Società S.r.l. PMI dal Notaio
- La scelta della società dal notaio
- Quali sono i requisiti per poter definire una s. r. l. pmi?
- I vantaggi di una s.r.l. pmi
- Le categorie di quote: cosa sono?
- E i diritti particolari? qual è il rapporto con le categorie di quote?
- Il diritto di voto nelle categorie di quote
La scelta della società dal notaio
La scelta del modello societario da adottare comporta un’attenta analisi da parte dei soci sui vantaggi e sui rischi che ne possono derivare. La società a responsabilità limitata è una società di capitali, che, tuttavia, presenta dei caratteri simili alle società di persone, in virtù anche del ruolo centrale del socio.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e il D. Lgs. 129/2017, convertiti in legge, hanno prodotto effetti notevoli sul diritto societario delle società a responsabilità limitata che si qualificano come “piccole e medie imprese”.
Il notaio svolge un ruolo di particolare importanza in quanto è il soggetto preposto all’accertamento dei requisiti per poter definire una s.r.l. come PMI (PICCOLE MEDIE IMPRESE).
Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO
Quali sono i requisiti per poter definire una s. r. l. PMI?
Per poter definire una S.r.l. PMI, non è possibile ricorrere a norme di diritto italiano, ma alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
È necessario che la S.r.l. PMI abbia la sua sede produttiva in Italia e soddisfi contemporaneamente le seguenti caratteristiche oggettive, anche dimensionali:
- Occupare meno di 250 persone ed avere un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro
- Non essere iscritta al registro delle Startup innovative o incubatore certificato.
Perdita dei requisiti di s.r.l. PMI: cosa accade?
Se nel corso dell’attività sociale, la società perdesse i requisiti di PMI, la disciplina peculiare applicata precedentemente, manterrebbe la sua efficacia. Ad esempio, nel caso in cui una s.r.l. PMI abbia una clausola statutaria che consenta la creazione di categorie di quote, queste ultime manterranno la loro efficacia, con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start- up innovative.
I vantaggi di una s.r.l. PMI
La disciplina delle s.r.l. PMI si avvicina allo stesso tempo:
- al modello delle start up innovative, derogando alle norme del diritto societario;
- al modello delle società per azioni, caratterizzato dalla spersonalizzazione delle partecipazioni sociali. Si ricordi, infatti, che le azioni sono partecipazioni sociali standardizzate.
Ciò consente ai soci di poter spaziare tra le discipline e assumere le decisioni più opportune in base alle esigenze dell’attività sociale su consiglio del Notaio.
Le categorie di quote: cosa sono?
Le società s.r.l. PMI possono emettere categorie di quote.
La possibilità di prevedere delle categorie di partecipazioni sociali è una caratteristica tipica delle società per azioni. È proprio per questo motivo che la disciplina si avvina a quella delle spa.
Le categorie di quote si caratterizzano per attribuire a tutti i loro possessori “diritti diversi” dai diritti spettanti agli altri soci e/o alle quote di altre categoria. Si precisa che all’interno della stessa categoria i diritti devono essere necessariamente uguali. I soci possono prevedere nello statuto la coesistenza sia di quote che abbiano diritti diversi, sia di quote ordinarie.
L’organo competente all’emissione di categorie di quote è l’assemblea straordinaria dei soci che approva la delibera di emissione mediante verbale redatto da un notaio.
Le caratteristiche delle categorie di quote
I diritti diversi delle categorie di quote possono prevedere anche una diversa disciplina per la circolazione delle quote. Ad esempio, una quota potrà essere preferita per il caso in cui un altro socio intenda vendere la propria partecipazione sociale (clausola di prelazione). I diritti diversi possono anche consistere in obblighi o oneri da rispettare.
Limiti alla emissione di categorie di quote
La creazione di categorie di quote incontra, però, alcuni limiti.
Tra questi rientrano il rispetto dei divieti di carattere generale del diritto societario e della disciplina delle s.r.l. (ad esempio il divieto del patto leonino, ossia non è possibile prevedere una categoria di quote che escluda un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite). Il notaio provvederà ad adattare le esigenze dei soci nel rispetto dei limiti della normativa vigente.
Ci si è chiesti cosa accade se un socio intenda vendere la propria quota caratterizzata da tali diritti diversi. In questo caso, i diritti diversi circolano con la quota. Pertanto, colui che acquista la quota sarà titolare degli stessi diritti della categoria.
E i diritti particolari? Qual è il rapporto con le categorie di quote?
Nelle s.r.l. è possibile anche attribuire ai singoli soci dei diritti particolari, che sono strettamente collegati alla persona del socio. Questi diritti particolari possono avere ad oggetto diritti sugli utili o diritti amministrativi. Ad esempio, un socio titolare di una quota ordinaria potrebbe avere un particolare diritto sugli utili, ossia un diritto di percepire gli utili in una percentuale maggiore rispetto agli altri soci. Oppure potrebbe avere il particolare diritto di nominare un amministratore della società o di scegliere una rosa di soggetti, entro i quali poter nominare un amministratore.
Lo stretto legame, che il diritto ha con la persona del socio, comporta che in caso di trasferimento della quota, non sia trasferito anche il diritto particolare.
La presenza di diritti particolari non preclude la possibilità di creare categorie di quote. Possono, infatti, esistere contemporaneamente sia i diritti particolari che si riferiscono alla persona del socio, sia le categorie di quote.
In questo caso il notaio provvederà a inserire una clausola statutaria che possa stabilire la prevalenza di uno o dell’altro, secondo la volontà espressa dai soci.
Il diritto di voto nelle categorie di quote
La nuova normativa ammette categorie di quote che attribuiscano al socio il diritto di voto in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione posseduta, diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni.
Nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e in presenza di un interesse meritevole di tutela, un socio titolare di quote di partecipazione di più categorie, aventi caratteristiche differenti, può:
- partecipare alle decisioni assembleari solo con determinate quote e non con altre;
- esercitare il diritto di voto attribuito ad una categoria in maniera differente, rispetto a quello assegnato da un’altra categoria.