Acquisto casa con provenienza successoria: quali rischi?

Acquisto casa con provenienza successoria: cenni generali

casa con provenienza da successione o successoriaQuando si decide di acquistare casa, ci si reca dal Notaio per la stipula dell’atto di compravendita.

In questa sede il Notaio effettua dei particolari controlli, tra cui in primo luogo chiede al venditore l’atto di provenienza, ovvero l’atto con il quale ha acquistato la casa che sta vendendo. Ciò per verificare il suo titolo di proprietà, ma anche che non vi siano problemi di altro tipo che possano minare la sicurezza dell’acquisto.

Unitamente alla provenienza, vengono effettuate le visure ipotecarie e catastali, per verificare che non vi siano formalità pregiudizievoli, quali sequestri, ipoteche o trascrizioni a favore di altri soggetti. Qualora la provenienza sia successoria, ovvero il venditore non abbia acquistato la casa con un’altra compravendita ma l’abbia ricevuta in eredità, occorre valutare alcuni aspetti che per l’acquirente possono rappresentare dei rischi. Vediamo quindi quali sono e come si può tutelare l’acquirente.

Provenienza successoria: i rischi connessi

L’acquisto dall’erede o dal legatario può comportare vari rischi a causa della potenziale instabilità del titolo successorio. Questo in quanto si può verificare che il testamento in base al quale il venditore ha ricevuto il bene venga poi dichiarato nullo, falso o venga revocato; venga scoperto successivamente alla successione per legge un nuovo testamento; venga riconosciuto successivamente un figlio naturale che vanti dei diritti su quella casa; subentri una sentenza che accerti l’indegnità dell’erede nei confronti di colui che ha fatto testamento.

L’erede che sta vendendo la casa potrebbe, dunque, rivelarsi successivamente solo un erede apparente, a fronte di altri soggetti che vantino diritti nei confronti dei beni contenuti in quella determinata eredità.  Non è il semplice fatto che il venditore abbia accettato l’eredità a tranquillizzare l’acquirente, che invece è tutelato nel modo che vedremo. In sostanza, il venditore potrebbe rivelarsi un erede apparente e in questo senso la legge tutela come vedremo la buona fede dell’acquirente.

Tutela dell’acquirente

Se la legge non prevedesse nulla a favore dell’acquirente, questi sarebbe destinato a mettere in discussione il proprio acquisto anche dopo molti anni, per eventuale subentro di un erede vero a fronte di quello apparente. Questo perché l’erede vero può agire in giudizio per fare valere i propri diritti e prevale sempre verso l’erede apparente.

Tuttavia, la legge prevede un meccanismo di tutela dei terzi, gli acquirenti appunto, che in buona fede acquistano legittimamente con un atto notarile la casa e non possono veder messo in discussione il proprio acquisto, proprio in virtù della priorità da dare alla loro trascrizione.

In che modo dunque la legge tutela l’acquirente?

L’art.534 c.c. prevede che l’erede vero possa anche agire contro gli acquirenti dall’erede apparente, ma sono fatti salvi quegli acquisti fatti per effetti di convenzioni a titolo oneroso, ad esempio compravendite, da parte di terzi in buona fede.

Pertanto, se l’acquirente acquista da un venditore non essendo a conoscenza di eventuali diritti di altri eredi (perché magari come sopra specificato è stato scoperto successivamente un testamento), allora costui è in buona fede e non può vedere minato il proprio acquisto. Ovviamente deve trattarsi di un acquisto a titolo oneroso, per cui deve avere regolarmente pagato la casa acquistata e stipulato un contratto di compravendita dal Notaio, successivamente trascritto.

La continuità delle trascrizioni e l’importanza del Notaio

Nel caso dell’acquisto da un erede, è importante ancor più di altri acquisti il ruolo del Notaio. Ciò in quanto perché l’acquirente sia tutelato è necessario garantire la continuità e la priorità delle trascrizioni. Cosa vuol dire? Se ad esempio colui che vanta diritti verso l’eredità agisce in giudizio dinanzi a un tribunale, questa domanda giudiziale verrà trascritta, se i diritti di cui si tratta sono immobiliari. È importante che questa domanda non venga trascritta prima della trascrizione sia dell’accettazione dell’eredità da parte del venditore sia dell’acquisto da parte del terzo acquirente. È questa la principale forma di tutela.

Cosa può fare il Notaio

Se dinanzi al Notaio si provvede alla trascrizione prima dell’accettazione e poi dopo la compravendita come di regola si trascrive l’acquisto, una eventuale successiva trascrizione della domanda in giudizio da parte di colui che vanta diritti non mette in discussione l’acquisto della casa. Vi è quindi un meccanismo anche complesso che viene verificato dal Notaio e che consente all’acquirente in buona fede di stare tranquillo anche qualora la provenienza sia successoria.

Dopo quanti anni l’acquirente può stare tranquillo?

Un altro modo per assicurarsi la certezza dell’acquisto è il trascorrere di cinque anni di tempo a partire dalla trascrizione dell’acquisto dell’erede. Se l’erede anche apparente acquista l’eredità ad esempio per successione testamentaria e provvede anche a trascrivere l’accettazione, sussistendo beni immobili quale appunto la casa che poi vende, e trascorrono cinque anni a partire da questa trascrizione, oramai l’eventuale trascrizione di una domanda giudiziale non andrebbe a minare l’acquisto di un eventuale terzo in buona fede.

Quanto costa l’acquisto con provenienza successoria?

Quando si apre l’eredità, occorre provvedere a due adempimenti fondamentali: la dichiarazione di successione e l’accettazione dell’eredità. In base ai beni contenuti nella massa ereditaria, soprattutto se immobili quali case, occorre pagare le imposte di successione in primis e poi occorre trascrivere l’accettazione dell’eredità. La dichiarazione di successione con le relative imposte è a carico dell’erede, quindi del venditore.

L’accettazione dell’eredità di solito non viene fatta dagli eredi finché non si decide di vendere la casa, pertanto molto spesso si provvede alla trascrizione dell’accettazione tacita immediatamente prima della trascrizione dell’atto di compravendita con il quale si è venduto il bene. A questo adempimento deve provvedere il venditore, per cui nemmeno questo costo è a carico dell’acquirente. Ciò che resta a suo carico è l’onorario del Notaio, e le classiche imposte previste per la compravendita (imposta di registro, ipotecarie e catastali).

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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