La rinuncia all’azione di restituzione per la libera circolazione immobiliare
- Che cos’è l’azione di restituzione
- Contro chi si esercita l’azione di restituzione
- Presupposti per esercitare l’azione di restituzione contro i terzi
- La purgazione dei beni restituiti
- Il problema
- Rinuncia all’azione di restituzione
- Quando è possibile rinunciare all’azione di restituzione
- Differenza da altri istituti
- Costo della rinuncia
Che cos’è l’azione di restituzione
L’azione di restituzione è quell’azione giudiziale mediante la quale un legittimario, i cui diritti di legittima siano stati lesi da una donazione o da una disposizione testamentaria, richiede la restituzione del bene la cui disposizione ha generato la lesione.
L’azione di restituzione non è un’azione autonoma. Infatti, essa è conseguente al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione.
Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO
Contro chi si esercita l’azione di restituzione
L’azione di restituzione può essere esperita contro i beneficiari delle disposizioni ridotte attraverso l’azione di riduzione oppure contro i terzi che hanno acquistato il bene oggetto della disposizione ridotta.
L’azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte
L’azione di riduzione esaurisce il suo effetto con il rendere inefficace la disposizione lesiva rispetto ai legittimari che l’abbiano chiesto e nella misura necessaria per la reintegrazione della quota ad essi riservata.
Successivamente, il legittimario dovrà agire verso i beneficiati per la restituzione dei beni oggetto della disposizione ormai ridotta. L’azione di restituzione, tuttavia, non è sempre necessaria. Non lo è quando il legittimario è già nel possesso dei beni e le disposizioni lesive avvengono a titolo universale: in questo caso, la quota astratta ottenuta con l’azione di riduzione si tramuterà in beni concreti solo dopo la divisione ereditaria.
Questa azione di restituzione ha carattere personale, in quanto viene esperita contro soggetti determinati: gli onorati delle disposizioni lesive.
L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti
L’art. 563 c.c. ha ad oggetto l’ipotesi in cui il donatario, contro il quale sia stata esperita vittoriosamente l’azione di riduzione da parte del legittimario preterito o leso, abbia alienato a terzi i beni oggetto della donazione ridotta. In tale caso, la sentenza di riduzione non ha effetto immediato nei confronti degli aventi causa dal donatario, in quanto, al fine di ottenere la restituzione dei beni, oggetto della donazione ridotta e del successivo atto di trasferimento, il legittimario deve proporre un’ulteriore domanda, ossia l’azione di restituzione.
In questa fattispecie, al contrario della precedente, in cui ha carattere personale, l’azione ha carattere reale, perché è proponibile a qualunque subacquirente che abbia acquistato il bene oggetto della donazione (o disposizione testamentaria) ridotta.
Presupposti per esercitare l’azione di restituzione contro i terzi
L’azione di restituzione contro gli aventi causa del beneficiario della disposizione ridotta può avvenire solo se si verificano i presupposti di legge.
Primo presupposto
Contro l’erede, il legatario beneficiario della disposizione lesiva e il donatario deve essere stata pronunciata e deve essere passata in giudicato una sentenza di riduzione e, allo stesso tempo, che il beneficiario della disposizione ridotta abbia alienato il bene oggetto di disposizione.
Secondo presupposto
Per poter agire in restituzione contro il terzo acquirente, il legittimario deve preventivamente escutere i beni del soggetto contro il quale è stata esercitata l’azione di riduzione. Se il beneficiario della disposizione ridotta non è più in possesso della cosa ha l’obbligo di pagarne l’equivalente al legittimario che abbia agito in riduzione, con la conseguenza che solo la sua insolvenza permette al legittimario di agire in restituzione contro il terzo acquirente costituendo una condizione dell’azione stessa.
Terzo presupposto
La possibilità per il legittimario di ottenere dai terzi la restituzione dei beni immobili oggetto della disposizione ridotta è subordinata alla circostanza che la domanda di riduzione sia stata trascritta entro dieci anni dall’apertura della successione oppure, se la trascrizione sia stata eseguita dopo il decennio di cui sopra, la trascrizione deve essere comunque anteriore alla trascrizione dell’atto con il quale il terzo ha acquistato, a titolo oneroso, diritti sui detti beni.
Quarto presupposto
Per l’esercizio dell’azione di restituzione contro il terzo avente causa, nel solo caso di donazioni lesive, è necessario che non siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione.
La purgazione dei beni restituiti
L’articolo 561, 1° comma, del Codice Civile regola la restituzione di beni donati sui quali successivamente siano stati iscritti pesi o ipoteche prevedendo il c.d. effetto purgativo, ossia stabilendo, come principio generale, che i beni immobili e i beni mobili registrati debbono essere restituiti liberi da ogni peso e ipoteca. Sono previsti due limiti a tale regola generale.
Primo limite
Il primo limite al predetto effetto purgativo è costituito dal disposto dell’art. 2652, n. 8 c.c., secondo il quale, se la trascrizione della domanda di riduzione avviene oltre dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie tale domanda non pregiudica i terzi che abbiano acquistato a titolo oneroso diritti in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della detta domanda.
Secondo limite
Il secondo limite all’effetto purgativo dell’azione di restituzione riguarda l’ipotesi in cui essa sia esercitata contro le donazioni. In questo caso, se l’azione di restituzione viene esperita dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, i pesi e le ipoteche eventualmente apposti dal donatario conservano efficacia e il legittimario matura solo un credito verso il donatario, pari al minor valore dei beni che egli ha in restituzione, causato dai gravami sui beni stessi.
Il problema
Come è stato spiegato sopra, il legittimario leso, la cui lesione è accertata in un giudizio, ha diritto di esercitare l’azione di restituzione dei beni venduti dal beneficiario di una liberalità lesiva.
Quando si vende legittimamente, quindi, un bene donato, vi potrebbe essere l’incertezza che in futuro un legittimario possa esercitare l’azione di restituzione privando così l’acquirente del suo acquisto e, se questo avvenne con la provvista ottenuta con un mutuo, la banca della garanzia ipotecaria del mutuo.
Fino a qualche anno fa l’unica protezione da questo rischio era la stipulazione di una polizza assicurativa per la donazione, con la quale l’assicurazione tutela l’acquirente di un immobile donato dal rischio di subire perdite economiche. Spesso le banche esigevano da parte del donatario venditore la stipulazione di una tale assicurazione in quanto la tutela offerta all’acquirente garantiva indirettamente alla Banca mutuataria.
Rinuncia all’azione di restituzione
Il notariato e poi la giurisprudenza ha riconosciuto che l’acquirente di un immobile con provenienza donativa può essere tutelato anche mediante la rinuncia all’azione di restituzione.
Effetti
La rinuncia all’azione di restituzione comporta la perdita, per i legittimari non beneficiari di donazioni, del diritto ad ottenere la restituzione del bene donato, ferma restando la possibilità di agire sul patrimonio del donatario per ottenere un equivalente valore.
Rimangono fermi gli altri diritti del legittimario che, in caso di lesione della quota ereditaria, continua ad avere il diritto di vedersela reintegrata sia giudizialmente sia extragiudizialmente.
Come si rinuncia?
La rinuncia all’azione di restituzione è solitamente un atto unilaterale che deve essere ricevuto da un notaio.
Il rimedio, però, deve trovare l’accordo del legittimario non donatario. In caso contrario, se richiesto, sarà necessaria la stipula di una assicurazione c.d. donazione sicura.
La natura dell’atto di rinuncia
Secondo i più, la rinuncia all’azione di restituzione può essere onerosa, gratuita oppure a titolo liberale.
Quando è possibile rinunciare all’azione di restituzione
Contrariamente all’azione di riduzione, che può essere rinunciata solo dopo la morte del soggetto di cui si tratta la successione, l’azione di restituzione può essere rinunciata in ogni tempo, quindi contestualmente alla donazione, successivamente alla donazione, contestualmente alla vendita del bene donato oppure dopo l’apertura della successione.
Differenza da altri istituti
L’azione di restituzione si differenza da altri istituti come la rinuncia all’opposizione e la rinuncia all’azione di riduzione.
Con la rinuncia all’opposizione, il legittimario perde il diritto di agire in restituzione solo decorso il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione, mentre con la rinuncia il legittimario dismette fin da subito ogni diritto relativo alla restituzione.
Con la rinuncia all’azione di riduzione, il legittimario rinuncia ad ogni eventuale integrazione della propria quota ereditaria, rinunciando quindi ad ottenere una quota maggiore - ovviamente di sua spettanza - di quella ricevuta per successione, mentre con la rinuncia all’azione di restituzione si rinuncia ad ottenere indietro il bene donato, ma non il valore rappresentato dal bene eventualmente spettante.
Costo della rinuncia
Il costo della rinuncia dipende dalla previsione o meno di un corrispettivo. Qualora fosse gratuita, l’atto è soggetto all’imposta fissa di euro 200,00 come per tutti gli atti senza contenuto patrimoniale. Qualora vi fosse un corrispettivo, invece, l’atto dovrebbe scontare l’imposta di registro proporzionale, avente quale base imponibile il corrispettivo ricevuto.
In ogni caso è sempre dovuta l’imposta di bollo in misura forfettaria.