La comunione convenzionale dei coniugi

Cos’è la comunione convenzionale?

la comunione convenzionale dei coniugiPrima di tutto, il regime patrimoniale dei coniugi è un regolamento. Con esso vengono regolati gli acquisti fatti dai coniugi, nonché l’amministrazione da parte dei coniugi di questi beni. Per acquisto si intendono tutti quei negozi con i quali un bene entra a far parte del patrimonio dei coniugi o di uno soltanto di questi. L’amministrazione è il potere di gestione del bene facente parte del patrimonio famigliare o personale.

I regimi patrimoniali più conosciuti sono la comunione legale e la separazione dei beni. Ciò nonostante esiste anche la cosiddetta comunione convenzionale.

La comunione convenzionale si può definire come una variante della comunione legale.

Quindi, anche la comunione convenzionale è una convenzione, ovvero un contratto formale (deve essere stipulato da un notaio alla presenza di due testimoni) tra i coniugi. Detto ciò, poi, l’art. 210 c.c. prevede espressamente che i coniugi possano modificare il regime patrimoniale legale della comunione dei beni.

Quindi, la Legge prevede la possibilità di apportare modifiche alla comunione legale, senza che ciò comporti la nascita di un terzo e distinto regime patrimoniale

Si tratta, pertanto, di una comunione legale modificata. Gli artt. 210-211 c.c. hanno il solo scopo di indicare quali norme della comunione legale hanno carattere dispositivo e quali imperativo, cioè quali norme siano derogabili e quali no.

Come è cambiata la disciplina della famiglia nel tempo

Prima della riforma della famiglia di cui alla Legge 151/1975, l'art. 216 c.c. prevedeva che i coniugi potessero stabilire patti speciali, in mancanza dei quali trovavano applicazione le norme sulla comunione legale.

Dopo la riforma, l'art. 216 è stato abrogato ma, a riprova che la comunione convenzionale sia una variante della comunione legale, per quanto non disciplinato dai coniugi si ritengono applicabili le norme sulla comunione legale.

Contenuto della comunione convenzionale

Con questa convenzione matrimoniale, i coniugi possono apportare ogni modifica al regime della comunione legale, purché sia rispettato quanto disposto degli artt. 210-211 c.c. Si tratta di limiti che non possono essere derogati e modificati dalla volontà delle parti. In particolare è possibile anche prevedere un richiamo alle leggi straniere. Analizziamo in che modo sia possibile.

Richiamo di leggi straniere

L’art. 161 del Codice Civile vieta ai coniugi di richiamare leggi straniere in maniera generica. Per fare ciò è necessario che i coniugi riproducano esplicitamente le disposizioni straniere o le consuetudini, le quali vengono così prese in considerazione come clausole contrattuali.

Per comprendere al meglio è opportuno porre un esempio. Se i coniugi vogliono disciplinare che gli acquisti di terreni agricoli avvengano secondo la legge svedese dovranno riprodurre letteralmente la specifica norma della legge straniera, cioè quella svedese. Ciò è di fondamentale importanza per evitare che ci sia confusione nell’ applicazione delle norme: un richiamo generico potrebbe ingenerare difficoltà nell’individuazione delle norme da applicare.

Beni che non possono essere oggetto di comunione

L’art. 210, comma 2, c.c. dispone che determinati beni acquistati secondo determinate modalità non possono essere ricompresi nella comunione convenzionale. Dei beni che non possono essere oggetto di comunione si parlerà nel successivo paragrafo.

Immodificabilità delle quote nella comunione dei beni

La comunione legale prevede che i coniugi diventino proprietari dei beni acquistati in parti uguali. Allo stesso modo, l’art. 210, comma 3, c.c. prevede che le norme riguardanti l'uguaglianza delle quote e l'amministrazione dei beni della comunione non possano essere derogate.

Tale divieto di modificazione si applica solo con riguardo a quei beni che sarebbero oggetto di comunione legale. Per i beni che ne sarebbero esclusi per legge (come i beni acquistati prima del matrimonio), i coniugi possono stabilire quote di comproprietà differenti.

Responsabilità per debiti nella comunione dei beni

Gli artt. 186 e 190 c.c., che dettano la disciplina in tema di responsabilità patrimoniale sono norme inderogabili, poiché incidono sugli interessi dei creditori. Il legislatore non dà la possibilità di derogare e di prevedere una disciplina diversa. Ad esempio un coniuge non può nella comunione convenzionale stabilire che la sua quota sia di 2/3 e quella dell’altro coniuge sia pari a 1/3. La legge si presenta in maniera molto rigida in merito ad alcuni specifici aspetti riguardanti anche l’amministrazione dei beni in comunione legale dei beni.

Ampliamento dell’oggetto della comunione legale

Fermo il rispetto dei limiti descritti proprio sopra - è possibile ampliare l’oggetto della comunione legale.

Possono - per volontà dei coniugi - essere ricompresi nella comunione convenzionale anche i beni che sarebbero beni personali.

Tuttavia, vi è in questo caso una espressa limitazione: non possono essere oggetto di comunione convenzionale i beni di cui all’ art. 179 lett. c), d) ed è). Questi beni sono quelli che provengono da successione, donazione, i beni che servono a svolgere la professione del coniuge e i risarcimenti o le indennità derivanti da incidenti, infortuni o inabilità al lavoro.

Se, invece, i coniugi sono in separazione dei beni e scelgono di adottare il regime della comunione convenzionale possono ricomprendervi anche i beni già acquistati in regime di separazione.

I coniugi possono stabilire che la comunione convenzionale possa riguardare anche beni che saranno acquistati in futuro, ma si dovrebbero comunque escludere quei beni che non possono essere oggetto di comunione.

Riduzione dell’oggetto della comunione legale

È discusso se si possa ridurre l'oggetto della comunione legale.

Sembrerebbe essere preferibile aderire alla tesi positiva e ritenere quindi possibile la riduzione dell’oggetto della comunione.

Il motivo? Se ai coniugi è possibile passare dalla comunione legale alla separazione è possibile consentire anche la via di mezzo.

Il Codice Civile prevede espressamente all’art. 2647 comma 1, la trascrizione dei contratti che escludono "alcuni beni" che già fanno parte della comunione legale.

I coniugi possono prevedere che l’esclusione colpisca sia beni che sarebbero oggetto di comunione legale immediata sia quelli oggetto della comunione de residuo, ovvero che entrano a far parte della comunione solo in un secondo momento e a determinate condizioni, come i beni che servono all’esercizio dell’impresa del coniuge.

Di conseguenza i coniugi possono:

Esclusione dei beni della comunione

Escludere che una determinata categoria di beni che si acquisteranno in futuro cada in comunione legale. Si parla di esclusione programmatica. I coniugi convengono che tutte le case vacanze al mare saranno escluse dalla comunione.

Non è però possibile prevedere l'esclusione di lasciti testamentari attribuiti espressamente alla comunione.

Oppure è possibile decidere di escludere dalla comunione determinate categorie di beni già acquistati, come ad esempio tutti i terreni agricoli che si trovano in una determinata provincia, e mantenere - per il resto - il regime della comunione legale dei beni.

I coniugi potrebbero anche convenire di escludere dalla comunione anche un singolo bene. Ad esempio, i coniugi titolari di due appartamenti, uno in montagna e l’altro al mare potrebbero decidere di escludere dalla comunione solo la casa in montagna.

Possono esistere contemporaneamente più regimi patrimoniali?

La comunione legale dei beni non può coesistere con la comunione convenzionale, in quanto quest’ultima è una comunione legale modificata.

Nel caso in cui i coniugi in separazione dei beni decidano di adottare la comunione dei beni, secondo alcuni esperti del diritto non si tratterebbe di una comunione legale pura, ma di una comunione convenzionale.

La comunione convenzionale non può esistere contemporaneamente neanche con la separazione dei beni, in quanto questo regime è incompatibile con la comunione legale dei beni, anche modificata.

Fondo patrimoniale e comunione convenzionale: possono esistere contemporaneamente?

Il fondo patrimoniale per quanto sia una convenzione matrimoniale può coesistere con altri regimi patrimoniali. Infatti si tratta di un vincolo che viene imposto ad alcuni beni per soddisfare i bisogni della famiglia. Il fatto che determinati beni siano vincolati in fondo patrimoniale consente quindi ad altri beni di avere un regime patrimoniale diverso. Quindi ci possono essere dei beni in fondo patrimoniale e dei beni in comunione legale o in separazione dei beni.

Dove si controlla il regime patrimoniale

Come ogni convenzione matrimoniale, mutando il regime patrimoniale tra i coniugi, è necessario procedere all’annotamento del contratto che disciplina il nuovo regime all’atto di matrimonio ex art. 162 c.c., al fine di rendere il tutto opponibile anche ai terzi.

Si dovrà procedere anche alla trascrizione della convenzione, ove oggetto della convenzione siano beni immobili e/o mobili registrati.

Chi provvede ad aggiornare il regime patrimoniale

Spesso ci si chiede se si debba fare qualcosa per aggiornare il regime patrimoniale. Ad ogni modo, nessun pensiero, sono tutti adempimenti che il notaio fa per legge. Dopo la stipula dal notaio avente ad oggetto il passaggio, ad esempio, alla comunione convenzionale il notaio provvederà all’annotazione all’atto di matrimonio e alla trascrizione.

Per comprendere infatti quale sia il regime patrimoniale della famiglia basterà richiedere al Comune in cui è stato celebrato il matrimonio l’estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni per capire quale sia il regime che regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Quanto costa passare alla comunione convenzionale

L’atto avente ad oggetto una comunione convenzionale, se non vi è trasferimento di beni immobili, sconta l’imposta di registro in misura fissa di euro 200,00, l’imposta di bollo di euro 45,00 e la tassa archivio di euro 4,60. Se vi fosse trasferimento di beni immobili si potrebbero dover applicare le imposte di donazione e qui la situazione varia a seconda dei casi. Se non vi è trasferimento ma è necessario trascrivere la convenzione. È in questo caso dovuta, oltre all’imposta di registro di euro 200,00, l’imposta di bollo di euro 155,00, l’imposta ipotecaria di euro 200,00 e il costo della nota di euro 35,00 per ogni conservatoria. L’onorario del notaio invece varia a seconda della complessità della convenzione e dalla presenza o meno di trasferimenti immobiliari tra i coniugi.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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