La revoca delle disposizioni testamentarie: come si fa? Il ruolo del Notaio

Il principio di autonomia testamentaria

Una caratteristica fondamentale ed essenziale del testamento è la sua revocabilità, infatti il testamento può essere sempre revocato dal testatore che l’ha perfezionato in qualsiasi momento. Tale possibilità è dovuta al fatto che il testamento deve essere l’espressione veritiera dell’ultima volontà del testatore, che potrebbe cambiare durante la sua vita anche in base agli avvenimenti e alle esperienze personali.

revoca testamento notaioPer tali motivi, l’ordinamento italiano stabilisce un importantissimo principio che è quello dell’autonomia testamentaria.

Ogni persona è libera ed autonoma nello scegliere se scrivere o non scrivere il proprio testamento e, una volta scritto, è libera di decidere se lasciarlo così, se modificarlo ogni volta che vuole o addirittura se revocarlo.

Il legislatore garantisce quindi la libertà testamentaria, che spetta ad ogni persona fino al momento della propria morte, e la legge consente la revoca del testamento in qualsiasi momento.

Si può rinunciare alla revoca?

Una delle domande più diffuse quando si ha un colloquio con il notaio, è se si può rinunciare alla possibilità di revocare il testamento mettendo per iscritto tale volontà.

Molte persone si preoccupano del fatto che il testamento possa perdere efficacia nel corso del tempo e quindi vogliono assicurarsi che le volontà siano immutate nel tempo.

È importante sapere che secondo un principio di ordine pubblico espresso anche nel codice civile non è possibile rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie.

Cos’è la revoca del testamento?

La revoca è un atto nuovo e diverso rispetto al testamento, e viene redatto dal testatore per rendere inefficaci le precedenti disposizioni testamentarie o per modificarle.

L’atto di revoca è un atto personalissimo che può essere compiuto solo dal testatore e da nessun altro, inoltre è unilaterale poiché non può essere predisposta una revoca congiunta per il divieto dei patti successori. Anche la revoca testamentaria è revocabile, infatti il codice civile prevede e disciplina la revocazione della revocazione; anch’essa è espressione del principio di libertà testamentaria. In base a tale principio di autonomia e libertà è previsto che la revoca possa riguardare sia l’intero testamento che è stato scritto sia soltanto alcune delle disposizioni testamentarie in esso contenute.

La revoca parziale del testamento e le disposizioni irrevocabili

La revoca di un testamento potrebbe essere disposta anche soltanto per revocare alcune disposizioni o solo una parte di esse. Se ad esempio fosse stata disposta un’istituzione di erede con termine iniziale dal compimento della maggiore età dell’erede, il testatore potrebbe anche revocare soltanto questo termine iniziale e salvaguardare l’istituzione d’erede. Pertanto, è possibile sia revocare intere disposizioni oggetto del testamento, sia revocare gli aspetti accessori di una disposizione come, ad esempio, eliminare un termine, un onere, o una condizione sospensiva.

Nonostante viga il principio della libertà testamentaria, l’ordinamento ha tuttavia previsto l’irrevocabilità di determinate disposizioni testamentarie. È bene quindi essere consapevoli che, una volta scritte nel testamento, queste non potranno più essere in nessun modo revocate: si tratta della disposizione di riconoscimento di un figlio naturale, ai sensi dell’art. 256 codice civile, il riconoscimento del debito e la confessione stragiudiziale di cui all’2735 codice civile. A queste si aggiunge l’irrevocabilità della riabilitazione dell’indegno, che è una disposizione attraverso cui si consente di diventare proprio erede ad una persona che ha commesso gravi reati e che perciò non potrebbe esserlo e che costituisce una sorta di perdono.

La revoca del testamento espressa

La revocazione espressa del testamento potrebbe essere effettuata attraverso un atto in cui il testatore dichiari espressamente e personalmente la volontà eliminare le proprie disposizioni di ultima volontà, relative ad un determinato testamento già perfezionato.

La revoca espressa però ha una forma vincolata per legge, in quanto è previsto che può essere perfezionata soltanto con una forma testamentaria. Ciò significa, in termini pratici, che la revoca testamentaria espressa può essere disposta in due modi: in primo luogo, potrebbe consistere in una dichiarazione di revoca inserita all’interno di un nuovo testamento; il nuovo e successivo testamento contenente la dichiarazione di revoca potrebbe avere qualsiasi forma, anche diversa rispetto al testamento che viene revocato. In secondo luogo, potrebbe consistere in un atto pubblico ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni e con il rispetto delle regole previste per la forma del testamento pubblico.

Quanto al contenuto che potrebbe essere riportato nella dichiarazione di revoca, consigliando sempre di rivolgersi ad un Notaio per il caso concreto, solitamente la disposizione di revoca potrebbe riportare sia la dicitura di revocare un determinato testamento già perfezionato, con l’indicazione della sua data; oppure potrebbe essere predisposta attraverso la dichiarazione di voler revocare tutte le proprie disposizioni testamentarie precedenti a tale atto.

La revoca del testamento tacita

La revoca del testamento tacita, a differenza di quella espressa, non consiste in una dichiarazione in cui si revoca espressamente il testamento o una sua parte, ma consiste o nel predisporre un nuovo testamento oppure tenere determinati comportamenti che sono incompatibili con la volontà espressa precedentemente. Questo significa che la volontà successiva prevale sempre su quella precedente, si parla infatti di ultima volontà e può essere manifestata fino al momento prima della morte.

La revoca tacita potrebbe essere disposta attraverso il perfezionamento di un testamento diverso dal precedente o tramite un comportamento con esso discordante. In particolare il codice civile prevede che la revoca tacita possa avvenire solamente nei seguenti modi.

Revoca testamento con testamento successivo

È possibile revocare un precedente testamento con un nuovo testamento, quindi successivo, che però deve avere delle volontà tra di loro incompatibili.

Se per esempio in un primo testamento sia stata nominata erede una persona per metà del patrimonio e nel successivo testamento sia stata nominata erede un’altra persona per l’altra metà, le volontà non sono da considerarsi tra loro incompatibili. Lo sarebbero nel caso in cui il testatore avesse istituito in un primo testamento una persona erede per l’intero e in un secondo testamento un’altra persona, sempre per l’intero asse ereditario. In questo ultimo caso si determina la revoca del primo testamento.

Revoca con trasformazione e alienazione

Può accadere che il testatore stabilisca di voler lasciare un determinato bene a una persona con il testamento dal notaio e in un successivo momento decida di venderlo.

In questo caso la disposizione testamentaria viene revocata proprio perché colui che ha fatto testamento ha manifestato una volontà differente rispetto a quella precedentemente espressa ed è proprio per questo che, salvo particolari casi in cui è opportuno affidarsi al notaio, la revoca si intende tacita.

Distruzione del testamento e revoca

Anche la distruzione da parte del testatore deve intendersi come un’ipotesi di revoca tacita del testamento: in questo caso con il suo comportamento, l’autore delle disposizioni testamentarie ha voluto porre nel nulla le sue ultime volontà.

Revocazione per sopravvenienza figli

Un’altra ipotesi di revoca emerge quando al tempo del testamento il testatore non aveva o ignorava di avere un figlio o un discendente, benchè postumo, anche adottivo o per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. Nel caso in cui il testatore abbia provveduto alla circostanza in cui esisestesso o sopravvenissero figli, la revocazione non ha luogo.

Come rendere sicuro un testamento

Per rendere le proprie ultime volontà è sempre opportuno rivolgersi al notaio per comprendere quali sono i comportamenti da adottare una volta redatto il testamento e per far sì che le disposizioni contenute nello stesso, possano produrre effetto.

Il notaio oltre a offrire una consulenza notarile in tema immobiliare e societario è anche esperto nel settore delle successioni e pertanto saprà offrire i giusti accorgimenti per far sì che al momento dell’apertura della successione non vi siano spiacevoli sorprese. Tramite questa piattaforma è possibile entrare in contatto diretto con il notaio nella città in cui si preferisce in pochi semplici passaggi compilando i moduli previsti.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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