Testamento del professionista, lasciare il nome allo studio

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Cosa si intende per autonomia testamentaria?

Il negozio testamentario è la piena espressione del principio di autodeterminazione negoziale di ogni cittadino. A tal proposito, l’art. 42, ultimo comma, della Costituzione affida alla legge le norme e i limiti della successione testamentaria e, secondo l’opinione prevalente, indica come socialmente rilevante l’esigenza della persona di disporre dei propri interessi per il tempo in cui avrà cessato di vivere. In forza di tanto, il legislatore ha inteso costruire l’intero impianto normativo orientandosi fra l’esigenza di attribuire ampia libertà al testatore e quella di tutelare determinate categorie di soggetti, i cui diritti sono considerati riservati ed intangibili.

Il testamento si atteggia, dunque, ad atto che può racchiudere le più disparate disposizioni, patrimoniali e non, tipiche ovvero non specificatamente contemplate dall’ordinamento, tutte finalizzate alla regolamentazione degli interessi post mortem del de cuius (art. 587 c.c.). A tal fine, l’autonomia testamentaria si serve di due strumenti: l’istituzione di erede o l’attribuzione mediante legato (art. 588 c.c.).

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Il professionista può consentire l’indicazione del proprio nome per il tempo in cui avrà cessato di vivere?

Facciamo un esempio: Tizio è titolare di un importante studio legale, recante il proprio nome, in Roma. Egli è alla guida di un folto gruppo di avvocati e vuole consentire loro di utilizzare il proprio nome anche successivamente alla propria morte a beneficio dei componenti del suo stesso studio. La clientela, infatti, è fidelizzata al suo studio ed il suo nome è il riferimento per chi vi si rivolge. Come procedere?

Per gli avvocati la risposta passa anche dal codice deontologico forense: l’art. 35 consente di indicare nell’informazione dello studio il nome di un professionista defunto che ne abbia fatto parte solo se lui lo ha previsto espressamente o disposto per testamento, oppure se c’è il consenso unanime degli eredi. Una disposizione nel testamento, quindi, evita che l’uso del nome dipenda dall’accordo di tutti gli eredi. Per le altre professioni valgono le regole dei rispettivi ordini, da verificare caso per caso.

La targa dello studio di Giulio Ferri

Esempio: Giulio Ferri, avvocato a Roma, guida lo studio che porta il suo nome con dodici collaboratori. Ha tre figli, Anna, Marco e Paolo, che fanno altri mestieri.

Con la disposizione nel testamento

STUDIO LEGALEFERRI

il nome resta: basta la volontà di Giulio

Senza disposizione

STUDIO LEGALEFERRI

Anna ✓Marco ✓Paolo ✗

serve il sì di tutti gli eredi

Senza una previsione di Giulio, per il codice deontologico forense serve il consenso unanime dei tre figli: basta il no di Paolo perché lo studio non possa più indicare il suo nome.

Schema semplificato: vale per gli avvocati; per le altre professioni contano le regole dei rispettivi ordini.

La natura giuridica di tale disposizione è controversa: secondo taluni potrebbe, da un lato, essere ricondotta nel novero delle disposizioni a contenuto non patrimoniale e, per altri, è connotata dal carattere della atipicità. Secondo una lettura diffusa, con essa il testatore dispone, a titolo di legato, del valore patrimoniale costituito dal proprio nome, distinto dal diritto al nome come diritto della personalità. Attribuire a taluni il diritto all’utilizzazione del proprio nome si traduce, di norma, nel potere di utilizzarlo in via esclusiva e in quello di impedire a terzi l’utilizzazione indebita.

il legato del nome del professionista fra autonomia testamentaria e disposizioni mortis causa

Come effettuare un legato di nome professionale?

Affinché tale disposizione contenuta nel testamento del professionista sia effettivamente eseguita e la volontà del testatore rispettata è possibile procedere all’apposizione di un modus o una condizione testamentaria. Nel primo caso, per l’adempimento dello stesso, potrà agire ogni soggetto interessato e, in caso di inadempimento, l’autorità giudiziaria potrà intervenire pronunciando la risoluzione della disposizione testamentaria nelle ipotesi in cui essa sia stata prevista dal testatore ovvero se l’adempimento dell’onere abbia costituito il solo motivo determinante della disposizione (art. 648 c.c.).

L’uso del nome potrebbe, altresì, essere dedotto come condizione sospensiva o risolutiva di una disposizione testamentaria, purché si tratti di un fatto lecito (art. 633 c.c.): per esempio, un legato ai collaboratori sottoposto alla condizione che lo studio mantenga il nome.

Il legato del nome del professionista è una disposizione a titolo particolare o a titolo universale?

Le disposizioni testamentarie sono essenzialmente di due tipi:

  1. sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore;
  2. sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario negli altri casi.

La differenza principale consiste nella differente modalità di acquisto del diritto.

Il legato si acquista ex sé, senza bisogno di accettazione (fatta salva la facoltà di rinunzia, art. 649 c.c.).

La nomina ad erede necessita dell’accettazione ai fini dell’acquisto della qualità di erede. L’effetto dell’accettazione risale al momento dell’apertura della successione (art. 459 c.c.).

In particolare, nella ipotesi in cui i collaboratori dello studio professionale non siano anche eredi, l’attribuzione è da considerarsi a titolo particolare e si atteggia quale legato.

Ci sono dei limiti?

Nell’attribuzione del nome a determinati soggetti, suoi collaboratori, il professionista non può non tener conto dei limiti al suo potere di testare. In particolare, il limite maggiore è costituito dall’art. 549 c.c. il quale sancisce il divieto di porre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.

Non si può quindi imporre ai legittimari, sulla quota di riserva, l’obbligo di mantenere il nome del testatore nella denominazione dello studio.

Tale disposizione, infatti, potrebbe rendere gravosa la posizione di tali soggetti che, in forza della già richiamata norma, deve essere assolutamente libera da pesi e condizioni.

Ne discende che il peso imposto sul legittimario istituito nella sola quota di legittima, secondo l’opinione prevalente, non ha effetto e non lo vincola: la quota di riserva gli spetta libera.

Qualora, al contrario, il legittimario sia stato istituito in una quota di eredità, e non nella sola quota di legittima (la differenza la fa la quota disponibile), la sanzione colpirà soltanto quella parte della disposizione che dovesse gravare sui diritti di riserva.

Quanto costa disporre per testamento del diritto al nome?

Il costo dell’atto notarile è soggetto a variazioni a seconda del contenuto dell’atto. Solitamente, tale disposizione è solo parte del più ampio contenuto dell’atto con cui il testatore intende disporre delle proprie sostanze. Per il testamento pubblico NotaioFacile indica, in via orientativa, un onorario da 800 a 2.500 euro secondo la complessità; il testamento olografo scritto da soli non ha costi, salvo il deposito facoltativo dal notaio. Se poi il professionista lascia anche lo studio come azienda o le quote di una società, entrano in gioco le regole del legato d’azienda.

Chi esercita a Roma, come Giulio, può chiedere ai notai della provincia di Roma un preventivo per un testamento con il legato del nome dello studio, gratuitamente e senza impegno; allo stesso modo a Milano o Torino. NotaioFacile non ha un calcolatore per il testamento e le prime risposte arrivano di solito in poche ore.

Il nome dello studio dopo la morte: quattro risposte per il professionista

Un avvocato può lasciare per testamento l’uso del proprio nome allo studio?

Sì. Il codice deontologico forense (art. 35) consente di indicare il nome di un avvocato defunto che abbia fatto parte dello studio se lui lo ha espressamente previsto o disposto per testamento, oppure se c’è il consenso unanime dei suoi eredi.

Se il testamento non dice nulla, lo studio può continuare a usare il nome?

Per gli avvocati serve il consenso unanime degli eredi: se anche uno solo non è d’accordo, il nome non può essere indicato. Per le altre professioni valgono le regole dei rispettivi ordini, ed è buona norma verificarle prima di scrivere il testamento.

Si può obbligare un figlio erede a mantenere il nome nello studio?

Non sulla quota di legittima: il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota riservata ai legittimari (art. 549 c.c.). Il peso può riguardare solo quello che il figlio riceve in più rispetto alla legittima.

Come si fa in modo che i collaboratori rispettino la volontà del testatore?

Il legato del nome può essere accompagnato da un onere, per il cui adempimento può agire qualsiasi interessato e che, se il testatore lo ha previsto, può portare alla risoluzione della disposizione (art. 648 c.c.), oppure da una condizione lecita (art. 633 c.c.).