Atto notarile di quietanza

La quietanza notarile: cos’è e a cosa serve

Atto notarile di quietanza dal notaioLa quietanza - detta anche quietanza liberatoria o quietanza di pagamento - è un atto dichiarativo nel quale il creditore (che può essere il venditore), rivolgendosi al debitore (che può essere il compratore dell’immobile), certifica che il pagamento per un servizio o prodotto è avvenuto. Tale documento è volto a liberare il debitore dall'obbligazione contratta nei confronti del creditore, e dunque a estinguere il debito.

La quietanza, per essere valida, richiede generalmente l'autenticazione di firma e quindi l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza, dopo l’accertamento dell'identità della persona che firma. Se la quietanza è contenuta nel contratto a cui si riferisce, è comunque il notaio a certificare che la dichiarazione è stata fatta in sua presenza. ed è frutto dell'accordo delle parti.

Per quanto riguarda il contenuto, la quietanza deve indicare necessariamente il nome del creditore e del debitore, il rapporto obbligatorio (causale), la data e la firma.

Quando si rilascia quietanza

Il pagamento si dice “quietanzato”, quando, durante la stipula di una compravendita, la parte che abbia da pretendere il prezzo per il bene trasferito dichiara di aver ricevuto quanto gli spetta. Ne consegue che l’atto di cui trattasi viene rilasciato contestualmente all’atto di compravendita, se ad esso correlato.

Come richiedere la quietanza

Stando a quanto previsto dall’art. 1199 c.c., la quietanza costituisce un dovere del creditore e un contestuale diritto del debitore, il quale può richiederla, a sue spese, dopo l’adempimento di una obbligazione ed esigerne l’annotazione sul titolo a cui si riferisce (per esempio, nel contratto di compravendita).

Perché serve il Notaio

Il ruolo del Notaio è molto importante perché certifica che le parti si sono reciprocamente messe d’accordo sulla estinzione del debito, e tale accordo è bene che venga formalizzato.

Come si è accennato poc’anzi, la quietanza, pur avendo efficacia dichiarativa, deve avere forma scritta. È quindi prevista la forma dell’atto pubblico o della dichiarazione ricevuta da notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato a conferirle pubblica fede, in base all’art. 2699 c.c.

Responsabilità del notaio riguardo ai pagamenti

Giova sottolineare che il Notaio ha un importante ruolo nel dare una definizione coerente delle volontà e degli accordi delle parti, quando si tratta di redigere uno o più atti. L’informazione e la trasparenza nella contrattazione devono coinvolgere tutti i partecipanti all’atto, dal momento della consulenza a quello, finale, del rogito notarile.

Questo vale anche per quanto riguarda gli accertamenti relativi ai pagamenti avvenuti, nonché alla conseguente estinzione del debito.

A questo punto è doveroso chiarire un aspetto cruciale: secondo una giurisprudenza pressoché unanime, l’efficacia probatoria dell’atto di quietanza è limitata ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni dallo stesso ricevute, senza che ciò implichi la loro incontrovertibile veridicità. In altre parole, l’atto in questione non costituirebbe una prova dell’autenticità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate davanti al notaio, ma solo del fatto che siano effettivamente rese come indicato nell’atto stesso. La conseguenza di questo assunto è che la responsabilità relativa ai mancati pagamenti o a certificazioni non veritiere riguarda unicamente le parti contraenti.

Cosa succede se manca la quietanza di pagamento

La mancanza dell’atto di quietanza può costituire un problema nella misura in cui non si ha la prova del pagamento avvenuto. Rimane una eventualità veramente rara, considerando l’obbligo imposto per legge sul creditore e il legittimo rifiuto di pagare del debitore qualora il creditore esprima la volontà di non quietanzare la somma. Inoltre, trattandosi di un atto che deve avere la forma scritta, sembra doveroso un passaggio dal notaio.

È possibile contestare la quietanza?

Dato che la quietanza fa piena prova dell’avvenuto pagamento, in generale non potrebbe essere contestata o revocata dal creditore, tanto più se è stato lui stesso a rilasciarla. Tuttavia il creditore potrebbe agire in giudizio per farne valere la non corrispondenza al vero, dimostrando che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, poi rivelatasi falsa o coartata, che la dichiarazione rispondesse al vero.

La quietanza, pertanto, in quanto dichiarazione di scienza che attesta un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole al destinatario della dichiarazione, è equiparabile ad una confessione: essa, per legge, non è revocabile a meno che non sia stata indotta da errore di fatto o da violenza morale.

Per gli stessi motivi, la quietanza di pagamento può essere contestata solamente in due casi:

  • se si basa su un errore di fatto del creditore che l’ha rilasciata (si tratta di una percezione errata dei fatti avvenuti che può verificarsi, per esempio, se il creditore, a seguito del pagamento di una somma di 460 euro da parte del debitore, rilascia quietanza liberatoria per una somma di 640 euro);
  • se è stata emessa a seguito di violenza (in questo caso si tratta di una ipotesi di coercizione effettuata mediante minacce o estorsioni che hanno condizionato la volontà del dichiarante).

La quietanza è un atto separato o incorporato all’atto di compravendita?

La dichiarazione contenente la quietanza può essere riportata nell’atto stesso o su un altro documento, spedita per posta elettronica certificata o tramite raccomandata. Si sconsiglia, invece, l’uso della posta elettronica ordinaria, che non essendo certificata si presterebbe facilmente a contestazione.

Tassazione della quietanza

La quietanza è soggetta a imposta di registro in termine fisso, con pagamento dovuto in misura proporzionale (aliquota dello 0,50%), quando viene rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Se invece viene rilasciata "nello stesso atto che contiene le disposizioni", per esempio nell’atto notarile di compravendita, cui la stessa si riferisce, la quietanza non è soggetta ad imposta.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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