Atti per la famiglia dal notaio: quale serve e chi lo firma

- Cosa si intende per “atti per la famiglia”?
- Cosa si intende per famiglia
- Notaio atti per la famiglia
- Il regime patrimoniale tra coniugi
- Atti a tutela del patrimonio: patto di famiglia e fondo patrimoniale
- Dubbi comuni prima di andare dal notaio per un atto di famiglia
Cosa si intende per “atti per la famiglia”?
Con la terminologia generica “atti per la famiglia” si fa riferimento a un insieme di misure e atti volti a gestire, svincolare e accantonare beni che fanno parte del patrimonio familiare, in modo tale che possano essere facilmente fruibili da parte di figli o eredi, qualora i proprietari dovessero venire a mancare, oppure qualora si ritenga comunque opportuno un passaggio generazionale.
Uno degli atti di cui più frequentemente si usufruisce per gestire le proprie sostanze, come sappiamo, è il testamento, ma, se si prescinde dalla devoluzione a causa di morte, è possibile adottare ben altre misure per preservare l’integrità del proprio patrimonio. Infatti, esse hanno la primaria funzione di “isolare” certi beni in modo tale che non possano essere aggrediti da terzi (come per esempio i creditori).
Nella vita di una famiglia questi atti arrivano in momenti precisi: quando ci si sposa e si decide come tenere i beni, quando si compra la casa in due, quando si vuole mettere al riparo la casa da debiti che non riguardano la famiglia, quando si convive senza sposarsi, quando un’azienda passa ai figli, quando ci si separa. Questa pagina serve a orientarsi. Per ogni situazione dice quale atto esiste, chi lo può fare e quando la legge impone l’atto pubblico; il dettaglio di ciascun atto sta nelle pagine collegate.
Quali sono gli “atti per la famiglia”?
In generale, è possibile raggruppare varie categorie di atti volti alla gestione dei beni familiari nella prospettiva di un passaggio generazionale: tra gli atti a tutela del patrimonio, e quindi volti alla conservazione di certi beni, possiamo enumerare il patto di famiglia, il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust fiduciario.
Senza considerare, poi, tutta la disciplina, prodromica ma necessaria, che attiene al regime patrimoniale dei coniugi, anch’essa idonea a stabilire la suddivisione dei beni e a far capire quali sono in comproprietà e quali no.
A questi si aggiungono gli atti pensati per chi convive senza matrimonio, dal contratto di convivenza alla tutela dei beni della famiglia di fatto, e quelli che accompagnano la fine di un matrimonio, quando la casa passa da un coniuge all’altro o ai figli.
Chi va dal notaio per gli “atti per la famiglia”?
A seconda del tipo di atto che si intende stipulare, dal notaio si recheranno diverse persone per il rogito notarile. Nel caso ad esempio di modifica del regime patrimoniale dal notaio si recheranno entrambi i coniugi o uniti civili che manifesteranno la loro volontà di modificare il regime patrimoniale.
Nel caso di fondo patrimoniale anche solo un membro della famiglia (il padre o la madre o anche un soggetto terzo) potrebbe decidere di costituirlo. Serve però la partecipazione anche degli altri membri della famiglia. In virtù della molteplicità degli atti di famiglia che possono essere stipulati dal notaio, bisognerà rivolgersi allo stesso per comprendere quali siano le persone necessarie per il rogito notarile. Nelle convenzioni matrimoniali in particolare la presenza di due testimoni è sempre obbligatoria.
Semplificando molto, gli atti di famiglia si possono dividere in tre gruppi, in base a chi può firmarli:
Solo coniugi e uniti civilmente
La scelta o il cambio del regime patrimoniale (comunione, separazione, comunione convenzionale), il fondo patrimoniale e gli accordi sulla casa in caso di separazione o divorzio.
Anche conviventi di fatto
Il contratto di convivenza, con cui si può scegliere la comunione dei beni, il vincolo di destinazione e il trust di famiglia; donazione e testamento restano aperti a chiunque.
Dipende dal caso, da vedere con il notaio
Il patto di famiglia, che riguarda solo aziende e quote di società; la vendita di una casa che sta in un fondo patrimoniale quando ci sono figli minorenni; il matrimonio celebrato all’estero o con un coniuge straniero.

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Cosa si intende per famiglia
Quando si parla di famiglia in passato si faceva riferimento ai coniugi uniti in matrimonio. Il legislatore con la Legge Cirinnà (legge 76/2016) ha riconosciuto anche, come formazione sociale, persone dello stesso sesso che decidono di unirsi civilmente. In questo modo ha posto sullo stesso piano le norme che regolano il matrimonio a quelle che disciplinano l’unione civile anche dal punto di vista del regime patrimoniale.
I conviventi formano una famiglia?
La legge Cirinnà ha introdotto anche nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità di stipulare dei contratti che regolano la convivenza, in particolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi.
Questo tipo di contratto viene stipulato anche per atto pubblico notarile e dà l’opportunità anche di scegliere la comunione legale come regime patrimoniale della famiglia, al pari del matrimonio tra coniugi. In qualsiasi momento i conviventi potranno decidere di voler adottare un altro tipo di regime sempre con atto pubblico notarile. A differenza delle unioni civili, i conviventi però non vantano alcun diritto sulla successione del convivente defunto, se non quelli espressamente previsti dalla legge: il subentro nel contratto di locazione e il diritto di continuare ad abitare, per un periodo limitato, nella casa di comune residenza che era di proprietà del convivente scomparso. Chi convive e vuole lasciare qualcosa al partner, di regola, passa dal testamento o dalla donazione.
Il contratto di convivenza può essere stipulato anche tra persone eterosessuali e può concludersi tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Notaio atti per la famiglia
Quando si parla di atti per la famiglia, nello specifico di atti volti alla conservazione o alla destinazione del patrimonio di un soggetto a beneficio dei suoi familiari, non si può prescindere dalla presenza del Notaio, il quale ha un ruolo importante sia nella fase preliminare di consulenza, in cui tendenzialmente fornisce le informazioni necessarie a chi si rivolge a lui, sia nella fase successiva di valutazione del regime o dell’istituto più adatto alle esigenze di un determinato nucleo familiare. In pratica è il professionista che aiuta le parti a capire le conseguenze di ogni soluzione, per poi mettere per iscritto l’accordo dalle stesse raggiunto; la scelta resta loro.
Quando andare dal notaio per gli atti per la famiglia?
Esistono dei casi specifici in cui è la legge che impone proprio l’atto pubblico notarile, in particolare per gli atti che riguardano la famiglia. Infatti, nel caso in cui si voglia costituire un fondo patrimoniale sarà necessario un atto pubblico. Non sarà possibile tutelare dei beni dall’eventuale aggressione dei creditori con una scrittura privata tra le parti. Lo stesso discorso può farsi per il patto di famiglia che ha ad oggetto il passaggio generazionale dell’azienda o delle quote societarie: anche in questo caso l’atto pubblico notarile è imposto dal legislatore.
Il notaio è determinante anche se si passa dal regime di separazione dei beni a quello di comunione o viceversa. C’è una sola eccezione, comoda da conoscere: la separazione dei beni scelta al momento delle nozze si dichiara direttamente a chi celebra il matrimonio e finisce nell’atto di matrimonio senza alcun atto notarile. Tutto quello che viene dopo, invece, passa dall’atto pubblico. In tutti questi casi sopra elencati ed altri previsti espressamente, sarà necessario andare dal notaio.
Quanto costano gli atti per la famiglia dal notaio
In virtù dei numerosi atti che possono essere stipulati dal notaio per la famiglia, vi saranno dei costi differenti. Ad esempio nel caso della modifica del regime patrimoniale, quando la convenzione riguarda immobili, vanno messi in conto anche i costi di trascrizione nei Registri immobiliari. Nel caso, invece, del fondo patrimoniale, potrebbe accadere che vi siano altre spese da sostenere, ad esempio quelle del trasferimento di immobili. Oltre alle singole imposte e tasse dovrà contemplarsi anche l’onorario notarile.
Per dare un ordine di grandezza, semplificando: la sola scelta o modifica del regime, senza passaggi di proprietà, sconta in genere l’imposta di registro in misura fissa, oggi 200 euro, più il bollo e l’onorario del notaio, che cambia da studio a studio. Se invece l’atto comporta anche un passaggio di proprietà, per esempio una casa che un genitore mette nel fondo patrimoniale dei figli sposati, le imposte cambiano e si calcolano sul valore del bene. Le voci tipiche di ogni atto, e cosa dire al notaio per avere una cifra precisa, sono nella pagina sul preventivo per gli atti di famiglia. Chi vuole la cifra per il proprio caso può chiedere un preventivo ai notai della sua provincia: la richiesta è gratuita e le risposte arrivano direttamente dagli studi, spesso in poche ore. Rivolgersi ad un notaio per un preventivo resta la strada più semplice, in quanto ciascun atto ha le proprie peculiarità.
Il regime patrimoniale tra coniugi
Un altro aspetto che caratterizza la vita matrimoniale, (e non solo, in virtù delle unioni civili e del contratto di convivenza introdotti con la Legge Cirinnà) di due persone è la scelta del regime patrimoniale, che andrà a influire sulle rispettive vicende patrimoniali. Il regime patrimoniale regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Quando si decide il regime patrimoniale
I coniugi decidono il regime patrimoniale nel momento dell’atto di matrimonio o anche successivamente e si avvalgono, per l’occasione, dell’intervento del Notaio che suggellerà tale scelta. Possono infatti in qualsiasi momento decidere di modificare il regime patrimoniale, sempre ed esclusivamente alla presenza di un notaio così come di due testimoni. La convenzione viene poi annotata a margine dell’atto di matrimonio: è da quel momento che vale anche verso i terzi, per esempio verso chi compra casa da uno dei due.
Quali sono i regimi patrimoniali
Il regime ordinario è quello della comunione legale dei beni, secondo il quale si prevede che tutti i beni (tranne quelli definiti personali, secondo quanto stabilito dall’art. 179 c.c.) acquistati durante o dopo il matrimonio, nonché i frutti e proventi delle attività gestite ed organizzate da ciascuno dei coniugi costituiscono un patrimonio comune. È indicato come ordinario perché è quello che viene applicato se i coniugi non si accordano diversamente ed in modo espresso per un diverso regime. Per gli atti più impegnativi sui beni comuni, come vendere o ipotecare la casa, occorre in linea di massima il consenso di entrambi.
La separazione dei beni, al contrario, comporta che tutti i beni acquistati dai due coniugi anche successivamente al matrimonio rimangano di esclusiva titolarità di chi ha effettuato l’acquisto. L’amministrazione ed il godimento dei beni spetta ai coniugi separatamente, in relazione a quelli di cui si è titolari.
Esiste poi un terzo genere di regime patrimoniale definita comunione convenzionale per il semplice fatto che trova compimento nell’accordo tra i coniugi, siglato davanti al Notaio. Con essa i coniugi possono derogare in parte al regime della comunione dei beni, ad esempio decidendo di far cadere in comunione anche le proprietà acquisite prima del matrimonio, che di regola non sono soggette a tale regime, oppure i beni che uno dei due riceve in eredità o in donazione. Restano comunque esclusi dalla comunione convenzionale i beni che la legge non permette di sottrarre alla categoria dei “beni personali”, e si tratta di:
- beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e loro accessori;
- beni utili all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
La casa comprata durante il matrimonio: di chi è?
È la domanda che arriva più spesso, e la risposta dipende dal regime. In comunione legale la casa comprata dopo il matrimonio è di entrambi, metà per uno, anche se all’atto si presenta e paga un solo coniuge: l’altro non firma, ma diventa comproprietario per legge. Per tenerla fuori dalla comunione servono due condizioni insieme, che il denaro venga dalla vendita o dallo scambio di un bene personale, per esempio un appartamento ricevuto in eredità, e che l’altro coniuge intervenga all’atto per confermarlo. È il caso dell’acquisto di un bene personale in comunione dei beni, che va preparato prima del rogito, non dopo.
In separazione dei beni, invece, la casa è di chi la compra; se la comprano in due, ciascuno ha la quota scritta nell’atto, e le quote non devono per forza essere uguali. Un dettaglio che pesa quando c’è un mutuo: se la casa è in comunione, all’atto di mutuo intervengono di solito entrambi i coniugi, perché l’ipoteca grava su un bene comune. Un motivo in più per parlare del regime con il notaio prima del compromesso, non il giorno del rogito.
Atti a tutela del patrimonio: patto di famiglia e fondo patrimoniale
Partiamo col dire che ogni atto di disposizione e conservazione dei beni familiari si conclude alla presenza di un Notaio, come già anticipato, il quale redigerà apposito atto pubblico e, qualora possibile, scrittura privata autenticata.
Senza il Notaio rogante, molti di questi atti non sarebbero validi, per il semplice motivo che spesso si richiede la forma dell’atto pubblico.
Come si tutela il patrimonio della famiglia dal notaio?
Il legislatore offre diverse soluzioni per tutelare il patrimonio della famiglia. Non esiste un’unica e giusta modalità per poter soddisfare le esigenze dei membri della famiglia. Il notaio riveste un ruolo decisivo perché in genere espone le caratteristiche delle singole soluzioni possibili. Solo a seguito di un’analisi delle esigenze delle parti il notaio potrebbe cucire su misura l’atto più adatto da stipulare.
Detto ciò, analizziamo le differenze tra i vari atti prima citati:
- Il patto di famiglia è un contratto col quale ci si accorda sul trasferimento di partecipazioni o beni imprenditoriali di cui un determinato familiare è titolare, con l’obiettivo di dare continuità al patrimonio anche dopo la sua morte. I beneficiari di tale attribuzione, che di fatto anticipa la successione, sono uno o più discendenti; all’atto partecipano anche il coniuge e gli altri figli, cioè coloro che, secondo la legge, hanno diritto a non essere esclusi dall’eredità, e in genere vengono liquidati. Se, poi, al momento dell’apertura della successione, subentrano altri eredi a rivendicare certi diritti che attengono alla sfera patrimoniale del patto di famiglia, potranno chiedere ai beneficiari il pagamento di una somma pari al valore della quota che gli spetta per legge.
- Il fondo patrimoniale, invece, è una convenzione che si costituisce affinché certi beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) siano destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.
Si tratta di un vero e proprio vincolo di destinazione, poiché i beni che ne fanno parte, tendenzialmente, non possono essere aggrediti dai creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni che fanno parte del fondo spetta ad entrambi i coniugi, secondo le regole generali della comunione dei beni, anche se titolare è uno solo di essi.
Cosa protegge davvero il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale viene spesso immaginato come una cassaforte; la legge lo disegna in modo più stretto. Semplificando, i beni del fondo e i loro frutti non possono essere pignorati per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Restano invece aggredibili per i debiti contratti per la famiglia, e il mutuo per la casa in cui si vive rientra di norma in questa categoria; su cosa sia “estraneo ai bisogni della famiglia” i tribunali non decidono sempre allo stesso modo, ed è uno dei punti da chiarire con il notaio prima di firmare.
C’è poi la questione del tempo. Un fondo costituito quando i debiti esistono già serve a poco: il creditore potrebbe pignorare direttamente i beni entro un anno dalla trascrizione del fondo, oppure chiedere al giudice di dichiararlo inefficace con l’azione revocatoria, di regola entro cinque anni. Per vendere la casa che sta nel fondo serve il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minorenni, di norma anche l’autorizzazione del giudice, salvo che l’atto costitutivo preveda diversamente. Quanto si paga per costituirlo, in base a chi lo costituisce e a chi è intestata la casa, è spiegato nella pagina sul costo del fondo patrimoniale.
Il vincolo di destinazione
L’introduzione del cosiddetto vincolo di destinazione nel nostro ordinamento ha fatto sì che alcuni beni potessero slegarsi agevolmente dal patrimonio del titolare, di modo che non possano essere aggrediti dai suoi creditori per debiti estranei allo scopo del vincolo, e che il vincolo stesso prosegua, nei limiti di durata fissati dalla legge, anche dopo la morte di chi lo ha creato. Un effetto in parte simile si ottiene, per esempio, conferendo determinati beni (come il denaro) nel patrimonio di una società di capitali: quei beni escono dal patrimonio “generale” della persona, anche se le quote della società restano sue e possono a loro volta essere pignorate.
Altro istituto che abbiamo poc’anzi analizzato è il fondo patrimoniale, che ha una fenomenologia simile e rende “indipendenti” dalle vicissitudini patrimoniali i beni che ne fanno parte. Va però ricordato che il fondo patrimoniale è in genere correlato ad una situazione di coniugio fra due soggetti, mentre il termine più generico “vincolo di destinazione” prescinde da questo legame, e fa riferimento a qualsiasi situazione meritevole di tutela.
Quando viene stipulato solitamente il vincolo di destinazione?
Il vincolo di destinazione, a differenza del fondo patrimoniale, non richiede un matrimonio o un’unione civile: viene costituito dal notaio per atto pubblico a tutela di interessi meritevoli di tutela come la tutela dei disabili, la convivenza, etc. Si tratta di interessi che sono anche protetti dalla nostra Costituzione che prescindono anche dal nucleo familiare.
Puoi trovare nel portale maggiori informazioni sul ruolo del Notaio e su quanto costa costituire un vincolo di destinazione.
Dubbi comuni prima di andare dal notaio per un atto di famiglia
Ho comprato casa dopo il matrimonio e l’ho pagata solo io: è anche di mia moglie?
Se siete in comunione legale, di norma sì: la casa comprata dopo il matrimonio cade in comunione anche quando è intestata e pagata da uno solo dei due. Fa eccezione la casa comprata con i soldi ricavati dalla vendita di un bene personale, per esempio un appartamento avuto in eredità, purché lo si dichiari nell’atto e l’altro coniuge intervenga. In separazione dei beni, invece, resta di chi l’ha comprata.
Si può passare dalla comunione alla separazione dei beni dopo anni di matrimonio?
Sì, in qualsiasi momento, con una convenzione matrimoniale ricevuta dal notaio per atto pubblico, alla presenza di due testimoni, che viene poi annotata a margine dell’atto di matrimonio. La casa già caduta in comunione non torna di uno solo: resta in comproprietà tra i due finché non viene divisa o assegnata con un altro atto.
Due conviventi possono costituire un fondo patrimoniale?
No. Il fondo patrimoniale è riservato ai coniugi e, dopo la legge 76/2016, alle coppie unite civilmente. Chi convive senza sposarsi ha altre strade, come il contratto di convivenza, il vincolo di destinazione o il trust: quale sia adatta al caso concreto è una valutazione da fare con il notaio.
Il fondo patrimoniale protegge la casa anche dal mutuo?
Di norma no. Il mutuo acceso per comprare o ristrutturare la casa di famiglia rientra tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, e la banca ha l’ipoteca, che resta. Il fondo serve contro i debiti estranei a quei bisogni e, semplificando, vale soprattutto per quelli nati dopo la sua costituzione: per i debiti precedenti il creditore potrebbe agire comunque sui beni, entro un anno dalla trascrizione del fondo o con la revocatoria entro cinque anni. Prima di costituirlo è buona norma farsi spiegare dal notaio cosa copre e cosa no.
Serve il notaio per scegliere la separazione dei beni?
Non sempre. Al momento del matrimonio la scelta della separazione dei beni può essere dichiarata davanti a chi celebra, in comune o in chiesa, e finisce nell’atto di matrimonio senza alcun atto notarile. Se invece la scelta arriva dopo, o se si vuole una comunione convenzionale, serve la convenzione per atto pubblico davanti al notaio.