non societario

La trasformazione può avvenire da una società di capitali, ossia da una società per azione, in accomandita per azioni o da una società a responsabilità limitata:

  • in un’altra società causalmente diversa (consortile o cooperativa),
  • in un ente associativo diverso dalla società (si pensi all’associazione o al consorzio con attività esterna)
  • in un ente non associativo (fondazione)
  • situazione giuridica di contitolarità non soggettivizzata come una comunione di azienda o un consorzio con attività interna.
Trasformazione da società in associazione o fondazione

La trasformazione in associazione o fondazione

Nel caso in cui venga radicalmente modificato lo scopo sociale, come sopra accennato, la società si trasformerà in un’associazione riconosciuta o non riconosciuta o in una fondazione.

La trasformazione in associazione

La trasformazione in un’associazione nasce dalla volontà di abbandonare lo scopo di lucro. Tale ente può esercitare un’attività di impresa ma gli utili sono devoluti per scopi altruistici. Vige un principio democratico in quanto tutti gli associati sono posti sullo stesso piano.

La trasformazione in fondazione

Lo scopo del legislatore è quello di impedire che la trasformazione possa rappresentare un espediente per evitare che la fondazione sia riconosciuta.

Dopo la trasformazione si ha una fondazione che è in attesa di riconoscimento, esistono in pratica solo dei beni che sono vincolati che appartengono alla società. Solo dopo che la fondazione ottenga il riconoscimento dalla Prefettura di competenza sarà possibile considerarla come tale.

Quale quorum bisogna raggiungere per ottenere questa operazione?

Il legislatore in virtù della peculiare operazione non richiede una normale maggioranza assoluta, ossia il 50% +1. Per tali ragioni è necessario che vi sia un consenso più consistente per poter portare l’operazione in porto.

La deliberazione dal notaio deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Tale previsione normativa può essere derogata.

Nelle società a responsabilità limitata non si ammette una deroga con la previsione di un quorum più basso, ma solo in aumento, essendo una norma disposta a tutela della minoranza.

Come vengono tutelati i creditori in virtù della trasformazione?

La forma di tutela prevista in favore dei creditori attiene agli effetti della trasformazione. Tale operazione non produce effetti immediati con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, ma produce effetti solo dopo 60 giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso. L’onere di rendere la dichiarazione di avvenuto consenso spetta agli amministratori.

I principali problemi

Uno dei problemi principali di questo tipo di trasformazione è la compatibilità con il principio di continuità.

A tal proposito analizzando le singole fattispecie, sicuramente non sussiste una continuità con il soggetto società in quanto quest’ultima si estingue.

Tuttavia, non essendovi una continuità di soggetto, ci sarà una continuità nel patrimonio. I beni che appartenevano all’ente sotto forma di società, ora apparterranno alle associazioni e alle fondazioni. Si discute se sia necessario rispettare tutte le regole previste per i trasferimenti immobiliari. Nella prassi il notaio chiederà alle parti di fornire tutte le documentazioni relative agli immobili (titolo di provenienza, titoli urbanistici con cui è stato costruito, planimetrie etc.).

Associazioni e fondazioni enti del terzo settore

Sia le associazioni che le fondazioni possono assumere la qualifica degli enti del terzo settore. Gli enti del terzo settore sono stati introdotti nel 2017 e possono essere definiti tali solo al ricorrere di determinati presupposti stabiliti dal legislatore. Richiedono ulteriori adempimenti tra cui l’iscrizione nel RUNTS ossia il registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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