Facoltà e limiti in tema di imputazione delle liberalità e loro dispensa

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Che cos’è l’imputazione?

L’art. 564, 2° comma del Codice Civile stabilisce che il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie debba imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti.

In altri termini, deve presumersi che le donazioni fatte e i legati disposti dal de cuius a favore di chi agisce in riduzione siano soltanto delle anticipazioni sulla quota legittima. È il caso più comune: il padre che in vita dona la casa a un figlio, di regola, gli sta anticipando la sua parte, non aggiungendola.

In tal modo, chi si considera leso nei propri diritti ereditari non sarà effettivamente leso se il valore delle liberalità riesce a colmare il valore che gli spetterebbe a titolo di eredità.

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Cosa si intende per azione di riduzione?

L’azione di riduzione è quel mezzo specifico che il legislatore concede al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l’inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni o dei legati che hanno leso i suoi diritti intangibili alla quota di legittima.

La funzione dell’azione di riduzione è, quindi, di permettere al legittimario, che non ha ricevuto nulla o che ha ricevuto meno di quanto gli spettasse per legge, di conseguire una quota di eredità di valore corrispondente alla riserva o, rispettivamente, di ottenere un’integrazione della quota di eredità già attribuitagli, per legge o per testamento, in modo che il suo valore raggiunga quello della riserva. Tale funzione si realizza con una sentenza di accertamento costitutivo che conclude il giudizio di riduzione. Per agire contro donatari o legatari che non sono coeredi, il legittimario deve avere accettato l’eredità con beneficio di inventario (art. 564, 1° comma); la condizione non vale per chi è stato del tutto escluso dal testamento, come il figlio diseredato.

La dispensa da imputazione delle donazioni e dei legati

Qual è l’oggetto dell’imputazione?

Il legittimario deve imputare tutte le donazioni ricevute in vita in suo favore nonché i legati e tutto quanto abbia ricevuto per successione, vale a dire anche i beni che abbia conseguito in qualitàà di erede. Chi succede per rappresentazione, ad esempio il nipote al posto del genitore premorto, deve imputare anche le donazioni e i legati ricevuti da quest’ultimo, salvo espressa dispensa (3° comma).

La dispensa dall’imputazione delle liberalità

L’art. 564, 2° comma del Codice Civile dispone che il legittimario, cioè quel soggetto che per legge deve ereditare necessariamente, può essere dispensato dall’imputazione delle donazioni o dai legati disposti in suo favore.

In tal modo ,egli consegue le donazioni e i legati (i quali andranno a gravare sulla disponibile) e in più può chiedere quanto di sua spettanza a titolo di legittima in maniera intera. Si discute, però, se la dispensa sia un atto autonomo oppure una clausola accessoria alla donazione o al legato.

Se si considera la dispensa come negozio autonomo, ciò comporta che essa possa essere contenuta nello stesso atto di donazione o in un atto successivo; allo stesso modo, la dispensa può essere contenuta nello stesso testamento che prevede il legato od anche in un testamento successivo. Se, invece ,è clausola accessoria, può essere contenuta solo all’interno della donazione o del testamento con il quale si dispone il legato. La Cassazione, con la sentenza 3352/2024, ha aderito alla prima lettura.

Dispensa da imputazione e dispensa da collazione non sono la stessa cosa

Dispensa da imputazione (art. 564)

Riguarda il calcolo della legittima. Il dono non si scala dalla quota riservata al figlio, ma pesa sulla disponibile. Vale solo per i legittimari e deve essere espressa.

Dispensa da collazione (art. 737)

Riguarda la divisione tra coniuge e discendenti. Il dono non rientra nella massa da dividere. Può risultare anche da comportamenti, ma opera solo nei limiti della disponibile.

Le due dispense sono indipendenti: chi vuole entrambe deve dirlo. Dispensare dalla collazione non esonera dall’imputazione, e viceversa. Allo stesso modo non basta scrivere nell’atto che la donazione è fatta «sulla disponibile»: per la dispensa da imputazione la volontà deve essere inequivoca.

Come si fa la dispensa

La dispensa deve essere espressamente disposta a favore del beneficiario. Deve cioè risultare da una manifestazione diretta di volontà e non è perciò consentita una dispensa tacita o a mezzo di fatti concludenti.

Non occorrono forma sacramentali. È essenziale che risulti chiara la volontà in tal senso.

La dispensa da imputazione, secondo la prassi notarile prevalente, può essere contenuta nella stessa donazione, in un atto notarile successivo o all’interno di un testamento, qualsiasi forma esso abbia, anche se il testamento pubblico toglie ogni dubbio sulla formula usata.

Qualora la dispensa venga disposta con atto tra vivi successivo alla donazione, deve sempre rivestire la forma della donazione, cioè atto pubblico alla presenza dei testimoni, perché si tratta di una liberalitàà ulteriore.

Effetti della dispensa

Per effetto della dispensa dall’imputazione che accompagni un atto liberale (donazione o legato), si accresce la porzione di beni ereditari ai quali il legittimario ha diritto, consentendogli di chiedere la riduzione di disposizioni che, altrimenti, non sarebbero riducibili.

In altri termini, il lascito effettuato in favore del legittimario con dispensa dall’imputazione non è da intendersi come parte della quota di legittima, ma come quota ulteriore e aggiuntiva ai diritti ad esso spettante.

Limiti all’efficacia della dispensa

L’art. 564, 4° comma, del Codice Civile stabilisce che la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori, cioè i beneficiari di una donazione avvenuta prima della donazione contenente la dispensa. In altri termini, se il de cuius ha già effettuato donazioni, facendole gravare sulla porzione disponibile (quindi a favore di estranei o a favore di altri legittimari a loro volta dispensati dall’imputazione), egli può sì disporre donazioni o legati a favore del legittimario, dispensandolo dall’imputazione, ma questa dispensa ha effetto solo nei limiti in cui esista ancora una quota disponibile residua, cioè quella parte di quota ereditaria che il testatore ha facoltà di disporre liberamente, non dovendo tenere conto dei diritti dei legittimari. Se il dono dispensato supera la disponibile, per l’eccedenza gli altri legittimari possono chiederne la riduzione, oppure accordarsi con un atto di reintegrazione della legittima.

In particolare, in caso di legato a favore del legittimario con dispensa dall’imputazione la norma salvaguarda tutti i donatari precedenti, perché ovviamente le donazioni sono fatte mentre il de cuius era ancora in vita e quindi in un momento necessariamente anteriore a quello in cui il legato ha acquistato efficacia.

È possibile cambiare idea sulla dispensa?

La dispensa da imputazione ha efficacia con l’apertura della successione. Infatti, è un negozio che permette ad un legittimario di ricevere beni in misura maggiore a quella ad esso spettante. Come la maggior parte dei negozi che hanno effetto con l’apertura della successione, può essere revocata.

Per la dispensa contenuta in un testamento il punto è pacifico: basta un testamento successivo. Per quella inserita in un atto di donazione, in passato si riteneva necessario il consenso anche del donatario, con un atto di mutuo dissenso; la Cassazione (sentenza 3352/2024) ha invece ammesso che il donante la revochi da solo con un testamento successivo, purché la revoca sia espressa e risulti con certezza dal testo: non basta che il nuovo testamento contenga disposizioni diverse. Resta aperto, in dottrina, il discorso sulla dispensa da collazione, che la stessa sentenza continua a considerare una clausola del contratto. In ogni caso, è sempre consigliabile richiedere un parere al notaio, anche attraverso il preventivo gratuito di questa piattaforma.

Due dubbi frequenti

Ho donato la casa a un figlio, l’altro figlio potrà pretendere qualcosa? Senza dispensa, la casa si considera un anticipo: alla morte il figlio donatario la imputa alla sua quota e l’altro prende dal resto. Con la dispensa, la casa pesa sulla disponibile e il donatario conserva per intero la legittima; se la casa vale più della disponibile, l’altro figlio può chiedere la riduzione dell’eccedenza.

La dispensa si può mettere anche in un testamento olografo? Sì, in qualsiasi forma di testamento, purché sia scritta in modo chiaro e riferita a una donazione o a un legato precisi. Una frase vaga rischia di non valere come dispensa.