Autorizzazione del notaio per minori e incapaci
- Semplificare il rogito con le autorizzazioni del notaio
- Ruolo del notaio nelle autorizzazioni di minori e incapaci
- Quale notaio può rilasciare le autorizzazioni per l’atto
- Atti che non possono essere autorizzati dal notaio
- Come si richiede l’autorizzazione al notaio per l’atto
- Cosa prevede il notaio nell’autorizzazione
- Vendita di beni ereditari
Semplificare il rogito con le autorizzazioni del notaio
Nel corso degli anni per snellire e rendere più celere il sistema giudiziario, si è provato a intervenire con numerosi provvedimenti legislativi, spaziando in diversi ambiti e settori del diritto.
In particolare, come previsto dalla nuova normativa, in alcuni casi è possibile richiedere l’autorizzazione anche al notaio per la stipula di determinati atti in cui intervengano minori e minorati con specifiche patologie, invece di rivolgersi al giudice. Vediamo quando è possibile affidarsi al notaio per la richiesta di autorizzazioni per procedere in modo spedito per il rogito notarile.
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Ruolo del notaio nelle autorizzazioni di minori e incapaci
Si è arrivati alla conclusione di affidare alcune competenze al notaio in tema di autorizzazioni al compimento degli atti, in virtù del ruolo che ricopre nella società, trattandosi di un pubblico ufficiale, dotato di particolari competenze qualificate in materia: in alcuni casi, che analizzeremo, il notaio può sostituirsi al giudice nel compimento di determinate attività.
È proprio per questo che si è arrivati alla novella normativa che prevede che per le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.
Giudice e notaio: a chi rivolgersi per le autorizzazioni
Ciò che è importante precisare è che la nuova disciplina non esclude la possibilità di rivolgersi a un giudice per ottenere le autorizzazioni necessarie per l’atto pubblico notarile da stipularsi nell’interesse del minore o della persona che necessiti di protezione.
Il legislatore, infatti, ha lasciato la possibilità di rivolgersi sia al giudice, che al notaio, per ottenere l’autorizzazione per il compimento dell’atto pubblico notarile. Quindi la nuova competenza attribuita al notaio non esclude quella del giudice, salve alcune eccezioni.
Quale notaio può rilasciare le autorizzazioni per l’atto
Il notaio, che può rilasciare le autorizzazioni per il rogito notarile, è solo il notaio rogante, ossia il notaio che deve ricevere e stipulare quel determinato atto. Che cosa significa questo? Vuol dire che non è possibile rivolgersi a un notaio per avere le autorizzazioni ed a un altro notaio per il l’atto da stipulare. Il notaio che rilascia le autorizzazioni necessarie deve essere il medesimo che firma il rogito notarile.
Con riferimento alla competenza di tratta del pubblico ufficiale competente ai sensi della legge notarile e la sede non deve essere collegata, come avviene nel caso di richiesta di autorizzazione al giudice al domicilio del minore o dell’incapace.
Atti che non possono essere autorizzati dal notaio
Non tutti gli atti compiuti dal minore, o meglio dai suoi rappresentanti legali, possono essere autorizzati dal notaio in quanto la legge pone dei limiti ben precisi che devono essere necessariamente rispettati.
Se, ad esempio, il minore riceve in eredità un’impresa commerciale dovrà essere autorizzato all’esercizio di impresa dal Tribunale e in questo caso non potrà rivolgersi al notaio per la continuazione dell’impresa, in quanto il legislatore ha voluto mantenere invariata la competenza esclusiva del giudice competente a rilasciare autorizzazioni.
Stesso discorso può essere effettuato in altri casi: il Notaio non può rilasciare autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri, anche, quindi, quando le liti abbiano ad oggetto beni ereditari.
Come si richiede l’autorizzazione al notaio per l’atto
Per potere ottenere l’autorizzazione al compimento di un determinato atto, è necessario richiedere l’autorizzazione a un giudice mediante ricorso. Nel caso invece dell’autorizzazione rilasciata dal notaio, la richiesta può provenire sia dalle parti, ossia dalla parte interessata, sia da un avvocato: si pensi al caso in cui i genitori, per risparmiare tempo, decidano di rivolgersi al notaio stesso, al fine di autorizzare il rogito notarile del figlio minore. Ciò comporta uno snellimento ulteriore del procedimento, ai fini del rogito notarile.
Quando può essere stipulato l’atto dal notaio
Il provvedimento, che autorizza la stipula dell’atto notarile, deve essere comunicato a cura del notaio stesso, alla cancelleria del Tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della autorizzazione corrispondente e al pubblico ministero.
Questo tipo di comunicazione è prevista per consentire, eventualmente, alle parti di proporre un reclamo. Infatti la legge riconosce eventualmente la possibilità di impugnare tale autorizzazione dinanzi all’autorità giudiziaria nel termine di 20 giorni e, decorsi i termini, in assenza di opposizioni, sarà possibile procedere al rogito notarile.
Cosa prevede il notaio nell’autorizzazione
Il notaio nel provvedimento autorizzatorio previsto in favore del minore o dell’incapace dovrà prevedere le motivazioni e le utilità evidenti nell’interesse dell’incapace o dei creditori ereditari.
È possibile che il provvedimento del notaio, anche decorsi 20 giorni senza che vi sia stato reclamo, sia modificato, ma sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi: ciò vuol dire che se un minore sia stato, ad esempio, autorizzato alla vendita di un immobile e successivamente sia stato modificato il provvedimento autorizzatorio, colui che abbia acquistato dal minore non corre alcun rischio, in quanto è stato fatto salvo il suo diritto, se acquisito precedentemente alla modifica effettuata dall’autorità giudiziaria.
Reimpiego delle somme del minore
Il minore, nel momento in cui acquista un bene, riceverà dei soldi per effetto della stipula. È necessario che il notaio al momento dell’emissione dell’autorizzazione, preveda nell’interesse del minore o nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione, le cautele necessarie per il reimpiego della somma di denaro ricevuta. Quindi da ciò si evince che il notaio ha una competenza piena ad autorizzare anche la riscossione del capitale e prevedere le misure per il reimpiego.
Vendita di beni ereditari
Nel caso infatti di vendita di beni ereditari di beni di titolarità di un minore ci vorrebbe sempre l'autorizzazione del tribunale di apertura della successione, ossia il tribunale dell'ultimo domicilio del defunto sentito il parere del giudice tutelare.
Pertanto in questo caso vi sarebbero ben due giudici ad esprimersi, ma nel caso in cui sia il notaio ad autorizzare si discute, tra gli studiosi se si possa sostituire in toto all'autorità giudiziaria, comprendendo l'autorizzazione del tribunale e il parere del giudice tutelare. In questi casi è sempre opportuno affidarsi a un notaio per avere delle delucidazioni in merito in virtù della complessità dell’operazione.