Come chiudere una società di capitali dal Notaio

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Notaio come si chiude una società di capitali ?

La Legge disciplina sia come viene ad esistenza una società di capitali - quindi riferendosi alla S.p.a., alla S.r.l. e alla S.a.p.a. – e, di converso, anche come la stessa cessi di esistere.

La cessazione della società ed il suo venir meno dal mondo del diritto si verifica attraverso un complesso procedimento che si articola in tre fasi fondamentali:

-    il verificarsi di una causa di scioglimento;

-    l’apertura e lo svolgimento della fase di liquidazione;

-    la cancellazione della società dal R.I. e la conseguente sua estinzione.

Le tre fasi di cui sopra sono una fattispecie a formazione progressiva, ovvero una fattispecie che si perfeziona solo con il completamento dell’intera procedura.

Quindi, affinché una società cessi di esistere è necessario scioglierla, liquidarla e cancellarla dal Registro delle Imprese.

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Cosa significa sciogliere una società

Contrariamente a quello che si può pensare, il termine “scioglimento” riferito alle società ha un significato giuridico del tutto diverso da quello comune, perché la società semplicemente sciolta non cessa di esistere.

La chiusura della società, essendo una fattispecie a formazione progressiva, quindi, non è un fatto istantaneo.

Per scioglimento si intende allora il passaggio dal momento in cui la società cessa di essere produttiva per liquidare il proprio patrimonio e poi cessare di esistere.

Lo scioglimento della società non produce l’estinzione della società, ma determina soltanto un cambiamento del suo scopo: allo scopo di svolgere un’attività economica per dividere gli utili tra i soci, subentra lo scopo di definire e chiudere i rapporti derivanti dall’attività imprenditoriale e conseguentemente di ripartire tra i soci l’eventuale attivo che residui a seguito della liquidazione.

procedimento per chiudere una società di capitali dal notaio

Perché la società si scioglie

La legge, all’art. 2484 del Codice Civile , individua diverse cause di scioglimento. Sinteticamente, senza necessità di approfondirle, si possono elencare le seguenti cause di scioglimento:

Scadenza del termine

La società raggiunge la data per la quale inizialmente era stata contratta. Ad esempio, una società costituita fino al 31 dicembre 2021 sta per terminare ma non è ancora terminata. Una società contratta fino al 31 dicembre 2020 è terminata.

Raggiungimento dell’oggetto sociale

L’attività per la quale era stata costituita la società è stata terminata e non è più necessaria l’esistenza della società per quella attività economica. Si faccia l’esempio della società costituita per la costruzione di un determinato complesso residenziale. Una volta terminato e vendute tutte le unità immobiliari l’oggetto sociale è raggiunto e la società non ha più ragione di esistere.

Impossibilità di raggiungere l’oggetto sociale

È il caso opposto a quello sopra. La società era stata costituita per la produzione di un innovativo prodotto tecnologico. Dopo qualche anno di progettazione, però, si scopre che questo prodotto è irrealizzabile. La società non ha più ragione di esistere perché l’attività imprenditoriale è inconcludente o irraggiungibile.

Impossibilità di funzionamento

La società non funziona più. Ad esempio, i soci non vanno più d’accordo e quindi l’assemblea non riesce più ad adottare decisioni su nessun argomento, oppure l’unico socio della società muore e gli eredi non pongono in essere gli adempimenti di legge per subentrare nella società.

Il capitale sociale si è ridotto sotto il limite di legge

Ogni società ha un capitale sociale minimo. Se esso si riduce per perdite al di sotto di questo limite significa che essa non ha più liquidità e i mezzi finanziari per continuare lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Altre cause previste dallo Statuto

Lo statuto può prevedere altre cause che determinano lo scioglimento.

Altre cause disposte dalla Legge

Il Codice Civile non esaurisce tutte le cause di scioglimento all’interno dell’art. 2484 c.c., ma prevede in ordine sparso altre cause di scioglimento.

Distinzione delle cause di scioglimento

È necessario distinguere le diverse cause di scioglimento. Quelle sopra elencate devono intendersi come cause di scioglimento aventi caratteristiche fattuali esterne alla volontà dei soci. Esse si verificano e, una volta pubblicizzato l’evento, la società è in stato di scioglimento.

Lo scioglimento della società può tuttavia essere anche determinato dalla volontà dei soci.

Lo scioglimento volontario

Le società di capitali possono sciogliersi per volontà dei soci manifestata in assemblea. Questa decisione pone fine al rapporto sociale prima della scadenza del termine, nonostante l’oggetto sociale probabilmente non sia ancora stato raggiunto.

La delibera di scioglimento è assolutamente discrezionale e non richiede alcuna motivazione; trattandosi di modifica statutaria, dovrà essere assunta col rispetto delle maggioranze e delle formalità prescritte per questo tipo di deliberazioni.

Pubblicità della delibera

La delibera che scioglie la società per volontà dei soci deve essere iscritta nel Registro delle Imprese. Dovendo essere iscritta in detto Registro, essa deve essere ricevuta da un notaio con atto pubblico e poi riprodotta nel libro dei verbali assembleari. La verbalizzazione da parte di un notaio è necessaria quindi per la validità della decisione stessa.

Quando la società è in liquidazione

La società è in liquidazione dal momento in cui la causa viene iscritta nel Registro Imprese. Non c’è nessuna modifica dello Statuto, ma la società, anche nella corrispondenza, dovrà aggiungere accanto alla denominazione le parole “in liquidazione”.

Adempimenti successivi

Si è detto sopra che la chiusura della società è un procedimento costituito da più fasi. Dopo la pubblicità dello scioglimento è necessario nominare uno o più liquidatori. Solitamente la nomina viene fatta all’interno della delibera di scioglimento o con delibera successiva anch’essa iscritta nel Registro delle Imprese. Il liquidatore è quel soggetto che ha il compito di liquidare l’intero patrimonio della società in scioglimento.

Liquidazione della società

Il procedimento di liquidazione si articola in due fasi principali: la prima, costituita dalla conversione in denaro del patrimonio sociale per il pagamento dei creditori; la seconda, costituita dalla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci.

Inderogabilità della liquidazione

Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali ha carattere inderogabile, nel senso che l’assemblea non potrebbe deliberare un modo di liquidare il patrimonio diverso da quello previsto dalla legge. L’inderogabilità dipende dalla finalità della disciplina, posta a tutela dei creditori sociali.

Bilancio di liquidazione

Completata la fase di liquidazione del patrimonio sociale e pagati tutti i creditori, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, nel quale indicano la parte spettante a ciascun socio nella ripartizione dell’attivo. Tale bilancio finale contiene il rendiconto del risultato conseguito in termini di pagamento dei debiti, riscossione dei crediti e spese sostenute e prevede anche il c.d. piano di riparto in base al quale deve essere eseguita la ripartizione del residuo attivo tra i soci.

Il bilancio, sottoscritto dall’unico liquidatore o dai liquidatori se più di uno ed accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto a cui è affidato il controllo contabile, se presenti nella società, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Chiusura della società

Dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione decorre il termine di 90 giorni nel quale i soci possono presentare reclamo in ordine al bilancio stesso, in contraddittorio con i liquidatori. Nel caso in cui siano presentati separatamente più reclami, essi devono essere riuniti e decisi con un unico giudizio, al quale possono intervenire tutti i soci.

Qualora non vengano presentati reclami oppure il bilancio venga approvato espressamente da tutti i soci, è richiesta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che, una volta iscritta, determina il momento nel quale la società si può considerare definitivamente chiusa.

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