Partecipazioni societarie e patto di famiglia

Patto di famiglia dal notaio

Partecipazioni societarie e patto di famigliaIl patto di famiglia è uno strumento utilizzato nella prassi quando si vogliono anticipare gli effetti della successione dell’imprenditore che voglia garantire, quando ancora è in vita, il passaggio generazione dell’azienda così come delle partecipazioni di una società di cui è titolare.

Spesso si verifica quando un genitore non è più interessato a gestire le questioni lavorative legate alla propria attività e voglia inserire un proprio figlio nel mondo del lavoro e in particolare nelle attività di famiglia per garantirgli un lavoro e un futuro.

In questa sede analizzeremo quali sono le partecipazioni sociali che possono essere cedute tramite il patto di famiglia, chi deve partecipare all’atto pubblico notarile e quali sono le implicazioni che ne derivano.

Quanto costa trasferire partecipazioni sociali con il patto di famiglia

Il trasferimento delle partecipazioni sociali con il patto di famiglia può essere molto vantaggioso in quanto questa tipologia contrattuale non è assoggettabile ad imposte, sempre che i beneficiari rispettano alcuni requisiti, tra i quali quella di proseguire l’attività o mantenere le quote di partecipazione per almeno cinque anni.

Si tratta di un regime molto vantaggioso che prevede l'esenzione dall'imposta di donazione, di trascrizione e dall'imposta catastale per le volture relative.

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Patto di famiglia e quote sas

Quando si stipula un patto di famiglia dal notaio con la volontà di cedere le partecipazioni sociali di una società in accomandita semplice bisognerà verificare il contenuto dei patti sociali, come già anticipato.

In particolare qualora oggetto del trasferimento sia una quota di un socio accomandante, sarà necessario ottenere il consenso dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Questo tema è stato particolarmente dibattuto tra gli studiosi dell’ambito societario proprio perché i soci accomandanti non hanno alcun potere all’interno della compagine sociale in tema di gestione della società, in quanto l’amministrazione è affidata ai soci accomandatari; ciò determinerebbe, secondo alcuni, la necessaria autorizzazione da parte dei soci accomandatari. Essendo una questione particolarmente delicata, è opportuno sempre rivolgersi al notaio al fine di ottenere il risultato desiderato.

Patto di famiglia e quote snc

Quando si intende trasferire una quota di snc con il patto di famiglia sarà necessario che tutti i soci della snc prestino il loro consenso in quanto, come abbiamo visto, nelle società di persone in cui si predilige la persona del socio e non i capitali investiti, è importante mantenere la compagine sociale composta da persone che instaurino un rapporto di fiducia e che pertanto non creino disagi nella gestione. È proprio per questo che, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo, sarà necessario il consenso unanime di tutti i soci.

Patto di famiglia e cessioni quote srl

Nel caso in cui si decida di cedere con il patto di famiglia dal notaio le quote di una srl bisognerà verificare il contenuto dello statuto sociale che potrebbe prevedere delle limitazioni per il trasferimento.

Potrebbe infatti accadere che sia prevista l’intrasferibilità della quota, così come l’espressione del gradimento di organi sociali (come l’organo amministrativo), i soci o terzi prima di far entrare una nuova persona in società.

Questi limiti hanno lo scopo di mantenere compatta e coesa la compagine sociale, evitando che intervenga qualche nuovo socio non gradito.

In questi casi il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso, scegliendo quindi di abbandonare la compagine sociale e l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Patto di famiglia e azioni

Nelle ipotesi in cui, oggetto del patto di famiglia siano azioni, occorrerà, in primis, non trascurare le disposizioni previste dalla legge, in particolare dal codice civile, nel punto in cui si parli di limiti alla circolazione delle azioni, valutando l'esistenza di clausole statutarie che vietino il trasferimento delle azioni: in tali casi, il patto di famiglia potrà essere validamente stipulato solo se risulti decorso il periodo di durata del divieto. Allo stesso modo, andrà valutata l'esistenza di clausole di gradimento presenti nello statuto.

Cosa controllare prima del patto di famiglia

Prima di stipulare il patto di famiglia è opportuno rivolgersi sin dall’inizio a un notaio che potrà suggerire la migliore strada da percorrere a seconda del caso concreto.

Di fondamentale importanza, qualora si vogliano cedere le partecipazioni sociali con il patto di famiglia, è verificare cosa prevede lo statuto della società in questione: potrebbe infatti accadere che i patti sociali, nel caso di società di persone, o lo statuto, nel caso di società di capitali, prevedano dei limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali.

Clausole che limitano la circolazione delle quote societarie

Può accadere che nello statuto siano previste clausole di gradimento, clausole di prelazione, ossia clausole che subordinino il trasferimento all’espressione del gradimento o alla volontà di altri soci, di acquistare le partecipazioni sociali.

In questo caso la stipula del patto di famiglia dal notaio dipenderà proprio dal verificarsi o meno degli eventi sopra elencati e non si potrà procedere immediatamente, ma bisognerà rispettare i tempi necessariamente imposti dalla disciplina prevista per la società.

Concludendo si può affermare che nel caso in cui lo statuto contenga delle clausole che limitino il trasferimento delle partecipazioni sociali, il trasferimento non potrà avvenire se il divieto ha carattere assoluto o potrà essere effettuato solo quando sia decorso il periodo di durata del divieto.

Quindi solo in assenza di limiti alla circolazione le partecipazioni potranno essere ritenute liberamente trasferibili con il patto di famiglia dal notaio.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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