Trasferimento Immobili Notaio: Atto di Compravendita ad uso residenziale e commerciale
- Trasferimento immobili residenziali - studio notarile
- Trasferimenti immobiliari: gli atti di compravendita
- Trasferimenti immobiliari: l’acquisto della prima casa
- Trasferimenti immobiliari e mutuo
Il trasferimento di un immobile può essere riferito sia a beni immobili residenziali sia a beni immobili commerciali. Per meglio comprendere questa divisione di seguito riporteremo una lista esclusivamente a titolo esemplificativo (verificare caso per caso e chiedere informazioni al notaio in merito). Esistono differenti metodologie per trasferire la proprietà di un bene immobile e per valutare quale è più affine alle proprie esigenze il suggerimento è quello di chiedere una consulenza al notaio. video
TRASFERIMENTO IMMOBILI RESIDENZIALI - STUDIO NOTARILE
Di seguito riportiamo un elenco degli immobili classificati come residenziali:
Gruppo A - Abitazioni e uffici
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
- A/8 Abitazioni in ville
- A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici
Di seguito riportiamo un elenco degli immobili che non vengono classificati come residenziali:
A/10 Uffici e studi privati
Gruppo C - Immobili commerciali e pertinenze
- C/1 Negozi e botteghe
- C/2 Magazzini e locali di deposito
- C/3 Laboratori per arti e mestieri
- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
- C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
- C/7 Tettoie chiuse od aperte
Gruppo D - Immobili a destinazione speciale
- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole
- D/11 Scuole e laboratori scientifici privati
- D/12 Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari
Gruppo E - Immobili a destinazione particolare
- E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
- E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
- E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
- E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
- E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
- E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E
Gruppo F - Entità urbane
- F/1 Aree urbane
- F/2 Unità collabenti
- F/3 Unità in corso di costruzione
- F/4 Unità in corso di definizione
- F/5 Lastrici solari
Gruppo T - Terreni
- T Terreni agricoli
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Trasferimenti immobiliari: gli atti di compravendita
Come prima cosa è bene chiarire che i trasferimenti immobiliari, qualsiasi ne sia l'oggetto, richiedono un atto notarile. Quando un terreno o una proprietà immobiliare devono passare dalle mani di uno o più proprietari a soggetti nuovi, è necessario che il Notaio stili uno specifico atto in cui l’oggetto di compravendita sia determinato in modo molto preciso, così come gli accordi per la sua vendita e le generalità del venditore e del compratore (o dei venditori e dei compratori se si tratta di più parti). Questo atto, una volta debitamente registrato a cura del Notaio, sancirà l’effettivo passaggio del bene oggetto di compravendita da una proprietà all’altra.
Negli ultimi anni, anche grazie a un grande lavoro di aggiornamento dei catasti, sussiste una maggiore attenzione anche alla regolarità catastale degli immobili: se sulle nuove costruzioni non si riscontrano – o non si dovrebbero riscontrare – grosse problematiche, spesso altrettanto non può dirsi delle vecchie costruzioni, realizzate e modificate nel corso di decenni se non addirittura di secoli e in cui frazionamenti, passaggi di proprietà e accatastamenti non sono sempre chiarissimi. In questi casi potrebbe essere necessario rivolgersi a un perito, a un geometra o a un architetto o comunque a un professionista che ci aiuti a verificare la situazione dell’immobile e a regolamentare eventuali situazioni non chiare prima di mettere in vendita l’abitazione.
Trasferimenti immobiliari: l’acquisto della prima casa
Tra i diversi trasferimenti immobiliari riveste una certa importanza anche dal punto di vista sociale l’acquisto della prima casa. L’Italia è ancora oggi tradizionalmente legata all’abitazione come concetto di proprietà e questa può rappresentare sicurezza e ricchezza in mano alle famiglie, che possono così contare su una certa solidità.
Anche in virtù di questa mentalità, il legislatore ha previsto delle agevolazioni fiscali importanti per l’acquisto della prima casa, rendendola così un investimento molto più accessibile per le famiglie. In particolare l’agevolazione sull’IVA (che va pagata in caso di acquisto di un’abitazione da impresa di costruzioni che abbia finito i lavori di costruzione o ristrutturazione da meno di cinque anni) o sull’Imposta di registro (che va pagata in caso di acquisto dell’abitazione da privato o da impresa di costruzioni che abbia finito i lavori di costruzione o ristrutturazione da più di cinque anni) possono fare una differenza anche di migliaia di euro sul conto finale.
Come si accennava più sopra, nei trasferimenti immobiliari è necessario l’intervento di un Notaio: egli svolge le verifiche del caso (i già citati controlli catastali, ma anche la verifica dell’assenza di ipoteche o vincoli di cui le parti non siano a conoscenza), predispone l’atto, lo illustra agli interessati, accertandosi delle loro identità e della loro volontà di addivenire a un accordo secondo le condizioni stabilite, lo fa sottoscrivere in sua presenza e, quindi, procede con la corretta registrazione dell’atto stesso così che il passaggio di proprietà divenga definitivo. Da quel momento possiamo dire di essere i nuovi proprietari dell’abitazione.
Trasferimenti immobiliari e mutuo
I trasferimenti immobiliari possono essere subordinati alla richiesta di mutuo. Tutte le volte in cui manca la liquidità necessaria per investimenti di questo tipo, ci rivolgeremo probabilmente a uno o più istituti di credito, chiedendo la loro l'erogazione del finanziamento. La banca, prima di accordare il mutuo, si accerterà della nostra possibilità di ripagare il debito, valutando il fattore di rischio legato alla nostra solvibilità, dall’altra, in caso di mutuo acquisto casa, effettuerà delle verifiche sull’immobile oggetto di trasferimento servendosi di periti tecnici e di un Notaio di fiducia. Attenzione questo non esclude per il contraente la possibilità, in caso di accettazione del mutuo, di rivolgersi al proprio notaio per l'atto.
Anche il mutuo richiede, infatti, un atto notarile dedicato, le cui spese sono a carico del cliente e che viene di norma stipulato contestualmente all’atto di compravendita. Seguendo questo scenario, presso il Notaio che abbiamo scelto ci troveremo noi, il venditore e un rappresentante della banca: firmeremo insieme al venditore il rogito e l’atto di mutuo. Naturalmente il venditore non avrà nulla a che fare con l’atto di mutuo così come la banca non avrà nulla a che vedere con l’atto di compravendita.
Gli atti verranno letti integralmente dal Notaio alla presenza delle parti interessate: può sembrare una formalità, in quanto si tratta di atti spesso non brevi, ma è importante prestarvi la massima attenzione in quanto qui vengono trascritti tutti i dati fondamentali riguardo la transazione che stiamo effettuando e saranno questi documenti a far fede nel corso degli anni. Se qualcosa non ci è ancora chiaro chiediamo dunque spiegazioni e chiarimenti, così da firmare un documento di cui siamo pienamente consapevoli.
Per noi in prima persona, questo sarà l’atto finale dell’iter di compravendita, l’ultimo che ci vede attivamente coinvolti: in realtà questi atti vanno poi registrati nel modo corretto, step di cui si occupa il Notaio. A questo punto possiamo dire che il trasferimento immobiliare è avvenuto e siamo dunque i nuovi proprietari dell’immobile!