Rinuncia all'opposizione alla donazione: serve ancora?
- La rinuncia ad opporsi alla donazione: cos’è e come tutelarsi?
- La rinuncia toglie qualcosa ai tuoi diritti di erede?
- Si può revocare l’opposizione alla donazione?
- Come si fa la rinuncia all’opposizione
- Costo della rinuncia all'opposizione
- Domande frequenti sulla rinuncia all'opposizione
La rinuncia ad opporsi alla donazione: cos’è e come tutelarsi?
Se un tuo familiare fa oggi una donazione, di norma non dovrebbe esserti chiesta alcuna rinuncia all'opposizione. Dal 18 dicembre 2025 la legge 2 dicembre 2025 n. 182 ha riscritto l'articolo 563 del Codice Civile : chi compra dal donatario a titolo oneroso non rischia più la restituzione del bene e, secondo il Consiglio Nazionale del Notariato, finché il donante è vivo non si possono più fare nuove opposizioni. Rinunciare a qualcosa che non si può fare ha poco senso.
La rinuncia conserva invece un ruolo concreto quando un'opposizione esiste già, perché è stata trascritta prima della riforma o, per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, entro il 18 giugno 2026. In quei casi è spesso il modo più semplice per vendere, o comprare con mutuo, una casa rimasta "bloccata".
Ti chiedono di firmare una rinuncia: serve davvero?
| La situazione | La rinuncia all'opposizione |
|---|---|
| Un genitore dona oggi la casa a un figlio | Di norma non serve: con donante vivo l'opposizione non si può più fare |
| Donazione fatta anni fa, nessuna opposizione nei registri | Non serve: chi compra dal donatario è già tutelato dalla legge |
| Nei registri c'è un'opposizione trascritta prima del 18 dicembre 2025 | Può servire: sugli effetti di queste opposizioni le letture non sono univoche, e la rinuncia di chi l'ha fatta toglie il dubbio |
| Donante morto prima del 18 dicembre 2025, opposizione trascritta entro il 18 giugno 2026 | Serve: per quella successione valgono ancora le vecchie regole |
Due casi reali, semplificati. Una madre nel 2026 dona al figlio il bilocale in cui lui già vive, e la figlia si presenta dal notaio pronta a firmare una rinuncia all'opposizione, come le aveva consigliato un'amica: con ogni probabilità il notaio le spiegherebbe che non occorre. Diverso il caso di un fratello che nel 2018 aveva trascritto un'opposizione contro la donazione della casa paterna alla sorella: oggi la sorella vuole vendere a una giovane coppia che compra con mutuo, e la banca potrebbe chiedere di chiarire quella trascrizione. Qui la rinuncia del fratello è la strada più lineare.
Cos’era l’opposizione alla donazione
Con la vecchia disciplina i potenziali legittimari del donante potevano notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Serviva a sospendere il termine di vent'anni dalla trascrizione della donazione, entro il quale, alla morte del donante, si poteva chiedere la restituzione del bene anche a chi lo avesse comprato dal donatario. Chi rinunciava all'opposizione lasciava correre quel termine senza sospensioni.
Il nuovo articolo 563 stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica chi ha comprato dal donatario. Venuta meno la restituzione verso i terzi, l'opposizione ha perso la sua ragion d'essere, e con lei la rinuncia preventiva.

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La rinuncia toglie qualcosa ai tuoi diritti di erede?
No, e questo valeva anche prima. La rinuncia all'opposizione riguarda solo la possibilità di sospendere i termini per chiedere la casa a chi la compra. Il legittimario che rinuncia conserva il diritto alla sua quota di legittima: alla morte del donante, se risulterà leso, potrà agire in riduzione contro il donatario entro dieci anni dall'apertura della successione, per avere indietro il bene o, se è stato venduto, il suo valore.
Per capire se una lesione esiste davvero bisogna aspettare la successione e fare il conto delle quote ereditarie, tenendo conto di tutto il patrimonio lasciato. Firmare una rinuncia per sbloccare la vendita della casa di un fratello, quindi, non significa rinunciare all'eredità.
La rinuncia all’opposizione vale per tutti i legittimari?
La rinuncia è un atto personale e valevole solo per propria sfera giuridica del rinunziante. La conseguenza sarà che decorreranno in modo regolare e senza sospensione i termini previsti dalla legge, di 20 anni.
In pratica, se l'opposizione trascritta è di un solo fratello, di norma basta la sua rinuncia; se l'avevano fatta in due, servono entrambe. Gli altri familiari che non si erano opposti non devono firmare nulla.

Si può revocare l’opposizione alla donazione?
La revoca all’opposizione implica che la persona si sia già opposta alla donazione e in un momento successivo abbia deciso di rinunciarvi. Con tale attività il rinunciante dismette quella posizione di vantaggio (appunto, la sospensione dei termini) che egli si era procurato con la formazione (la notifica e la trascrizione) dell’atto di “opposizione”. Quindi in questo caso cessano gli effetti dell’ottenuta opposizione. Quando si parla di revoca all’opposizione c’è chi sostiene si tratti di una rinuncia successiva all’opposizione.
È questa, oggi, la forma di rinuncia che ha più senso: non quella preventiva firmata insieme alla donazione, ma quella che toglie effetto a un'opposizione già presente nei registri.
Differenze tra rinuncia all’opposizione e revoca all’opposizione
Con la rinuncia preventiva l'opposizione non veniva mai proposta e il termine di vent'anni correva normalmente.
Nel caso, invece, della revoca all’opposizione già promossa, il termine di vent’anni che era stato sospeso, riprende il suo decorso e si somma al periodo antecedente, ossia al periodo precedente alla sospensione con il periodo successivo alla cessazione della sospensione.
Nei casi in cui si applicano le nuove regole, per chi compra conta soprattutto che l'opposizione smetta di pesare sulla casa. Il calcolo dei vent'anni torna rilevante solo quando, per quella successione, valgono ancora le vecchie regole: lo spieghiamo nella pagina sui rischi dell'acquisto di una casa donata.
Come si fa la rinuncia all’opposizione
La legge non prescrive una forma precisa per rinunciare. Di solito si sceglie l'atto pubblico notarile, per coerenza con la forma dell'opposizione e soprattutto perché la rinuncia possa essere trascritta: nell'atto chi rinuncia indica le proprie generalità, il rapporto di parentela con il donante e la specifica opposizione a cui rinuncia, in modo irrevocabile. La trascrizione avverrebbe a favore del donatario e contro il legittimario che rinuncia.
Come fanno i terzi a conoscere la rinuncia all’opposizione
Nonostante la forma libera della rinuncia all’opposizione si pone un problema di pubblicità, ossia ci si chiede come rendere pubblico e conoscibile a tutti la rinuncia all’opposizione. Se l’atto di rinuncia è perfetto qualsiasi forma esso assuma, nel caso in cui si ritenga di doverne effettuare pubblicità sarà necessario assumere la forma autentica. Tuttavia mentre nell’opposizione la trascrizione è prevista dalla legge insieme alla notifica, in questo caso la trascrizione assume un valore di pubblicità notizia.
Per chi deve vendere o comprare, è proprio la trascrizione a rendere la rinuncia visibile nelle visure: il notaio che prepara il rogito e la banca che finanzia l'acquisto la troverebbero accanto all'opposizione che neutralizza. Se nella stessa vicenda valgono ancora le vecchie regole, può essere utile anche la rinuncia all'azione di restituzione, uno strumento diverso di cui trovate i dettagli nella pagina dedicata.
Costo della rinuncia all'opposizione
In merito al regime tributario l’atto di rinunzia all’ opposizione, che dovrebbe avere la forma di atto pubblico, esso rientrerebbe nella categoria degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. In base a tale caratteristica l’atto di rinuncia all’opposizione che venisse perfezionato dal Notaio sarebbe soggetto ad un’imposta di registro in misura e ad imposte ipotecaria in misura fissa.
La rinunzia sarebbe inoltre assoggettata all’imposta di bollo che è prevista per atti soggetti formalità immobiliari diversi da quelli aventi effetti traslativi di diritti reali, che dovrebbe ammontare a circa 155 €. Come è stato già specificato, sarebbe opportuno pur se non è obbligatorio che la rinuncia fosse notificata almeno al donatario, beneficiario della donazione per cui si fa la rinuncia all’opposizione, ed ai suoi aventi causa, ossia eventuali eredi del donatario e le persone che abbiano acquistato il bene donato comprandolo dal donatario o dai suoi eredi. Perciò dovranno aggiungersi i costi necessari per effettuare tali notifiche, che solitamente avvengono con raccomandata con ricevuta di ritorno; nonché i costi notarili per la scrittura dell’atto stesso.
Prima di sostenere questa spesa conviene verificare se la rinuncia serve davvero: in molti casi, oggi, non è più necessaria. Quando lo è, potete chiedere un preventivo ai notai della vostra zona descrivendo la situazione, compresa la data dell'opposizione: di solito rispondono in poche ore.
Domande frequenti sulla rinuncia all'opposizione
Mia madre sta donando la casa a mio fratello: devo firmare una rinuncia all'opposizione?
Con le regole in vigore dal 18 dicembre 2025, di norma no. Finché tua madre è viva non si possono più fare opposizioni, quindi non c'è nulla a cui rinunciare. I tuoi diritti sulla quota di legittima restano intatti e potrai farli valere alla successione.
Avevo fatto opposizione anni fa e ora mio fratello vuole vendere la casa: cosa mi chiederanno?
Probabilmente di rinunciare all'opposizione con atto notarile, perché la trascrizione potrebbe creare dubbi a chi compra e alla banca che finanzia l'acquisto. La rinuncia non ti toglie il diritto alla quota di legittima: potrai comunque agire contro tuo fratello alla successione, se risulterai leso.
Sto comprando casa e nelle visure c'è un'opposizione alla donazione: posso firmare il rogito?
Conviene chiarire prima della proposta. La soluzione più lineare, di norma, è che chi ha trascritto l'opposizione vi rinunci con atto notarile prima del rogito. Se il donante è morto prima del 18 dicembre 2025 e l'opposizione è stata trascritta entro il 18 giugno 2026, per quella vicenda valgono ancora le vecchie regole ed è una verifica da fare con il notaio.
Quanto costa la rinuncia all'opposizione?
Sconta l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria in misura fissa, l'imposta di bollo di circa 155 euro, le eventuali spese di notifica e l'onorario del notaio, che è libero.
Se rinuncio all'opposizione rinuncio anche all'eredità?
No. La rinuncia riguarda solo l'opposizione a una specifica donazione. Il diritto alla quota di legittima e l'azione di riduzione contro il donatario, entro dieci anni dall'apertura della successione, restano.

