Facoltà e limiti in tema di imputazione delle liberalità e loro dispensa

Che cos’è l’imputazione?

La dispensa da imputazione delle donazioni e dei legatiL’art. 564, 2° comma del Codice Civile stabilisce che il legittimario che domanda la riduzione di donazioni o disposizioni testamentarie debba imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti.

In altri termini, deve presumersi che le donazioni fatte e i legati disposti dal de cuius a favore di chi agisce in riduzione siano soltanto delle anticipazioni sulla quota legittima.

In tal modo, chi si considera leso nei propri diritti ereditari non sarà effettivamente leso se il valore delle liberalità riesce a colmare il valore che gli spetterebbe a titolo di eredità.

Cosa si intende per azione di riduzione?

L’azione di riduzione è quel mezzo specifico che il legislatore concede al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l’inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni o dei legati che hanno leso i suoi diritti intangibili alla quota di legittima.

La funzione dell’azione di riduzione è, quindi, di permettere al legittimario, che non ha ricevuto nulla o che ha ricevuto meno di quanto gli spettasse per legge, di conseguire una quota di eredità di valore corrispondente alla riserva o, rispettivamente, di ottenere un’integrazione della quota di eredità già attribuitagli, per legge o per testamento, in modo che il suo valore raggiunga quello della riserva. Tale funzione si realizza con una sentenza di accertamento costitutivo che conclude il giudizio di riduzione.

Qual è l’oggetto dell’imputazione?

Il legittimario deve imputare tutte le donazioni ricevute in vita in suo favore nonché i legati e tutto quanto abbia ricevuto per successione, vale a dire anche i beni che abbia conseguito in qualitàà di erede.

La dispensa dall’imputazione delle liberalità

L’art. 564, 2° comma del Codice Civile dispone che il legittimario - cioè quel soggetto che per legge deve ereditare necessariamente -  può essere dispensato dall’imputazione delle donazioni o dai legati disposti in suo favore.

In tal modo ,egli consegue le donazioni e i legati (i quali andranno a gravare sulla disponibile) e in più può chiedere quanto di sua spettanza a titolo di legittima in maniera intera. Si discute, però, se la dispensa sia un atto autonomo oppure una clausola accessoria alla donazione o al legato.

Se si considera la dispensa come negozio autonomo, ciò comporta che essa possa essere contenuta nello stesso atto di donazione o in un atto successivo; allo stesso modo, la dispensa può essere contenuta nello stesso testamento che prevede il legato od anche in un testamento successivo. Se, invece ,è clausola accessoria, può essere contenuta solo all’interno della donazione o del testamento con il quale si dispone il legato.

Come si fa la dispensa

La dispensa deve essere espressamente disposta a favore del beneficiario. Deve cioè risultare da una manifestazione diretta di volontà e non è perciò consentita una dispensa tacita o a mezzo di fatti concludenti.

Non occorrono forma sacramentali. È essenziale che risulti chiara la volontà in tal senso.

La dispensa da collazione, secondo la prassi notarile prevalente, può essere contenuta nella stessa donazione, in un atto notarile successivo o all’interno di un testamento, qualsiasi forma esso abbia.

Qualora la dispensa venga disposta con atto tra vivi successivo alla donazione, deve sempre rivestire la forma della donazione, cioè atto pubblico alla presenza dei testimoni, perché si tratta di una liberalitàà ulteriore.

Effetti della dispensa

Per effetto della dispensa dall’imputazione che accompagni un atto liberale (donazione o legato), si accresce la porzione di beni ereditari ai quali il legittimario ha diritto, consentendogli di chiedere la riduzione di disposizioni che, altrimenti, non sarebbero riducibili.

In altri termini, il lascito effettuato in favore del legittimario con dispensa dall’imputazione non è da intendersi come parte della quota di legittima, ma come quota ulteriore e aggiuntiva ai diritti ad esso spettante.

Limiti all’efficacia della dispensa

L’art. 564, 4° comma, del Codice Civile stabilisce che la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori- cioè i beneficiari di una donazione avvenuta prima della donazione contenente la dispensa. In altri termini, se il de cuius ha già effettuato donazioni, facendole gravare sulla porzione disponibile (quindi a favore di estranei o a favore di altri legittimari a loro volta dispensati dall’imputazione), egli può sì disporre donazioni o legati a favore del legittimario, dispensandolo dall’imputazione, ma questa dispensa ha effetto solo nei limiti in cui esista ancora una quota disponibile residua, cioè quella parte di quota ereditaria che il testatore ha facoltà di disporre liberamente, non dovendo tenere conto dei diritti dei legittimari.

In particolare, in caso di legato a favore del legittimario con dispensa dall’imputazione la norma salvaguarda tutti i donatari precedenti, perché ovviamente le donazioni sono fatte mentre il de cuius era ancora in vita e quindi in un momento necessariamente anteriore a quello in cui il legato ha acquistato efficacia.

È possibile cambiare idea sulla dispensa?

La dispensa da imputazione ha efficacia con l’apertura della successione. Infatti, è un negozio che permette ad un legittimario di ricevere beni in misura maggiore a quella ad esso spettante. Come la maggior parte dei negozi che hanno effetto con l’apertura della successione, può essere revocata.

Sembrerebbe però che, qualora la dispensa fosse contenuta in un atto di donazione, essa non possa essere revocata unilateralmente dal donante, ma per evitare che essa abbia efficacia sarebbe necessario un atto di mutuo dissenso, con il quale la parte donataria e la parte donante decidono di comune accordo di risolvere gli effetti della dispensa. In ogni caso, è sempre consigliabile richiedere un parere al notaio anche attraverso questa piattaforma.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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