Unione civile e regime patrimoniale: comunione o separazione

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L’unione civile come il matrimonio

Dopo accesi dibattiti contrassegnati da opposte ideologie è stata approvata e introdotta la cosiddetta Legge Cirinnà nel 2016 (legge n. 76 del 20 maggio 2016).

Tale legge ha introdotto l’unione civile tra persone dello stesso sesso equiparandola al matrimonio, al di fuori dell’obbligo di fedeltà. Prima dell’introduzione di questa legge la famiglia, come organizzazione sociale, poteva essere formata solo da un uomo e da una donna e la legge riconosceva solo a questo tipo di unione valore giuridico.

Il legislatore ha stabilito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Restano fuori, salvo richiamo espresso, le norme del Codice Civile non citate dalla legge e quelle sulle adozioni. Ciò nonostante la legge ha previsto ugualmente una differenza terminologica tra matrimonio e unione civile.

Come si costituisce un’unione civile

Per costituire un’unione civile è richiesta una dichiarazione congiunta resa dagli interessati, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla registrazione del relativo atto nei propri archivi e al rilascio della certificazione che attesta il conseguimento dello status di unito civilmente.

I tre regimi possibili per gli uniti civili

Se non si sceglie nulla

Comunione legale dei beni: la casa comprata dopo l’unione è di entrambi, anche se l’ha pagata uno solo.

Separazione dei beni

Si può scegliere già nella dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, senza costi, oppure dopo, con un atto dal notaio.

Da valutare

Fondo patrimoniale o comunione convenzionale: strumenti da costruire sul caso concreto, sempre con atto notarile.

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Quale regime patrimoniale si instaura tra gli uniti civili

Al pari del matrimonio il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di una scelta espressa diversa, è rappresentato dalla comunione legale dei beni che ha le stesse regole del matrimonio, in quanto il legislatore prevede un espresso rinvio a tali norme.

Ciò vuol dire che tutti gli acquisti effettuati in costanza di unione civile ad eccezione dei casi previsti dalla legge, cadranno in comunione legale dei beni. Ciascun unito civile anche se comprerà da solo, ne diverrà proprietario anche l’altro unito civile.

Comunione legale e ordinaria: le differenze

Tra la comunione legale dei beni tra gli uniti civili e la comunione ordinaria, ossia quella ad esempio tra due amici che decidono di comprare insieme un appartamento, esistono delle importanti differenze che conviene conoscere. Le differenze attengono innanzitutto alla fonte (la comunione legale ha la fonte nella legge mentre l’ordinaria nella volontà delle parti), alla misura della titolarità (la comunione legale è una comunione senza quote, mentre nella comunione ordinaria le quote possono essere diverse) e la possibilità di disporre della quota (nella comunione legale è necessario il consenso di entrambi gli uniti civili per poter disporre, vendere o donare, mentre nella comunione ordinaria ciascuno può disporre della propria quota liberamente). E’ utile approfondire questi aspetti per capirci di più con la consulenza preziosa che può fornire un notaio, quale tecnico del settore.

Unione civile: regime patrimoniale

Altre convenzioni matrimoniali stipulate dagli uniti civili

Inoltre gli uniti civili dello stesso sesso possono anche decidere di costituire per atto pubblico notarile un fondo patrimoniale. Si tratta di una convenzione matrimoniale che ha lo scopo di far fronte a bisogni della famiglia. È possibile vincolare determinati beni a tale scopo proteggendoli, entro certi limiti, da eventuali creditori. Si tratta infatti di un patrimonio separato che, di norma, non può essere aggredito per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Possibilità di scegliere la separazione dei beni

Può anche accadere, sempre al pari del matrimonio, che quando ci si unisca civilmente, le parti convengano di non adottare il regime di comunione legale dei beni, ma di scegliere la separazione dei beni. La separazione dei beni implica che qualsiasi acquisto effettuato dagli uniti separatamente non cada in comunione, ma sia pieno ed esclusivo di chi lo ha effettuato. Spesso si tratta di una scelta operata da chi ha delle attività lavorative esposte a rischi imprenditoriali molto elevati. Al fine di proteggere l’altro unito si tende a separare gli acquisti.

Con la separazione dei beni ciascuna parte dell’unione ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusiva. Alcuni parlano di assenza di regime, ciò vuol dire che viene lasciata inalterata la reciproca indipendenza dei loro patrimoni ed è come se si restasse nella situazione giuridica in cui si troverebbero se non fossero uniti civilmente.

Anche in separazione, naturalmente, due uniti civili possono comprare casa insieme, ognuno per la propria quota: come si imposta il rogito è spiegato nella pagina sull’acquisto della casa in separazione dei beni, che vale allo stesso modo per coniugi e uniti civili.

Si può modificare il regime patrimoniale nell’unione civile?

Nell’unione civile valgono le stesse regole e norme previste in tema di matrimonio. Se gli uniti civili abbiano inizialmente scelto un regime di comunione legale dei beni o un regime di separazione possono in qualsiasi momento decidere di modificare il regime patrimoniale. La modifica deve essere effettuata per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni aventi i requisiti di legge previsti dalla legge notarile.

Nel caso in cui le parti non si rechino dal notaio e con una scrittura privata decidano di passare o di scegliere la separazione dei beni, tale scelta non sarà valida in quanto non è ammissibile scegliere una forma diversa da quella imposta dalla legge. Per questo motivo gli uniti civili continuerebbero ad essere in comunione legale dei beni e se vorranno vendere una casa in comunione legale dovranno recarsi entrambi dal notaio.

Passaggio da comunione dei beni a separazione dei beni: costo

Quando si decide nel corso dell’unione civile di modificare il regime patrimoniale della famiglia passando dalla comunione dei beni alla separazione dei beni, bisogna come sopra anticipato, andare necessariamente dal notaio.

Il che naturalmente richiede costi e tempi, in particolare se è necessario provvedere alla divisione di beni precedentemente in comunione. Tra le spese bisogna comprendere oltre all’onorario notarile, l’imposta di registro in misura fissa, i bolli e, se ci sono immobili, le formalità nei registri immobiliari. Per sapere quanto costa nel proprio caso si può chiedere un preventivo per il cambio di regime patrimoniale: rispondono direttamente i notai, spesso in poche ore.

È dunque preferibile prendersi all’inizio il tempo necessario e decidere da subito nel migliore dei modi, magari avvalendosi anche di una specifica consulenza notarile. Le regole generali, valide per coniugi e uniti civili, sono nella pagina sul regime patrimoniale.

Unione civile e casa: le domande concrete

Se compriamo casa dopo l’unione civile, è di entrambi?

Sì, se siete in comunione legale dei beni, che è il regime automatico: la casa comprata dopo l’unione è di tutti e due anche se nell’atto compare uno solo, salvo i casi di beni personali previsti dalla legge.

Possiamo scegliere la separazione dei beni già al momento dell’unione civile?

Sì, dichiarandolo davanti all’ufficiale di stato civile quando si costituisce l’unione, senza costi. Se si decide dopo, serve un atto dal notaio con due testimoni.

Per le agevolazioni prima casa l’unito civile conta come un coniuge?

Di norma sì, per la regola che estende all’unione civile le norme che parlano di coniugi. Per il caso concreto è buona norma farsi confermare tutto dal notaio prima del rogito.