Indegnità a succedere la consulenza del Notaio
- Che cos’è l’indegnità a succedere
- Le cause principali di indegnità a succedere
- Consulenza del notaio: l’indegnità a succedere
Che cos’è l’indegnità a succedere
L’indegnità a succedere (prevista dall’art. 463 c.c.) costituisce una causa di esclusione dalla successione, quindi una sanzione di carattere civile derivante da una condotta particolarmente grave e deplorevole di chi è chiamato a succedere al de cuius, posta in essere allo scopo di assicurarsi l'eredità di questo. Tale sanzione comporta l’esclusione non solo dalla successione testamentaria, ma anche da quella legittima, motivo per cui essa è stata considerata una misura di interesse pubblico.
L’indegnità può eventualmente affiancarsi ad una misura di tipo penale, se il comportamento posto in essere dal soggetto in questione integra gli estremi di un reato. Tuttavia non può considerarsi una sanzione accessoria, dal momento che l’indegnità persiste anche una volta che il reato si sia estinto o prescritto.
L’istituto, come si può arguire, ha più una connotazione morale ed etica che propriamente giuridica, derivante dal fatto che non sembra assolutamente accettabile che il soggetto resosi responsabile di atti e/o condotte gravemente pregiudizievoli verso il proprio de cuius possa comunque succedergli al pari degli altri chiamati all'eredità.
Esso si distingue nettamente dalla diseredazione, in quanto quest’ultimo è il risultato di un atto di volontà del testatore-de cuius (e non di una sentenza del giudice) volto a escludere un soggetto che, in base alle norme sulla successione legittima, avrebbe diritto all’eredità.
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Le cause principali di indegnità a succedere
Le cause di indegnità a succedere sono di vario tipo, e possono essere raggruppate in tre categorie (art. 463 c.c.):
- atti contro la personalità fisica o morale del de cuius o di coniuge, ascendente o discendente (possono ricomprendersi omicidio, tentato omicidio, i reati di calunnia, falsa testimonianza ecc.);
- atti (dolosi o colposi) contro la libertà di testare del de cuius, tra i quali si enumerano: l’induzione in errore del testatore, l’induzione a redigere, revocare o modificare la scheda testamentaria; la distruzione, l’occultamento, l’alterazione o soppressione del testamento; la formazione o il consapevole utilizzo di un testamento falso;
- decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 463, n. 3 bis, c.c. (in questo specifico caso, si fa riferimento all’esclusione del genitore decaduto dalla successione del figlio).
Consulenza del Notaio: l’indegnità a succedere
Richiedere la consulenza di un notaio può essere molto utile per capire quali sono esattamente i casi che la legge fa rientrare nell’alveo della disciplina sulla indegnità, casi che vanno esaminati in base alle regole attualmente vigenti e al momento in cui si compie un certo evento.
La consulenza notarile può servire per rispondere alle perplessità degli altri chiamati a succedere e dello stesso testatore. Per esempio, quest’ultimo potrebbe chiedere da quando e come opera l’indegnità a succedere: il Notaio potrebbe rispondere, previa verifica del caso specifico, che tale sanzione potrebbe essere comminata anche prima della vera e propria apertura di successione, onde evitare che il soggetto macchiatosi di un certo crimine possa accedere all’istituto dell’accettazione di eredità.
L’azione per far dichiarare l’indegnità
Ai sensi dell’art. 537 bis del codice di procedura penale, l’indegnità di un soggetto successibile - che sia stato condannato per aver commesso uno dei fatti elencati dall’art. 463 c.c. - è rilevata e dichiarata direttamente dal giudice penale, senza la necessità di avviare un autonomo processo civile.
Le ultime pronunce della Cassazione hanno confermato il fatto che l’azione per far dichiarare l’indegnità a succedere deve essere promossa su iniziativa del soggetto interessato, dunque non è rilevabile d’ufficio, e ha efficacia costitutiva, dando luogo alla esclusione dalla successione.
Effetti e conseguenze dell’indegnità
È d’uopo la considerazione per cui, secondo il disposto dell’art. 463 bis c.c., chi si sia reso autore di certi delitti o comportamenti penalmente rilevanti, sarà sospeso dalla successione dal momento in cui risulta “indagato” (cioè sostanzialmente a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati, quando iniziano ufficialmente le indagini nei suoi confronti) fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. Si tratta di una misura applicabile medio tempore, prima della sentenza che dichiari l’indegnità, il cui scopo è quello di evitare che, nel frattempo, il soggetto indegno possa appropriarsi di certi beni ereditari. A seguito di ciò, si ritiene fondamentale la nomina di un curatore dell’eredità.
La dichiarazione di esclusione dalla successione segue invece le regole dell’art. 463, e (come si è detto poc’anzi) ha effetto dal momento in cui il giudice pronuncia la sentenza di condanna. Essa produce effetti retroattivi, nel senso che il soggetto dichiarato indegno si considera come mai chiamato alla successione.
Dall’indegnità discende anche e soprattutto la devoluzione della successione ai chiamati ulteriori. L’attribuzione dei beni ereditari del de cuius avverrà quindi mediante certi istituti che permettono di subentrare al soggetto indegno (sostituzione, accrescimento o rappresentazione), qualora siano applicabili; altrimenti dell’eredità gioveranno gli eredi legittimi del defunto. Coloro che succederanno in luogo dell’indegno non sono tenuti ad accettare l’eredità a seguito della pronuncia di indegnità. La devoluzione dei beni ereditari, infatti, avviene automaticamente con l’azione di esclusione dell’indegno, trattandosi, come già accennato, di un atto di accettazione tacita. Inoltre non sembra valere il termine di prescrizione del diritto qualora l’indegno abbia accettato e, successivamente, tale acquisto sia venuto meno con sentenza di condanna. Non si può dire lo stesso se l’indegno non ha accettato: in tal caso, decorso il termine, il diritto di accettare è soggetto a decadenza.
L’azione di indegnità può essere proposta nei confronti degli eredi dell’indegno anche se costui muore dopo l’apertura della successione ma prima di aver accettato l’eredità.
Altri due effetti tipici della dichiarazione di indegnità a succedere sono i seguenti:
- a seguito della dichiarazione di indegnità, l’indegno deve restituire i frutti eventualmente percepiti ai sensi dell’articolo 464 c.c.;
- si applicano all’indegno le norme sul possesso in mala fede di cui all’articolo 1150, comma 3, c.c.
È possibile la riabilitazione dell’indegno?
Il de cuius che sia stato vittima di un torto da parte dell’indegno può riabilitarlo e in conseguenza di ciò quest’ultimo è riammesso alla successione.
La riabilitazione opera come una specifica dichiarazione “della persona della cui successione si tratta” contenuta in un atto pubblico o in un testamento, che ragionevolmente sono ricevuti dal Notaio, il quale ratifica le intenzioni del testatore o dell’erede chiamato a succedere.
Questo istituto ha natura dispositiva e dà rilevanza al perdono, in quanto il dichiarante rimuove in modo volontario e consapevole gli effetti ostativi dell’indegnità, magari a seguito di un pentimento percepito da alcuni atteggiamenti del soggetto dichiarato indegno.
La riabilitazione può essere totale o parziale. La prima ipotesi si verifica in forza di una dichiarazione espressa del de cuius contenuta in un atto pubblico o in un testamento; la seconda si ha laddove il riabilitato venga contemplato in un testamento in qualità di destinatario di una certa disposizione. In quest’ultimo caso, egli è ammesso a succedere nei limiti di ciò che viene disposto a suo favore, dunque non potrà ricevere niente come successore legittimo, né potrà far valere l'azione di riduzione qualora quanto ricevuto sia inferiore alla quota di legittima.
SENTENZE: Cass. civ., sez. II, n. 26258/2008; Cass. civ., sez. II, n. 5402/2009; Cass. civ., sez. II, n. 24752/2015; Cass. civ., sez. II, n. 24252/2016; Cass. civ., sez. II, n. 5411/2019; Cass. civ., sez. II, ord. n. 19045/2020.