Come trasformare la società in start up e usufruire delle agevolazioni?

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Cos’è una start up innovativa

Giova ricordare che la start up innovativa è una società di capitali, che si può costituire sotto forma di S.P.A., SRL, S.A.P.A o cooperativa, il cui scopo preponderante (rectius “oggetto sociale”) è la produzione, lo sviluppo e la vendita di prodotti o servizi innovativi sotto il profilo tecnologico. Si caratterizza quindi per l’alto valore tecnologico dei servizi erogati o dei beni venduti, volto a introdurre uno o più aspetti nuovi nel mercato di riferimento.

Tra l’altro, la start up innovativa è nota per il fatto che gode di importanti agevolazioni fiscali, che a breve analizzeremo.

Qui basti ricordare che essa non appartiene ad un gruppo a sé stante di società, ma segue le stesse regole dei tradizionali tipi di società di capitali: l’unica variabile consiste nell’oggetto sociale, che deve essere specificatamente orientato all’innovazione tecnologica.

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Notaio è possibile trasformare una società in start up? Se sì, come?

Partiamo col dire che il termine “trasformazione” è improprio, se si deve definire il cambiamento di oggetto sociale di una società di capitali. La modifica in questione, infatti, non costituisce una vera e propria trasformazione societaria e non è quindi necessario seguire la complessa e oltremodo costosa procedura prevista per questa specifica operazione straordinaria (che prevede spese notarili, adempimenti pubblicitari, ecc.).

Dopodiché, la società di capitali (con azioni o quote rappresentative del capitale sociale non quotate in mercati regolamentati) può diventare start up innovativa, purché siano presenti certi requisiti:

  1. l’impresa non deve svolgere la propria attività da più di due anni;
  2. durante il secondo anno, il fatturato complessivo non deve superare i 5 milioni di euro;
  3. i soci si impegnano, nei due anni, a non distribuire gli utili;
  4. l’oggetto sociale deve consistere in quello che tipicamente si richiede per le start up, cioè sviluppo, produzione e vendita di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  5. la società non deve essere stata costituita a seguito di una procedura straordinaria (di fusione o scissione);

Dall’elenco dei requisiti, che tendenzialmente caratterizzano la start up innovativa, si evince che si tratta di una società la cui attività è in fase iniziale.

Quanto al punto 4), è bene precisare che, qualora l’oggetto sociale della società da trasformare non coincida con quello che si richiede per la start up, è necessario apportare le giuste modifiche rientrando nei parametri ora analizzati.

 Altre informazioni sul passaggio da società a start up

Come si è detto nel precedente paragrafo, l’atto di trasformazione non richiede particolari adempimenti burocratici e può avvenire in modalità telematica, anche se è ovviamente consigliabile l’assistenza di un professionista (come il Notaio) con una certa esperienza nell’ambito che interessa.

Verificati i requisiti, è fondamentale l’iscrizione della start up nella sezione speciale del Registro delle imprese. Sembra che tale adempimento spetti al Notaio, in quanto è il professionista che si occupa del controllo dei dati dichiarati e della conformità di tutti i parametri.

A tal scopo, si procede alla compilazione di una domanda in formato elettronico, alla quale deve essere allegata un’autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della società che attesti i requisiti di start up. Tale domanda deve contenere:

  • una descrizione sommaria delle attività svolte (trattasi di sviluppo, produzione, commercializzazione/vendita di beni o servizi);
  • l’elenco dei soci e delle società partecipate, nel qual caso si richiede massima trasparenza rispetto ai rapporti di collaborazione;
  • l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze personali dei soci e del personale dipendente;
  • l’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori, università o centri di ricerca;
  • l’elenco dei diritti di privativa sulla proprietà industriale e intellettuale.

La domanda e l’autocertificazione devono poi essere depositate presso il Registro delle imprese.

La dichiarazione, per essere valida ed efficace, deve essere rinnovata periodicamente e depositata entro 30 giorni dall’approvazione di ogni bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, al fine di attestare la permanenza dei requisiti di legge.

notaio come trasformare la società in start up con le agevolazioni

Agevolazioni riconosciute dopo la trasformazione in start up

Una volta che la società è diventata a tutti gli effetti una start up innovativa (quindi dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese), godrà degli sgravi fiscali ad essa riconosciuti: tra quelli che saltano all’occhio c’è indubbiamente la deduzione fiscale sulle quote di capitale sociale versato.

Nello specifico, i benefici garantiti riguardano:

  • l’esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione al Registro delle imprese e da contributi camerali;
  • deduzioni per soggetti IRES pari al 30% in relazione alla somma investita nel capitale sociale (con limite di investimento per ciascun periodo di imposta pari a 1.800.000 euro);
  • detrazioni per soggetti IRPEF pari al 30% in relazione alla somma investita nel capitale sociale (con limite di investimento per ciascun periodo di imposta pari a 1.000.000 euro).

È previsto un termine per l’adeguamento?

Prima della riforma del 2013, era previsto un termine di 60 giorni decorrente dall’iscrizione nel Registro delle imprese per l’adeguamento della società e per il deposito dei documenti che potessero attestare la presenza dei requisiti di start up. Pertanto, qualora si fosse constatata la perdita di tali requisiti o la mancanza della dichiarazione del rappresentante legale, entro 60 giorni dal verificarsi di tali circostanze, la legge disponeva la cancellazione automatica delle start up dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, ferma restando l’iscrizione nella sezione ordinaria.

La legge 99/2013 ha soppresso questo termine, che non osta più al deposito successivo della documentazione in questione.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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