Collazione delle donazioni e dispensa

Che cos’è la collazione

Collazione delle donazioni e dispensaLa collazione è l’atto con il quale determinati soggetti, che hanno accettato l’eredità, conferiscono alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dal defunto.

L’istituto della collazione sembrerebbe esistere in quanto il de cuius donerebbe con la sottintesa intenzione di anticipare al futuro erede tutto o parte della sua eredità.

Pertanto, all’atto di successione il bene ricevuto in donazione dovrà essere considerato come un acconto, se non addirittura come il saldo, della sua quota ereditaria. In questo modo, l’istituto della collazione assolve il compito di rimuovere la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra i coeredi e ristabilirebbe la situazione di uguaglianza tra i coeredi.

Qual è il senso della collazione?

La collazione è stata prevista dal legislatore proprio per cercare di garantire un’equità tra i soggetti che vengono alla successione. Può, infatti, accadere che il soggetto defunto abbia effettuato delle donazioni in vita dal notaio per atto pubblico, abbia quindi già beneficiato determinati soggetti con delle attribuzioni a titolo gratuito. Non sarebbe, quindi, giusto creare delle sproporzioni tra i diversi soggetti che già hanno potuto beneficiare della generosità del soggetto defunto.

Per evitare delle disparità di trattamento tra determinati soggetti, è stata prevista la collazione, come atto preventivo alla divisione. Secondo alcuni nasce da una prassi sociale e morale all’interno di determinate famiglie. È un istituto non presente solo in Italia, ma condiviso seppur con delle sfumature, anche da altri paesi appartenenti all’Unione europea.

Con la collazione, quindi, prima di procedere alla divisione si dovrebbero trovare tutti in una posizione apparentemente paritaria.

Quando si devono collazionare le donazioni

La collazione è un atto notarile che precede la divisione ereditaria. I soggetti che sono tenuti alla collazione dichiarano di imputare alla massa da dividere anche le donazioni precedentemente conseguite, al fine di aumentare la massa da dividere. La collazione può essere per imputazione o in natura

Collazione per imputazione

La collazione per imputazione si attua in due fasi: dapprima con l’addebito del valore del bene donato a carico della quota spettante all’erede donatario in sede di divisione, poi con il prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli altri eredi non donatari, avente ad oggetto, per quanto possibile, beni della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.

Collazione in natura

La collazione in natura si effettua attraverso un atto di conferimento che ha la struttura di un negozio traslativo. L’atto è unilaterale, recettizio, irrevocabile e deve essere trascritto come tutti i contratti che abbiano ad oggetto diritti su beni immobili

Come avviene la collazione in natura

A seconda di quali siano i beni oggetto di collazione, differente sarà il valore da considerare in caso di divisione dei beni dal notaio.

Collazione dei beni mobili

Può accadere che il donante abbia donato dei beni mobili, in particolare delle cose consumabili, ossia cose che si deteriorano e consumano con il passare del tempo. Naturalmente il valore da considerare non può essere quello al momento della donazione. Il valore che va considerato è quello che avrebbero avuto le cose secondo il prezzo corrente risultante da listini, mercuriali etc. al momento dell’apertura della successione, ossia della morte del donante.

Cosa accade se il bene donato non esiste più?

Nel caso in cui il bene oggetto di donazione sia perito con lo scorrere del tempo nulla sarà conferito, in quanto il bene non è più esistente.

La collazione dell’azienda ricevuta per donazione

Come stabilito anche dal codice civile, l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Naturalmente la natura dei beni può essere differente. Si pensi ai macchinari che costituiscono beni mobili e ai fabbricati in cui viene svolta l’attività che costituiscono beni immobili. L’azienda viene considerata nella sua unità, in virtù dello scopo che essa intende raggiungere.

Ci si chiede, ai fini della collazione, come ci si debba comportare. Si ritiene che l’azienda, essendo composta da beni di natura differente, non può essere oggetto di un unico fenomeno di collazione, ma a seconda della tipologia del bene, sarà utilizzata la sua specifica modalità prima della divisione per atto pubblico dal notaio.

Chi è obbligato a collazionare le donazioni?

I presupposti per far sorgere l’obbligo di collazione sono:

-    rivestire la qualità di donatario, cioè aver ricevuto in donazione un bene dal de cuius;

-    rivestire la qualità di discendente (legittimo, naturale o adottivo) o di coniuge del de cuius;

-    rivestire la qualità di coerede, legittimo o testamentario del de cuius che fece la donazione quando ancora in vita;

-    l’esistenza di un relictum da dividere, cioè di beni che compongano l’eredità andata in comunione tra gli eredi. Secondo alcuni quest’ultimo presupposto non sarebbe necessario, formandosi una comunione sulle donazioni collazionate.

Chi rientra tra i discendenti

Nella categoria dei discendenti rientrano senza ombra di dubbio i figli. Tra gli stessi vi è piena equiparazione, a seguito della riforma sulla filiazione, che elimina qualsiasi differenza tra i figli nati durante il matrimonio e al di fuori del matrimonio.

L’inserimento del coniuge del de cuius defunto tra i soggetti che sono obbligati alla collazione, ha determinato nell’ambito della riforma del diritto di famiglia anche l’abolizione del divieto delle donazioni tra i coniugi.

Cosa si intende per coerede

Quando si parla di coeredi, si intendono gli eredi veri e propri, ossia coloro che hanno accettato l’eredità in maniera espressa o tacita. È escluso dall’obbligo della collazione colui che non ha voluto o potuto accettare l’eredità dal notaio.

Come rendere stabili nel tempo le donazioni

Uno strumento utilizzabile dal donante per rendere stabili le donazioni ed evitare che il donatario coerede debba collazionare il bene donato dopo la morte del donante è la dispensa da collazione.

Quali sono le donazioni soggette a collazione

Non tutte le donazioni stipulato per atto pubblico dal notaio sono soggette a collazione. È opportuno analizzare quali sono quelle per cui è previsto l’obbligo di collazione prima di procedere alla divisione per atto pubblico notarile.

Le donazioni che comportano un trasferimento

Sono oggetto di collazione le donazioni che comportano un trasferimento di diritti su beni. Si pensi al caso in cui venga donato il diritto di proprietà su una casa.

Cosa si intende per donazioni indirette

Anche le donazioni cosiddette indirette sono soggette a collazione. Per donazioni indirette si intendono tutte quelle donazioni che mediante un unico contratto realizzano un duplice risultato. Uno di questi è proprio la liberalità in favore di un altro soggetto. Si pensi al caso del contratto a favore del terzo che si realizza ad esempio quando i genitori decidono di acquistare casa a un figlio e pur pagando il prezzo deviano gli effetti dell’acquisto in favore del figlio. Altro esempio può essere quando l’acquisto lo fa direttamente il figlio davanti al notaio, ma sono i genitori che intervengono in atto solo per pagare il prezzo.

Donazioni non soggette a collazione

Non tutte le donazioni possono essere oggetto di collazione. Infatti la legge esclude alcuni specifici casi. Analizziamo alcuni esempi.

Le spese per il mantenimento

Non costituiscono donazioni oggetto di collazione le spese che sono state effettuate in vita da parte del donante per il mantenimento o per l’educazione, oppure quelle che sono state sostenute per la cura di una malattia, oppure le spese per le nozze.

Per quanto riguarda le spese per l’istruzione artistica o professionale possono essere oggetto di collazione solo se particolarmente ingenti, in quanto abbiano superato la misura ordinaria in virtù anche della condizione economica del defunto.

I servigi resi in vita non soggetti a collazione

Non sono soggette a collazione quegli atti gratuiti effettuati in vita dal donante per i servizi resi. Questa categoria è molto complessa in quanto i confini non sono chiari e nitidi e bisogna fare molta attenzione. Affidarsi alla consulenza del notaio è la soluzione più saggia.

Cosa accade se ci sono dei soggetti tenuti alla collazione e altri no

Può accadere che prima di procedere alla divisione ci si renda conto che vi sono dei soggetti tenuti alla collazione come per legge e altri che non tenuti alla collazione (fratelli, ascendenti, etc). Per poter dividere il patrimonio la prassi prevede di svolgere la divisione in due differenti tempi. In un primo momento si farà la divisione senza collazione per comprendere quali siano le quote degli estranei alla collazione, in un secondo momento sul restante patrimonio, aumentato delle donazioni, che hanno ricevuto in vita, si procederà con la divisione tra i soggetti che sono tenuti alla collazione.

Che cos’è la dispensa da donazione?

La dispensa della collazione è quel negozio giuridico con il quale il donante esonera il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dallo stesso donante dopo la sua morte.

È, quindi, un negozio a causa di morte in quanto esplica i suoi effetti soltanto dopo la morte del testatore, incidendo sull’assetto successorio e patrimoniale dei coeredi discendenti.

Come si fa la dispensa da collazione?

Piuttosto che parlare di come si faccia la dispensa da collazione, è meglio chiarire in quali atti sia possibile inserire la dispensa da collazione.

La dispensa contenuta nell’atto di donazione

La dispensa è normalmente contenuta nello stesso atto di donazione. Qualora si volesse revocare questo ulteriore vantaggio sembrerebbe essere necessario un atto contrario avente la forma della donazione con la partecipazione necessaria di chi ha ricevuto la donazione.

La dispensa per testamento

La dispensa, oltre ad essere prevista nella stessa donazione, potrà essere contenuta anche in un testamento, solitamente posteriore alla donazione, ma nulla vieta che esso sia precedente (esempio: “dispenso mio figlio dal conferire tutte le donazioni che gli farò”). Si tratta di una disposizione testamentaria a carattere patrimoniale, e, come tale, revocabile in ogni momento .

La dispensa contenuta in un atto tra vivi successivo

La dispensa posteriore contenuta in un atto tra vivi è possibile. Potrebbe tuttavia capitare che il notaio che riceve l’atto richieda che debbano partecipare tutti i contraenti della precedente donazione rispettando la forma propria del negozio della donazione.

Per alcuni, invece, la donazione contenuta in un atto successivo può essere disposta con la sola presenza del donante.

Quali sono gli effetti della collazione?

La dispensa dalla collazione tende ad escludere che il bene donato debba essere ricompreso nella massa ereditaria.

In questo modo si cerca di limitare il più possibile che chi abbia ricevuto il bene donato debba rimetterlo in comunione con gli altri eredi, soprattutto se si tratta di bene immobile.

Limiti alla possibilità di dispensare la collazione

Ai sensi del 2° comma dell’art. 737 del Codice Civile la dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile, cioè la quota ereditaria che il testatore può liberamente attribuire a terzi.

In altri termini, se la dispensa comporta lesione della legittima (la quota che spetta di diritto a determinati familiari) degli altri coeredi, il donatario sarà tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile. Se, nonostante la collazione della donazione, la lesione dovesse persistere, il legittimario leso potrà agire anche in riduzione

Chi può aiutare a vederci più chiaro

Sicuramente, il miglior aiuto per avere idee più chiare è il notaio. La professionalità e l’imparzialità del notaio possono aiutare a comprendere gli effetti della collazione e della sua eventuale dispensa su un atto di donazione che si abbia il desiderio di effettuare, consigliando anche i passi successivi che potrebbe determinare una sistemazione patrimoniale definitiva e il più stabile possibile all’interno del nucleo familiare più stretto, nel rispetto dei limiti di legge.

Condividi questo articolo

Condividi questo articolo

Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
richiesta preventivo notaio online
Potrebbe interessarti:
richiesta al notaio