Scissione societaria con scorporo

Che cos’è la scissione societaria

Scissione societaria con scorporoLa scissione è un’operazione straordinaria che comporta l’assegnazione di parte o dell’intero patrimonio in favore di una o più società sia di nuova costituzione che di società preesistenti.

Con la scissione le partecipazioni sociali vengono assegnate ai soci della scissa in proporzione alle partecipazioni detenute nella scissa. Questa si presenta come una differenza di fondamentale importanza rispetto alla nuova forma di scissione introdotta con il D. Lgs. N. 19 del 2023: la scissione con scorporo.

La cosiddetta scissione mediante scorporo si distingue dalla scissione ordinaria, in quanto le azioni o quote di nuova emissione non vengono assegnate ai soci della scissa, ma vengono assegnate in favore della società scissa stessa. Vediamo in cosa consiste e quali sono le ulteriori differenze rispetto all’operazione ordinaria di scissione dal notaio.

Scissione con scorporo dal notaio

Con la scissione con scorporo, come anticipato, si assegneranno le nuove azioni o quote di una o più società neo costituite non ai soci della scissa, ma proprio alla società che intende scindersi. Una delle problematiche che si pone è se sia possibile assegnare le quote o le azioni a una società preesistente o solo a una società di nuova costituzione.

Secondo l’interpretazione letterale beneficiaria sarebbe soltanto una società di nuova costituzione, mentre alcuni giuristi esperti del settore, non vi sarebbero ragioni plausibili da escludere anche l’assegnazione in favore di società preesistente in quanto il medesimo risultato potrebbe essere raggiunto con una scissione in favore di una società di nuova costituzione e una successiva fusione per incorporazione. Tuttavia bisogna affidarsi a un notaio per comprendere il caso concreto e la soluzione da adottare.

Quando si può fare la scissione mediante scorporo

La scissione mediante scorporo dal notaio può essere attuata sia nel caso in cui via sia una sola beneficiaria, sia nel caso in cui vi siano più beneficiarie, non essendovi alcun limite dal punto di vista del numero delle società che possano partecipare all’operazione.

È importante sapere che la scissione mediante scorporo deve essere parziale, ciò vuole dire che deve essere assegnato soltanto una parte del patrimonio della stessa e non l’intero patrimonio alle società beneficiarie. La società, a seguito dell’operazione di scorporo dal notaio, deve continuare a poter esercitare la sua attività; infatti è possibile che oggetto di assegnazione non siano dei rami aziendali considerati nella loro fattispecie unitaria, ma possono essere anche dei singoli asset facenti parte del patrimonio della società che intende scindersi mediante scorporo.

Scissione con scorporo e scissione ordinaria: elementi in comune

Per comprendere al meglio questa nuova tipologia di scissione concessa dal legislatore, è importante conoscere gli elementi comuni rispetto alla scissione ordinaria. In particolare vale la stessa regola per il caso in cui le società partecipanti siano in uno stato di liquidazione: non è concessa, infatti, nessuna tipologia di scissione se le società siano in uno stato avanzato della liquidazione e abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Altro elemento in comune è ravvisabile nella riduzione dei termini per l’opposizione da 60 giorni a 30 giorni riconosciuta ai creditori, nel caso i cui alla scissione partecipino solo società che non sono per azioni, ossia società di persone o srl. Ciò rappresenta una semplificazione dal punto di vista temporale e procedimentale perché consente di velocizzare l’operazione.

Scissione con scorporo e scissione ordinaria: differenze

Mentre la scissione ordinaria riconosce il diritto di recesso per i soci che non siano d’accordo all’operazione e che quindi non abbiano prestato il consenso all’operazione, nella scissione con scorporo, invece, ai soci della scorporanda che non concorrono all’approvazione del progetto, non è riconosciuto il diritto di abbandonare la compagine sociale.

Il recesso solitamente rappresenta una forma di tutela per i soci che non concorrono alla decisione, ma in questo caso il legislatore ha ritenuto non necessario prevedere tale forma di tutela in favore degli stessi, proprio perché le partecipazioni sociali vengono assegnate alla società che intende scindersi e non ai soci della stessa.

Altra differenza attiene proprio alla fase procedimentale, in quanto nel progetto di scorporo non è necessario prevedere un rapporto di cambio, ossia stabilire la quantità di azioni o quote attribuite ai soci della società scissa, proprio perché nel capitale sociale della beneficiaria i soci della scissa non vi partecipano e conseguentemente, non è necessario prevedere la relazione che giustifichi dal punto di vista economico e giuridico le ragioni dell’operazione.

Procedimento dell’operazione di scissione con scorporo

Il procedimento per addivenire alla scissione con scorporo è sempre il medesimo articolandosi nelle tre fasi tipiche di questa operazione che si svolgono anche dal notaio.

L’organo amministrativo redigerà un progetto che l’assemblea dei soci provvederà ad approvare dal notaio che redigerà il verbale di assemblea straordinaria per atto pubblico notarile.

A seguito dell’approvazione del progetto dal notaio, vi sarà l’atto di scissione conclusivo sempre stipulato innanzi al notaio per atto pubblico notarile.

Scissione ordinaria o mediante scorporo: quale conviene?

Una delle domande più frequenti, alla luce dell’introduzione della normativa in parola, è quale sia l’operazione più conveniente. Non è possibile dare una risposta univoca a questa domanda in quanto è necessario analizzare il singolo caso concreto che, solo grazie a una consulenza notarile e di esperti nel settore societario, è possibile rispondere.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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