Il Biotestamento dal Notaio: Un prezioso strumento per tutelarsi

Il testamento biologico, disciplinato nel nostro ordinamento con la L. 22 dicembre 2017, n. 219, è il documento attraverso cui ogni persona può mettere per iscritto le proprie volontà di trattamento sanitario per il caso in cui, in un futuro, si trovasse a non avere più le capacità per farlo. Il testamento biologico, detto anche biotestamento, è previsto in Italia con l’acronimo DAT, che si usa per indicare le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Quando si parla di testamento biologico si fa riferimento, quindi ed in maniera più appropriata, alle DAT.

notaio testamento biologicoTali Disposizioni anticipate consentono a chi le redige di esprimere il proprio consenso o il rifiuto a specifiche cure e terapie, ovvero a determinate scelte mediche, anche ove si tratti di scelte utili per il mantenimento in vita del paziente.

A titolo puramente esemplificativo, si potrebbe esprimere la propria volontà in merito alla nutrizione artificiale, ad una eventuale trasfusione oppure anche alla sedazione profonda (termine scientifico per indicare lo stato di coma).

In caso di redazione del testamento biologico il personale medico ed infermieristico sarà tenuto in ogni caso a rispettare le scelte che il paziente ha espresso all’interno delle DAT. È bene comunque fin da ora precisare che tali Disposizioni possono essere sempre revocate o modificate dal disponente, laddove cambiasse le sue volontà o le volesse integrare con altre importanti decisioni.

Che cosa significa testamento biologico.

Con l’espressione testamento biologico si era soliti indicare un documento con il quale un soggetto, per l’eventualità che venisse ad essere affetto da una malattia allo stadio terminale o da una lesione traumatica cerebrale invalidante e irreversibile e, quindi, in previsione della sua futura incapacità, oltre a prevedere la nomina di un tutore, alla designazione di una persona quale amministratore delle proprie sostanze, dettasse, anche, delle disposizioni inerenti le cure mediche cui intendesse o non intendesse sottoporsi. L’istituto, fino a non poco tempo fa, non era disciplinato dal nostro legislatore. Si riteneva che, anche nel silenzio della legge, il notaio, richiesto del ricevimento di un testamento biologico, potesse, comunque, tranquilamente procedere alla sua redazione. L’unico limite del testamento biologico, giusto o sbagliato che fosse, era l’impossibilità di disporre della c.d. eutanasia.

Il perché del testamento biologico

È da diverso tempo che il tema dell’accanimento terapeutico è oggetto di discussione. Basti pensare al caso Luana Englaro o quello di Piergiorgio Welby. La tematica è delicatissima, ma può sintetizzarsi nel principio di autodeterminazione. Il principio di autodeterminazione non significa suicidio assistito, ma significa poter decidere sulla tipologia di cure a cui ci si vuole sottoporre o meno.

La Costituzione italiana e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea affermano il principio secondo cui nessun trattamento sanitario può essere posto in essere o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa speciale.

Fino al 2018, in Italia mancava una disciplina di settore. Raramente il paziente in stato incosciente poteva decidere sulle cure a cui sottoporsi. Ciò significava che, in assenza di un testamento biologico, la decisione sulle cure veniva presa dai familiari più stretti in concerto con i medici. In questo contesto, il Legislatore ha emanato la Legge sulle D.A.T, acronimo di Disposizioni Anticipate di Trattamento.

L’intervento normativo è stato ritenuto, soprattutto dall’Ordine dei Medici, uno strumento di certificazione delle volontà sanitarie di un paziente, accolto con entusiasmo poiché in grado di comunicare ai medici i trattamenti sanitari desiderati, anche quando il paziente non sia più in grado di esprimere la propria volontà.

Il contenuto delle Disposizioni Anticipate di Trattamento

Mediante le D.A.T, o Testamento Biologico, il Legislatore, con la Legge 219/2017, in vigore dal 31 gennaio 2018, ha permesso a tutte le persone di disporre ed indicare le proprie scelte terapeutiche e, quindi di autodeterminarsi nell’accettare o nel rifiutare, ad esempio, determinati accertamenti diagnostici nonché singoli trattamenti sanitari, in vista di una futura incapacità di scelta.

L’elemento di novità delle D.A.T., rispetto al passato è la possibilità di scegliere se sottoporsi o meno alla nutrizione e all’idratazione artificiale. Il Legislatore, con un forte dibattito parlamentare, ha riconosciuto per la prima volta il diritto di scelta su tale tema, considerando che tale tecnica deve essere ritenuta un trattamento sanitario e, quindi, tema di scelta da parte del paziente.

Differenza tra testamento e biotestamento

Sia il testamento sia il cosiddetto biotestamento possono essere redatti solo da persone maggiorenni che siano capaci di intendere e di volere, possono essere sane o affette da malattia purché essa non ne intacchi la capacità mentale.

Seppure si tratta di una materia molto delicata, è importante capire bene la differenza tra testamento e testamento biologico. Essi infatti hanno momenti di applicazione e contenuto molto diversi. Nel normale testamento vengono inserite le disposizioni per regolare la propria successione, prevedendo i beneficiari dell’eredità e le relative quote, stabilendo come e a chi i propri beni saranno suddivisi quando si avrà cessato di vivere.

Le DAT che costituiscono il testamento biologico contengono invece delle previsioni applicabili quando si sarà ancora in vita ma, nonostante ciò, non si sarà in grado di esprimere il proprio volere. Queste pertanto potrebbero anche non trovare mai applicazione, a differenza del normale testamento, laddove il disponente non si trovi mai durante la sua vita nella situazione di incapacità e di necessità medica. Proprio per questo il testamento biologico risulta un prezioso strumento che dovrebbe essere predisposto nei momenti di lucidità per tutelare sé stessi e la propria volontà nei momenti di difficoltà.

Cosa prevede la legge

La legge 219 del 2017 disciplina in maniera puntuale tutti gli aspetti del testamento biologico: dai soggetti che possono avvalersi di questo strumento fino alla nomina di un soggetto fiduciario.

Chi può fare le DAT?

Le DAT possono essere fatte da chiunque sia maggiorenne, capace di intende e di volere.

Le decisioni contenute nel testamento biologico devono essere prese con consapevolezza. Per la tale motivo, la Legge richiede, altresì, che, prima di disporre del proprio testamento biologico, la persona sia stata correttamente informata dal proprio medico curante sulle eventuali conseguenze delle proprie scelte. Si parla, difatti, di consenso informato. A riprova del ricevimento di ogni informazione necessaria, il medico curante rilascia una apposita attestazione.

Chi applicherà le mie volontà?

Ogni testamento biologico che viene redatto è inserito nella Banca dati delle DAT. Si tratta di un registro nazionale, disciplinato dal Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 ed entrato in vigore da quasi un anno. Tale Banca dati nazionale è sempre accessibile dal medico che ha in cura il paziente, dal disponente e da un eventuale fiduciario nominato. L’accesso permetterà quindi al medico di applicare le volontà espresse nelle DAT. Inoltre, come accennato, all’interno delle Disposizioni anticipate si potrebbe anche provvedere alla nomina di un fiduciario, che avrà sempre accesso alla Banca dati.

Il fiduciario è la persona individuata dal disponente per far applicare le sue volontà e per scegliere al suo posto. Quindi, nel caso in cui il disponente perdesse la capacità di esprimere il proprio volere, sarà il fiduciario a rappresentarlo nei rapporti con il personale sanitario – medici e infermieri - facendo applicare le sue volontà e, ove fosse necessario, sceglierà in luogo del disponente. Si precisa infatti che al fiduciario può essere attribuito l’incarico di assumere le decisioni su cure e terapie in vece del disponente.

Tuttavia la nomina del fiduciario, oltre che eventuale, deve essere accettata dalla persona nominata come tale, la quale deve leggere con attenzione in contenuto delle DAT e, se vuole, deve firmare un apposito atto di accettazione di tale incarico, da allegare al testamento biologico.

Laddove quindi si volesse scrivere il proprio biotestamento sarebbe opportuno approfondire tramite un Notaio le proprie conoscenze in merito, in quanto ci si potrebbe facilmente confondere sul contenuto ammesso e sui requisiti di forma, non solo delle DAT ma anche dell’atto di accettazione di un eventuale fiduciario.

Come si scrivono le DAT

La normativa in materia di Disposizioni Anticipate di Trattamento prevede che queste possano essere disposte in vari modi, che sono:

  • Per atto di Notaio, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
  • Per scrittura privata, consegnata di persona all’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza oppure presso la struttura sanitaria.

È necessario però approfondire una questione importante: caso in cui si esprimessero le proprie volontà delle DAT nella forma della scrittura privata, senza rivolgersi al Notaio, potrebbero sorgere delle rilevanti problematiche. In tal caso, infatti, la mancanza di controlli sulla capacità di intendere e di volere del disponente nel momento in cui ha scritto le DAT e l’impossibilità di affermare con assoluta certezza che lo scrivente fosse stato correttamente informato sui trattamenti medici di cui ha disposto, potrebbero minare la validità del documento. Infatti, oltre ad essere prevista la capacità di intendere e di volere, la legge n. 219 del 2017 ha stabilito l’importante principio del consenso informato, secondo cui per poter esprimere il proprio volere nell’ambito delle cure e dei trattamenti è sempre necessario che ci sia stata una chiara e completa informazione sulle varie possibilità di trattamento e sulle relative conseguenze.

Per tali motivi è sempre consigliabile rivolgersi ad un Notaio, egli è l’unica figura professionale che è stata individuata dalla legge, la quale possa accertare e garantire:

  • la veridicità della data apposta al documento;
  • che sia stato rispettato il principio del consenso informato, attraverso una adeguata informazione medica;
  • che il contenuto del biotestamento provenga direttamente dal disponente;
  • che quest’ultimo sia pienamente capace di intendere e di volere nel momento in cui redige le sue disposizioni.

L’intervento del Notaio garantirà la validità del documento e del suo contenuto, assumendo pubblica fede in quanto atto notarile. Pertanto sarebbe sempre opportuno essere assistiti da un professionista competente per questioni così importanti e decisive per la propria vita.

Dove fare le DAT?

Le DAT possono essere manifestate in diverse forme. Possono essere ricevute da un notaio con un atto pubblico oppure attraverso una scrittura privata autenticata. In questo caso, essendo il testamento biologico conservato dal notaio, la persona interessata può chiedere il rilascio di più copie conformi all’originale.

Le possibilità non si esauriscono, però, con il solo atto redatto dal notaio. La persona interessata può anche scrivere di persona il proprio testamento biologico e successivamente consegnarlo all’Ufficiale dello Stato Civile del proprio Comune di residenza.

Qualora la persona interessata non possa sottoscrivere il proprio testamento biologico, l’unica soluzione possibile è ricorrere all’atto notarile che sarà ricevuto con l’assistenza di due testimoni.

Quali sono gli adempimenti preliminari?

La legge richiede, a pena di invalidità del testamento biologico, che la persona sia correttamente informata sulle conseguenze delle scelte che andrà a fare all’interno del testamento biologico.

Si tratta di un colloquio con il proprio medico curante, il quale rilascerà un’attestazione che il paziente risulta essere stato correttamente informato.

Nomina di un fiduciario

La legge prevede che per l’esatta esecuzione delle Disposizioni anticipate di trattamento possa essere nominata anche una persona fiduciaria. La persona nominata non deve essere necessariamente presente durante la redazione del testamento biologico e non deve necessariamente accettare l’incarico. Va da sé che la delicatezza della materia consiglierebbe, comunque, la sua partecipazione.

I compiti del fiduciario sono i più vari e non necessariamente devono essere tutti affidati al fiduciario o ai fiduciari. Sì, la legge non contempla la nomina di più fiduciari ma nulla toglie che la volontà del disponente possa farlo, anche in subordine l’uno all’altro nel caso di rinuncia di alcuni.

Il fiduciario può essere nominato per:

  • interagire con il personale sanitario affinché la volontà redatta nel testamento biologico sia puntualmente eseguita;
  • ricevere le informazioni sullo stato di salute del paziente fiduciante;
  • decidere unitamente al personale sanitario quale trattamento sanitario eseguire sul fiduciante.

Il ruolo del fiduciario, anche se eventuale, è da considerarsi fondamentale in tutte quelle occasioni in cui il paziente non possa più esprimere la propria volontà e nel testamento biologico non vi sia una volontà precisa, ma solo la determinazione di una linea guida che dovrà essere seguita: ad esempio il rifiuto all’accanimento terapeutico nel caso fosse inutile.

Revoca del Testamento biologico o di singole disposizioni

Il testamento è sempre revocabile. È possibile revocare l’intero testamento biologico o singole disposizioni. Nel primo caso il testamento biologico viene reso totalmente inefficace, nel secondo esso viene modificato e quindi, reso parzialmente inefficace.

È altresì possibile revocare, nel caso di nomina, il solo fiduciario, nonché nominarlo con atto successivo, se inizialmente non nominato. Nel caso di revoca o nuova nomina di fiduciario, il testamento biologico originario non perde efficacia, ma viene solo integrato da una diversa volontà.

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Il legislatore ha creato anche un registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento. Il pubblico ufficiale che riceve il testamento biologico deve inserire, almeno, l’annotazione che quella determinata persona ha disposto sui trattamenti sanitari a cui vuole o non vuole essere sottoposta. In caso di necessità, il medico curante potrà verificare, accedendo al registro, se la persona abbia disposto o meno con un Testamento Biologico.

Il ruolo del notaio

Nel caso di testamento biologico il notaio non ha un ruolo necessario. È anche vero che, ancor prima che fosse introdotta la Legge sulle DAT, il notariato aveva studiato e reso possibile disporre per mezzo di un testamento biologico.

Inoltre, attraverso l’opera di adeguamento della volontà da parte del notaio, la persona può anche designare un amministratore di sostegno nel caso di incapacità futura, opzione che la scrittura privata consegnata in Comune non contempla.

Insomma, andare dal notaio, anche in questa occasione è sinonimo di sicurezza e certezza del diritto, oltre che di scelta consapevole. Un modo, anche, per evitare che vi sia contrasto tra la volontà del disponente e l’interpretazione del medico curante. In caso di contrasto è, infatti, necessario adire il Giudice tutelate.

Costi

La legge ha previsto l’esenzione da qualsiasi imposta, tassa o altri diritti notarili. Sarà dovuto quindi il solo onorario notarile per la prestazione professionale.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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