Testamento solidale, come lasciare beni a un ente benefico

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Testamento solidale dal notaio

Arriva un momento nella vita di una persona in cui si inizia a pianificare la sorte del proprio patrimonio per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. Molte persone scelgono di dividere i propri beni quando sono ancora in vita, mediante delle donazioni in favore di figli, familiari o persone care. Altre persone, invece, scelgono di fare testamento dal notaio o in via del tutto autonoma, mediante un testamento olografo.

Il testamento, infatti, rappresenta l’unico strumento mediante il quale è possibile lasciare i propri beni dopo la morte in favore di determinate persone. Può accadere che il patrimonio sia particolarmente ingente o che non si abbiano figli o familiari stretti e si decida di beneficiare un’associazione, una fondazione o un ente benefico e si parla a tal proposito di testamento solidale. Ecco cosa è necessario sapere.

Enti del Terzo Settore

Con la riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, il Codice del Terzo settore) sempre più diffuse sono le organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono degli interessi che sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico italiano. Si tratta di enti che favoriscono la ricerca scientifica, la protezione degli animali, interessati in tanti altri aspetti della vita quotidiana e per rientrare in questo tipo di ente è necessario perseguire determinati obiettivi che sono indicati dal legislatore in modo specifico e tassativo, le attività di interesse generale dell’art. 5, ed essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

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Come fare un testamento solidale

Quando si decide di fare un testamento solidale occorre sapere che non esiste un’unica modalità, ma è possibile ricorrere a diverse soluzioni, intese come diverse forme testamentarie.

Tra queste vi sono il testamento olografo, ossia una scrittura privata scritta di pugno dal testatore, il testamento pubblico, ricevuto dal notaio per atto pubblico alla presenza di due testimoni, il testamento segreto, consegnato chiuso al notaio da chi predilige la segretezza del contenuto e il testamento internazionale.

Ciascun testamento produrrà i suoi effetti solo al momento dell’apertura della successione, ossia solo al momento della morte del testatore potrà essere reso conoscibile a tutti.

Non esiste una forma di testamento solidale più importante di un’altra o che acquisisca maggiore valore, in quanto il legislatore ha voluto equiparare tali tipi di testamento, riconoscendo loro quindi pari importanza.

Il testamento pubblico ha la stessa validità del testamento olografo, ma rispetto a quest’ultimo è redatto dal notaio, con cui il testatore può confrontarsi sulla formulazione delle disposizioni nel rispetto della normativa vigente, così da ridurre il rischio di clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con le disposizioni di legge. Nel testamento solidale conta anche indicare l’ente in modo preciso, con denominazione, sede e codice fiscale.

che cos e un testamento solidale

Modifica testamento solidale

Quando si decide di fare un testamento solidale è altrettanto importante sapere che è possibile modificarlo in qualsiasi momento. Ciò significa che è possibile sempre prevedere delle disposizioni differenti in un secondo momento mediante un nuovo testamento e la modifica può essere sia parziale che totale: alla facoltà di revocare il testamento non si può rinunciare (art. 679 c.c.).

In particolare, quando si cambia totalmente idea si parla di revoca in quanto la volontà espressa in precedenza risulta essere incompatibile con la nuova e pertanto viene revocata, proprio per volontà del testatore (art. 682 c.c.).

Chi può modificare il testamento solidale

La domanda che viene posta molto spesso è chi sia legittimato ed autorizzato alla modifica del testamento solidale: si pensi al caso in cui uno dei figli del testatore non sia d’accordo e voglia modificare il testamento. In questo caso non c’è da preoccuparsi in quanto l’unica persona che può modificare le volontà espresse nel testamento è solo il testatore e nessun altro.

Il testamento, infatti, è un atto unilaterale che non richiede l’accettazione dei familiari più stretti né l’interferenza di questi ultimi nella formazione della volontà del testatore.

Rischi testamento solidale

Scegliere di fare un testamento solidale in favore solo ed esclusivamente di determinate associazioni, fondazioni o enti benefici, può essere rischioso nel caso in cui il testatore abbia dei figli o un coniuge (o, in mancanza di figli, i genitori).

Tali soggetti infatti sono chiamati legittimari a cui la legge riserva una quota dell’eredità. Che cosa significa? Vuol die che nel caso in cui il testatore li abbia esclusi dal testamento, anche solo indirettamente, lasciando tutto in favore di un ente benefico, questi potrebbero rivolgersi al giudice con un’azione giudiziaria, la cosiddetta azione di riduzione allo scopo di ottenere il riconoscimento della quota di eredità spettante per legge. Per esempio, con un solo figlio il testatore può disporre liberamente della metà del patrimonio, con due o più figli di un terzo (art. 537 c.c.); con il coniuge le quote cambiano (art. 542 c.c.). È la quota disponibile a fissare quanto si può lasciare all’ente senza rischi di riduzione.

Donazioni effettuate in vita

Le donazioni effettuate in vita rappresentano un anticipo sulla successione. È proprio per questo che occorre tenerle in considerazione alla morte del testatore perché qualora i legittimari siano già stati soddisfatti nei loro diritti non sarà necessario attaccare altri beneficiari di disposizioni testamentarie. Vale anche al contrario: le donazioni fatte in vita all’ente si sommano al patrimonio per calcolare la legittima (art. 556 c.c.) e, se la ledono, possono essere ridotte.

Cosa si può lasciare nel testamento solidale?

In favore di un Ente del Terzo settore o di un ente con fini benefici, può essere lasciata una somma di denaro, un bene immobile, come una casa, o anche un locale commerciale, un terreno, titoli di investimento, così come una polizza assicurativa: per la polizza vita l’ente può essere indicato come beneficiario anche nel testamento (art. 1920 c.c.).

La legge non pone dei limiti in ordine all’oggetto del lascito solidale e pertanto valgono le stesse regole come per qualsiasi altra disposizione patrimoniale contenuta all’interno di un testamento. Il lascito può essere un legato, cioè un bene preciso o una somma, oppure la nomina dell’ente come erede di tutto o di una quota: nel secondo caso l’ente risponde anche dei debiti ereditari, mentre il legatario di norma no (art. 756 c.c.).

Sul piano fiscale, i lasciti agli enti del Terzo settore non pagano l’imposta di successione né le imposte ipotecaria e catastale, se i beni sono usati per le attività dell’ente (art. 82 del Codice del Terzo settore). Le altre persone nominate nel testamento pagano invece secondo le regole ordinarie, come spiega la pagina su come risparmiare sulle tasse di successione.

I due pacchi del testamento di Marisa

Esempio: Marisa, vedova, vive a Torino e non ha figli né genitori in vita. Nel testamento lascia il conto da 100.000 euro a una fondazione di ricerca iscritta al RUNTS e la casa, con un valore catastale di 200.000 euro, ai nipoti Paolo e Sara, figli del fratello.

Alla fondazione

il conto, 100.000 €

imposta: 0 €

Ai nipoti Paolo e Sara

la casa, 200.000 € catastali

imposta al 6%: 12.000 €

Senza figli, coniuge né genitori, Marisa può lasciare all’ente la parte che vuole. Se avesse dei figli, il lascito andrebbe contenuto nella quota disponibile, altrimenti potrebbero chiederne la riduzione.

Schema semplificato: non considera le imposte ipotecaria e catastale dei nipoti, i debiti né le spese.

Testamento solidale e preventivo

Il lascito solidale rappresenta un gesto di solidarietà e generosità nei confronti di determinati enti benefici. Non sempre si ha piena conoscenza di questo strumento offerto dal legislatore ed è proprio per questo che è buona norma parlarne con il notaio prima di scrivere il testamento. Tramite questa piattaforma sarà possibile richiedere un preventivo notarile gratuito, senza costi di registrazione e iscrizione, entrando in contatto diretto con i notai: chi vive a Torino, come Marisa, può chiedere ai notai della provincia di Torino un preventivo per un testamento pubblico con lascito solidale, e lo stesso vale per Roma o Milano. Per il testamento pubblico NotaioFacile indica in via orientativa un onorario da 800 a 2.500 euro secondo la complessità; le prime risposte arrivano di solito in poche ore.

Lasciti agli enti: tre risposte prima di fare un testamento solidale

Il lascito a un ente del Terzo settore paga l’imposta di successione?

Di norma no: i trasferimenti gratuiti agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, non pagano l’imposta di successione né le imposte ipotecaria e catastale, a condizione che i beni siano usati per le attività dell’ente (art. 82 del D.Lgs. 117/2017). Restano escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Si può lasciare tutto a un’associazione se si hanno figli?

Solo nei limiti della quota disponibile. Con un figlio la legittima è metà del patrimonio, con due o più figli due terzi; con il coniuge le quote cambiano (artt. 537 e 542 c.c.). Se il lascito supera la disponibile, i legittimari possono chiederne la riduzione.

Il testamento solidale si può fare senza notaio?

Sì, anche con un testamento olografo, scritto a mano, datato e firmato dal testatore (art. 602 c.c.). È buona norma indicare l’ente con denominazione, sede e codice fiscale, per evitare dubbi su chi debba ricevere il lascito.