Come evitare impugnazione testamento
- Cosa si può prevedere nel testamento
- Perché impugnare un testamento
- Testamento nullo e impugnazione
- Annullabilità del testamento
- Costo impugnazione del testamento
- Azione di riduzione
- Petizione dell’eredità
Cosa si può prevedere nel testamento
Quando viene ritrovato un testamento non sempre le aspettative sono all’altezza della realtà e può capitare che un proprio caro non abbia previsto la divisione del patrimonio in base a quanto ci aspettassimo. Tuttavia esistono degli strumenti che il legislatore garantisce a coloro che ne abbiano interesse per valere i propri diritti. L’impugnazione del testamento è uno di questi.
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Perché impugnare un testamento
Il testamento viene impugnato solitamente da chi ha un interesse alla successione e in particolare da chi può migliorare la propria posizione successoria e trarne quindi un vantaggio a seguito dell’annullamento di una volontà espressa dal testatore all’interno del testamento.
Non esiste un’unica ragione per la quale il testamento possa essere impugnato in quanto possono essere rilevati sia dei vizi di forma, ossia attinenti alle modalità con cui è stato redatto, che vizi relativi al suo contenuto.
Le invalidità, infatti, possono essere di due tipi: nullità e annullabilità.
Talvolta il testamento può essere impugnato anche perché alcuni soggetti legati da un vincolo familiare molto stretto, come i legittimari, sono stati esclusi o non menzionati nell’atto di ultima volontà. Analizziamo insieme quali sono le problematiche che possono determinare l’impugnazione del testamento.
Quando può essere impugnato il testamento
Non esiste un unico termine da considerare nel caso in cui si decida di impugnare il testamento in quanto, a seconda del tipo di problematica, bisognerà considerare termini diversi.
Nel caso invece in cui si tratti di un testamento falso il termine per impugnare è di 5 anni sempre dall’apertura della successione.
Nel caso in cui si decide di agire con l’azione di riduzione, di cui più avanti vedremo di cosa si tratta, si avranno 10 anni dall’apertura della successione, ossia dalla morte della persona.
Infine nel caso in cui si tratti di un testamento redatto da una persona incapace come un minore, un interdetto o un inabilitato, si potrà impugnare entro 5 anni dall’esecuzione delle disposizioni contenute all’interno del testamento.
Testamento nullo e impugnazione
Esistono dei casi di nullità del testamento che sono quindi considerati più gravi in quanto la nullità rappresenta una sanzione superiore rispetto all’annullabilità del testamento.
Il testamento è nullo nel caso in cui non rispetta la forma prevista dalla legge. Il testamento olografo, ossia quello redatto dal testatore è per esempio nullo quando manca la autografia, ossia la redazione effettuata di pugno dal solo ed esclusivo testatore.
Vengono effettuate a seguito dell’impugnazione delle perizie in ordine alla grafia, ma queste possono essere effettuate soltanto sul testamento originale e non su copie, magari conservate dai familiari.
Il testamento pubblico invece è nullo quando manca la redazione da parte del notaio delle volontà del testatore, manca la sottoscrizione del notaio o del testatore. Naturalmente non costituisce causa di nullità nel caso in cui il testatore abbia espressamente dichiarato al notaio le ragioni e la causa per le quali non ha potuto firmare il testamento.
Esempi di testamento nullo
In particolare si parla di nullità quando il testamento è cosiddetto congiunto: si pensi al caso in cui un soggetto decida di lasciare una parte dell’eredità ad un’atra persona a condizione che questi la lasci al proprio figlio.
Stesso discorso può aversi nel caso in cui un testamento fatto a favore di soggetti incapaci di ricevere oppure nel caso in cui un bene venga rilasciato solo ed esclusivamente se il beneficiario compia un atto illecito.
Esistono tanti casi che possono configurarsi che grazie alla consulenza notarile possono essere evitati in quanto ogni disposizione sarà conforme alle norme di legge e non rischierà di non produrre effetti.
Annullabilità del testamento
Come stabilito dalla legge il testamento può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse quando è affetto da errore, violenza e dolo. Questo è quanto affermato dal Codice Civile , ma che cosa si intende per errore violenza e dolo?
Ciò vuol dire che la formazione della volontà deve avvenire da parte del testatore capace e non deve subire alcuna ingerenza o influenza da parte di terze persone che possano obbligarlo a decidere in un modo piuttosto che in un altro.
Errore nel testamento: impugnazione
Può accadere che il testamento venga impugnato per un errore rilevato nelle disposizioni testamentarie. Ove la persona dell’erede o del legatario (colui che ha ricevuto con il testamento un singolo bene o un singolo diritto e non è erede) o l’oggetto della volontà del testatore siano stati erroneamente indicati o descritti, la volontà prevista dal testatore non ha effetto, salvo che dal contesto e dall’ interpretazione generale di tutto il testamento risulti una volontà diversa.
Con l’impugnazione di tale disposizione potrebbe secondo alcuni ottenersi la completa inefficacia della volontà.
Violenza e dolo nella scrittura del testamento
Potrebbe farsi valere la annullabilità di una disposizione testamentaria se si dimostri che sia stata prevista in virtù di una minaccia subita (cosiddetta violenza morale) diretta a conseguire un vantaggio ingiusto.
La legge non prevede una definizione precisa e netta e per questo è importante affidarsi a tecnici del settore come il notaio che inviterà a fare il testamento mediante una stesura dell’atto di ultima volontà che sia spontanea e non subisca alcune pressioni dall’esterno. È necessario quindi che il testatore non subisca alcun raggiro o artefizio nella formazione della sua volontà.
Costo impugnazione del testamento
Prima di impugnare il testamento è opportuno sapere che vi saranno delle spese da sostenere per l’avvio del giudizio: uno degli importi che bisognerà tenere in considerazione è il pagamento del cosiddetto contributo unificato che è la tassa che viene versata allo stato per l’avvio del giudizio. Anche altre spese vi saranno, come le marche da bollo, l’imposta di registro e le spese per effettuare le notifiche.
È proprio per questo che quando si decide di fare testamento per evitare che alla propria morte si incorra in delle situazioni spiacevoli, soprattutto familiari, è sempre opportuno rivolgersi a un notaio.
Il notaio, infatti, esperto in materia testamentaria e successoria saprà indicare ogni accorgimento possibile realizzando al contempo sia la volontà del testatore, ma allo stesso tempo informandolo di tutti i rischi connessi alle volontà espresse.
Azione di riduzione
Alcuni soggetti chiamati legittimari o anche riservatari, eredi necessari che sono il coniuge, i figli, in assenza di essi gli ascendenti, hanno diritto a una quota di legittima ossia a una quota dell’eredità.
Questa quota non spetta automaticamente all’apertura della successione, ma è necessario che esperiscano azione di riduzione, agendo in giudizio.
Il testamento potrebbe, infatti, non includere tali soggetti o prevedere assegnazioni in loro favore di soli singoli beni o una parte dell’eredità. Per far valere i loro diritti, i legittimari possono decidere di procedere mediante un’impugnazione delle disposizioni testamentarie al fine di assistere al riconoscimento dei loro diritti.
Tutele dal notaio senza impugnare testamento
Coloro che sono stati esclusi dal testamento o abbiano ricevuto un bene del valore inferiore rispetto a quanto loro spettante per legge, possono anche decidere di procedere in via stragiudiziale, ossia senza ricorrere all’impugnazione del testamento, attraverso i cosiddetti accordi di reintegrazione della legittima, da stipulare dal notaio con atto pubblico, che possono ottenere il medesimo scopo dell’azione di riduzione.
In questi casi quindi gli eredi riconosceranno che i legittimari siano stati lesi e soddisferanno i diritti loro spettanti mediante trasferimento di beni appartenenti o meno all’asse ereditario del defunto. Esistono diversi tipi di accordi reintegrazione della legittima ed è importante affidarsi al notaio, il quale riuscirà a trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Petizione dell’eredità
Un altro modo per far valere le proprie ragioni ereditarie, al di là dell’impugnazione di un testamento è la petizione di eredità. Si tratta di un diritto riconosciuto all’erede di chiedere il riconoscimento della qualifica ereditaria nei confronti di tutti coloro che abbiano tutti o parte dei beni ereditari allo scopo di ottenerne la restituzione.
A differenza di altre azioni, come quella di riduzione che può essere sollevata solo dai cosiddetti legittimari, questa azione può essere fatta valere da chiunque sia stato nominato erede dal defunto e contro chiunque sia nel possesso dei beni ereditari senza alcuna autorizzazione o titolo.
Mentre l’azione di riduzione può essere fatta valere per 10 anni dalla apertura della successione, ossia dalla morte del defunto, la cosiddetta petizione di eredità non ha un termine di prescrizione e per questo è definita imprescrittibile.