Cessione di quote societarie dal notaio e quanto costa

- Cessione di quote societarie: cenni generali
- Cessione di quote di società di persone
- Cessione di quote di società di capitali
- Società per società: consensi, forma e chi firma
- Documenti societari
- I costi dell’atto
- Chi deve costituirsi?
- Le domande di chi cede o compra una quota
Cessione di quote societarie: cenni generali
La cessione di quote societarie è un contratto con il quale un socio cede la propria quota sociale a un altro socio oppure a un terzo estraneo, che entra così a fare parte della società. È un contratto che può assumere varie forme a seconda che questa cessione sia a titolo gratuito o oneroso.
Nel primo caso si parla di donazione di quote, nel secondo caso invece abbiamo la vera e propria cessione. È come se fosse in sostanza una compravendita avente ad oggetto le quote sociali. Questo tipo di contratto varia come vedremo nel seguito a seconda che ci si trovi di fronte ad una società di persone a una società di capitali: nelle due ipotesi il rapporto sociale è ben diverso e con esso anche le stesse quote.
La sostanza però non cambia: in entrambi i casi si cede la propria partecipazione al capitale sociale, con la conseguenza che il nuovo socio potrà esercitare tutti i diritti spettanti a colui che ha ceduto le proprie quote, nonché ottenere gli utili derivanti dall’attività sociale.
Il caso più comune che arriva dal notaio è quello di una piccola srl con due o tre soci in cui uno esce, perché cambia lavoro o va in pensione, e la sua quota passa a un socio rimasto o a un nuovo arrivato. Le domande sono sempre le stesse: serve il consenso degli altri, in che forma si fa l’atto, da quando il nuovo socio conta davvero e quanto costa. Le risposte cambiano con il tipo di società, e questa pagina le mette in ordine.

Contatta il Notaio Gratis
Fai un PREVENTIVO
Cessione di quote di società di persone
La società di persone è caratterizzata da una partecipazione legata alla persona del singolo socio, che è responsabile delle obbligazioni sociali anche con il proprio patrimonio. Vi è una maggiore personalizzazione della partecipazione sociale, quindi ogni qualvolta si intenda cedere la quota ad esempio di una società in nome collettivo, occorre il consenso di tutti gli altri soci, salvo che i patti sociali dispongano diversamente. Ciò in quanto la cessione della quota comporta una vera e propria modifica dei patti sociali, a differenza come vedremo delle società per azioni, dove la persona del singolo socio ha meno rilevanza rispetto alle azioni stesse.
Si fa salva la cessione di una quota di una società in accomandita, nella quale si può cedere la posizione o del socio accomandante o di quello accomandatario: per la quota dell’accomandante, che non risponde con il proprio patrimonio, basta di norma il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo patto diverso; per l’accomandatario si torna alla regola dell’unanimità. In questi casi si può utilizzare la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Cessione di quote di società di capitali
Per quanto riguarda le società di capitali la partecipazione sociale deve essere anche in questo caso ceduta con un contratto, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e può avere ad oggetto o le azioni, nel caso di società per azioni o accomandita per azioni, oppure le quote, in caso di società a responsabilità limitata.
Nelle società di capitali non occorre una modifica dello statuto come accade nelle società di persone, dove andiamo a modificare i patti sociali: la regola generale è che le quote di società di capitali o le azioni siano liberamente trasferibili.
Ad esempio, l’azionista di una società per azioni può liberamente cedere le sue azioni a un terzo o a un altro azionista, senza per questo chiedere il consenso di tutti gli altri azionisti. Ciò anche per la minore rilevanza che in questi tipi sociali assume la persona del singolo socio. Quello che prevale in questi tipi sociali è il capitale sociale rappresentato e l’aspetto patrimoniale.
Per le quote di srl, dal 2008, la legge ammette una strada in più oltre all’atto notarile: la cessione firmata digitalmente dalle parti e depositata al Registro delle Imprese da un commercialista abilitato. Le due vie portano allo stesso risultato; cambiano i controlli che accompagnano l’atto e, di solito, i costi. In ogni caso la cessione produce effetto verso la società dal momento del deposito nel Registro delle Imprese, che va fatto entro trenta giorni, e da quel momento il nuovo socio può esercitare i suoi diritti.
Possono esservi dei limiti a questa libertà di trasferimento?
Sì, la società di capitali può decidere di introdurre nello statuto una clausola che preveda dei limiti alla libera circolazione delle quote o delle azioni, ad esempio ponendo dei limiti temporali oppure prevedendo che non possano essere cedute a determinati soggetti.
Come prevedere dei limiti per la cessione delle quote
Queste clausole vengono introdotte dopo un’assemblea straordinaria che modifichi lo statuto, redatta con verbale per atto pubblico dal notaio.
A differenza delle società di persone, quando si decide di prevedere un limite alla circolazione delle partecipazioni sociali dal notaio, non è necessario il consenso di tutti i soci, ossia l’unanimità, ma basterà semplicemente il consenso della maggioranza dei soci prevista dallo statuto. Ai soci che non sono d’accordo la legge riconosce però, in certi casi, il diritto di recesso: è un punto da verificare con il notaio prima di votare la modifica.
Tipi di limite di circolazione delle quote della società
Esistono diverse tipologie di limiti alla circolazione delle quote sociali che possono essere introdotti in uno statuto. Un esempio tra questi può essere una clausola di prelazione: si prevede un diritto di prelazione a favore di uno o più azionisti, ovvero il diritto di essere preferiti a terzi nella cessione di una quota. In questo caso, prima di cedere la propria quota o azione, il socio cedente deve comunicarlo al socio titolare del diritto di prelazione, il quale può esercitarlo ed acquistare lui stesso la quota, oppure non esercitarlo e lasciare che la quota sia ceduta a terzi. Per gli ulteriori limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali si rinvia all’apposita sezione.
Società per società: consensi, forma e chi firma
Semplificando, perché i patti sociali e lo statuto possono cambiare le regole, questo è il quadro che di norma si incontra.
| Società | Consenso degli altri soci | Forma dell’atto | Chi firma |
|---|---|---|---|
| Snc | Di tutti, salvo patto diverso | Atto pubblico o scrittura privata autenticata (modifica dei patti sociali) | Cedente, cessionario e gli altri soci |
| Sas | Accomandante: maggioranza del capitale; accomandatario: tutti | Atto pubblico o scrittura privata autenticata | Cedente, cessionario e i soci che devono consentire |
| Srl | Nessuno, salvo prelazione o gradimento nello statuto | Atto notarile, oppure atto firmato digitalmente depositato da un commercialista | Cedente e cessionario |
| Spa | Nessuno, salvo limiti statutari | Girata delle azioni con firma autenticata, o atto di cessione | Cedente e cessionario |
Documenti societari
Per la cessione di quote societarie dal Notaio occorre portare i documenti di identità del cedente e del cessionario. Occorre portare anche l’atto costitutivo della società nonché lo statuto, se separato. Possono essere utili anche la situazione patrimoniale della società, che i soci possono esaminare per analizzare la situazione economica ed esserne consapevoli, prima di rispettivamente uscire ed entrare dalla società in oggetto.
Il Notaio provvederà ad effettuare una visura camerale, per cui è opportuno inviare i suddetti documenti qualche giorno prima dell’atto.
Visura camerale dal notaio
La Visura camerale è un documento informativo ufficiale che prevede tutti i dettagli riguardanti la società iscritta nel Registro delle Imprese: sono riportati aspetti legali e anagrafici della società, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, il tipo di attività svolta e molti altri elementi relativi agli organi di amministrazione e alle cariche sociali.
Oltre alla visura ordinaria esiste anche la cosiddetta visura storica che descrive la storia delle modifiche avvenute dal momento della costituzione per atto pubblico dal notaio fino al momento in cui è stata richiesta la visura. Dalla visura, insieme allo statuto, emergono anche le cose che bloccano o rallentano una cessione: una clausola di prelazione non rispettata, un pegno sulla quota, un gradimento da chiedere agli amministratori. Meglio scoprirle prima di fissare l’atto.
I costi dell’atto
Successivamente alla stipula dell’atto, il Notaio provvederà a trasmettere l’atto al Registro delle Imprese, affinché provveda ad aggiornare i registri e la situazione dei soci all’interno della società. Per questo motivo è importante affidarsi a un professionista che segua tutta la pratica e che riceve l’onorario più IVA. Oltre a questo, le parti devono versare l’imposta di registro, in misura fissa di 200 euro per ogni cessione contenuta nell’atto, l’imposta di bollo e i diritti camerali.
Il prezzo della quota non incide sull’imposta di registro, che resta fissa, ma conta per chi vende: se il cedente è una persona fisica, sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto della quota si paga di norma l’imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi. L’onorario del notaio dipende dal valore della quota e dalla complessità dell’operazione, per esempio se insieme alla cessione si modificano lo statuto o gli amministratori. Per sapere in anticipo il totale si può chiedere un preventivo per la cessione di quote ai notai della propria provincia, indicando tipo di società, valore della quota e se cedente e cessionario sono già soci: rispondono direttamente, spesso in poche ore.
Chi deve costituirsi?
A seconda che si tratti di una cessione di quote di società di persone o di capitali la costituzione cambia. Nella società di persone, trattandosi come detto di un atto di modifica patti sociali, devono intervenire non solo chi cede la quota e chi la acquista, bensì anche gli altri soci per manifestare il proprio consenso. Si tratta di un atto simile a un contratto di compravendita, con il quale le parti convengono di modificare i patti sociali, attribuendo la quota ad un determinato socio. Nel caso di società per azioni, invece, il trasferimento delle azioni si realizza con un atto di cessione che non richiede il consenso degli altri soci: interverranno, dunque, il socio azionista cedente (o il titolare della quota di srl) e il soggetto che acquista. Se il cedente è sposato in comunione legale, la quota comprata durante il matrimonio potrebbe essere in comunione: è uno dei controlli che di solito precedono l’atto, e un motivo in più per mandare i documenti al notaio con anticipo.
Le domande di chi cede o compra una quota
Per cedere la mia quota di srl serve il consenso degli altri soci?
Di regola no: le quote di srl sono liberamente trasferibili. Lo statuto però può prevedere una prelazione a favore degli altri soci o il gradimento degli amministratori, e in quel caso la procedura va rispettata prima dell’atto, altrimenti la cessione può essere contestata.
Da quando il nuovo socio può votare e incassare gli utili?
Dal deposito dell’atto di cessione nel Registro delle Imprese, che va fatto entro trenta giorni dalla firma: da quel momento la cessione ha effetto verso la società. Prima del deposito il nuovo socio ha un diritto verso il cedente, non ancora verso la società.
Quanto costa cedere una quota di srl dal notaio?
In genere 200 euro di imposta di registro per ogni cessione, il bollo e i diritti del Registro delle Imprese in misura fissa, più l’onorario del notaio con IVA, che cambia con il valore della quota e con quello che l’atto contiene oltre alla cessione. La cifra esatta arriva con il preventivo.
Chi vende la quota paga le tasse sul guadagno?
Se vende con un guadagno rispetto a quanto l’aveva pagata, una persona fisica paga di norma l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, in dichiarazione dei redditi. Il conto preciso dipende dal costo fiscale della quota, e per questo è bene farlo con il proprio commercialista prima di fissare il prezzo.

