Successione internazionale, la legge applicabile e le tasse
- La successione ereditaria internazionale
- La legge applicabile alla successione
- La residenza abituale del defunto
- La scelta davanti al notaio
- Aspetti economici della successione internazionale
- Successione con l’estero: cinque risposte su legge e tasse
La successione ereditaria internazionale
Quando parliamo di successione ereditaria internazionale intendiamo un concetto diverso da quello di testamento internazionale. Quest’ultimo infatti è una forma di testamento particolare, disciplinata da una norma specifica, che consente di redigere proprio il testamento in una forma differente che valga anche per l’estero, a prescindere da elementi di internazionalità che riguardino la successione ereditaria.
La successione ereditaria si apre alla morte della persona di cui si tratta e il luogo di apertura della successione è il luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 456 c.c.). Per capire quale legge si applica a una successione internazionale, come vedremo, conta invece un criterio diverso: la residenza abituale. La successione può essere per legge o per testamento. Nel primo caso si apre secondo le norme di legge quando il defunto non ha fatto testamento.

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La legge applicabile alla successione
La questione della successione internazionale emerge, di norma, quando ci sono alcuni elementi di internazionalità (residenza o cittadinanza): un italiano che vive all’estero, uno straniero che vive in Italia, beni in più Paesi, coniugi sposati all’estero.
In questi casi, infatti, potrebbe cambiare la legge applicabile alla successione, con conseguenti modifiche in ordine all’aspetto economico ma anche relativamente all’individuazione degli eredi che succedono. Per questo motivo, è buona norma parlarne con il Notaio in via preliminare magari per un testamento ma anche qualora non si voglia fare testamento, per una consulenza apposita.
La questione coinvolge sia aspetti fiscali e di conseguenza per la parte aspetti economici, ma anche civilistici e normativi. Questi ultimi coinvolgono quindi gli eredi chiamati a succedere. Sono due piani distinti, regolati da norme diverse: la legge che decide chi eredita non è quella che decide le tasse. I casi più frequenti sono quelli in cui il testatore o soggetto della cui futura successione si tratta sia un cittadino straniero ma abbia contatti di residenza o di lavoro o di famiglia in Italia, oppure un cittadino italiano che vive all’estero.

La residenza abituale del defunto
Il Regolamento Europeo n. 650/2012, che è attualmente la legge di riferimento della questione, stabilisce che alla successione si applica la legge relativa all’ultima residenza abituale del defunto (art. 21), per le successioni di chi è morto dal 17 2015 in poi. Il criterio di riferimento, pertanto, non è la cittadinanza ma la residenza abituale. Si pensi all’ipotesi di un cittadino francese che, pur non essendo cittadino italiano, risiede stabilmente in Italia: alla sua successione si applica di norma la legge italiana, senza bisogno di una scelta. Le imposte, invece, restano fuori dal Regolamento, che non riguarda la materia fiscale (art. 1).
In passato e prima dell’introduzione del Regolamento, il criterio era quello della cittadinanza (art. 46 della legge 218/1995), per cui anche se un soggetto avesse la residenza abituale in Italia, il riferimento per la propria successione era sempre quello della cittadinanza. La modifica è stata legata alla circostanza per cui il luogo dove un soggetto stabilmente risiede è quello in cui realmente vive e stabilisce i propri affetti.
Cosa si intende per residenza abituale?
E’ un concetto più preciso della semplice residenza, ovvero dimora dichiarata di un soggetto. La residenza è abituale quando vi è un profondo e stretto legame con il territorio. Per stabilirla il Regolamento chiede una valutazione complessiva della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento del decesso: da quanto tempo e con quale regolarità viveva in un Paese, per quali motivi, dove erano il lavoro e la famiglia (considerando 23). Il luogo di nascita o la residenza anagrafica, da soli, non sono decisivi; chi si è trasferito all’estero per lavoro ma ha mantenuto un legame stretto e stabile con il Paese d’origine può avere ancora lì la residenza abituale (considerando 24).
La scelta davanti al Notaio
Anche se il criterio è quello della residenza abituale, nulla toglie al testatore che intende decidere l’esito della propria successione di recarsi dal Notaio per effettuare una scelta diversa. Il Regolamento infatti consente a chi fa testamento di scegliere la legge applicabile alla propria successione, ma solo quella di uno Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o della morte (art. 22).
Ad esempio, se un cittadino italiano con una residenza all’estero, intende regolare la propria successione con la legge italiana, può recarsi dal Notaio italiano e fare testamento. Nel testamento pubblico la scelta può essere indicata, tendenzialmente come prima clausola, in modo che all’apertura della successione questa vada regolata secondo la legge italiana. Se ciò non accadesse, infatti, non avendo la residenza abituale in Italia, la legge sarebbe quella straniera.
Il passaporto della successione di Paola
Esempio: Paola, cittadina italiana, vive e lavora a Parigi da dodici anni e ha una casa a Roma, che vuole lasciare ai due figli.
PASSAPORTO SUCCESSORIO
Cittadinanza: italiana
Residenza abituale: Francia
Beni: una casa a Roma
Senza scelta nel testamento
LEGGE FRANCESECon la scelta nel testamento
LEGGE ITALIANALa scelta cambia la legge che decide eredi e quote, non le imposte: per la casa di Roma i figli pagano comunque l’imposta di successione italiana, perché il bene si trova in Italia.
Schema semplificato: non considera le imposte eventualmente dovute in Francia né gli accordi tra i due Stati.
Come può effettuarsi tale scelta?
Una strada è proprio il testamento pubblico. Quest’ultimo, a differenza di quello olografo, ovvero scritto di proprio pugno senza alcuna consulenza, consente di confrontarsi con il Notaio. Con lui si può valutare, anche per chi non è cittadino italiano ma vive in Italia, se una scelta serve davvero: in quel caso la legge italiana si applica già per la residenza abituale, e scegliere la legge del proprio Paese la escluderebbe. La scelta può comunque stare anche in un testamento olografo valido, perché il Regolamento chiede solo che sia fatta in modo espresso in una disposizione a causa di morte o risulti dalle sue clausole.
Prima di redigere le clausole testamentarie con cui si attribuiscono i propri beni, di norma si fa precedere il tutto da una semplice dichiarazione di scelta della legge applicabile alla successione.
Perché è così importante la scelta dal Notaio?
Scegliere una legge applicabile piuttosto che un’altra è rilevante in termini di diritti successori. Se ad esempio per la legge italiana i figli sono legittimari e hanno diritto ad una determinata quota di eredità che non può essere loro tolta, magari per un’altra legislazione tale quota è inferiore. La legge scelta, o in mancanza quella della residenza abituale, regola l’intera successione, compresi i beni che si trovano in altri Paesi (art. 23): chi sono gli eredi, le quote riservate, la divisione.
Aspetti economici della successione internazionale
Applicare la legge italiana ad una successione che presenta elementi di internazionalità è rilevante anche sotto il profilo economico, perché decide le quote di ciascun erede; le tasse, però, seguono regole proprie. Quando si apre una successione ereditaria, infatti, gli eredi devono pagare le imposte di successione e tutte le spese conseguenti. In Italia l’imposta di successione dipende dalla residenza del defunto: se al momento della morte era residente in Italia riguarda tutti i beni, anche quelli all’estero; se non lo era, solo i beni che si trovano in Italia (art. 2 del D.Lgs. 346/1990). Per i beni esteri di un defunto residente, le imposte pagate nell’altro Stato si possono di norma detrarre da quella italiana, nei limiti dell’art. 26 dello stesso decreto. Secondo la legge italiana si può godere di una serie di agevolazioni anche in questa sede, ad esempio se si riceve in successione una casa ed è la propria prima casa si può risparmiare proprio come accade in caso di acquisto.
Per risparmiare occorre essere in possesso di determinati requisiti previsti appunto dalla legge italiana, che riguardano l’erede e la casa e valgono qualunque sia la legge che regola la successione: la scelta fatta nel testamento, di per sé, non le apre né le chiude. Se la cittadinanza è solo “sulla carta” e nella pratica si vive e si lavora in Italia, la legge italiana tendenzialmente si applica già per la residenza abituale; con il notaio si può verificare se serve una scelta nel testamento o se basta lasciare le cose come stanno.
Quando la successione tocca più Paesi dell’Unione, agli eredi può servire anche il certificato successorio europeo, il documento che prova la qualità di erede negli altri Stati membri: in Italia lo rilasciano i notai (art. 32 della legge 161/2014). Paola, nel nostro esempio, può chiedere ai notai della provincia di Roma un preventivo per il testamento pubblico con la scelta della legge italiana, e la richiesta funziona allo stesso modo per Milano o Torino; le prime risposte arrivano di solito in poche ore. Per la dichiarazione di successione della casa di Roma, il calcolatore successione di NotaioFacile stima, per un immobile con rendita catastale di 1.000 euro ereditato da un figlio, un onorario tra 615 e 2.379 euro, IVA inclusa, oltre alle imposte.
Successione con l’estero: cinque risposte su legge e tasse
Uno straniero che vive in Italia può scegliere la legge italiana per la successione?
Se ha in Italia la residenza abituale non ne ha bisogno: la legge italiana si applica già. Il Regolamento UE 650/2012 ammette la scelta solo a favore della legge di uno Stato di cui si ha la cittadinanza, al momento della scelta o della morte (art. 22); scegliendo la legge del proprio Paese, lo straniero escluderebbe quella italiana.
La scelta della legge nel testamento cambia le tasse di successione?
No. Il Regolamento non riguarda la materia fiscale. In Italia l’imposta di successione dipende dalla residenza del defunto: se era residente in Italia riguarda tutti i beni, anche quelli all’estero; se non lo era, solo i beni che si trovano in Italia (art. 2 del D.Lgs. 346/1990).
La scelta della legge si può fare in un testamento olografo?
Sì, se il testamento è valido: il Regolamento chiede che la scelta sia fatta in modo espresso in una disposizione a causa di morte o risulti dalle sue clausole. Il testamento pubblico permette in più di confrontarsi con il notaio sulla formula da usare.
Che cos’è il certificato successorio europeo?
È il documento con cui eredi, legatari ed esecutori testamentari possono far valere la propria qualità e i propri diritti in un altro Stato dell’Unione. In Italia lo rilasciano i notai (art. 32 della legge 161/2014).
Il Regolamento europeo vale anche per le successioni più vecchie?
No: si applica alle successioni delle persone morte dal 17 2015 in poi. Per quelle aperte prima, in Italia valeva di norma la legge della cittadinanza del defunto, secondo l’art. 46 della legge 218/1995.