Trasformare società di capitali in società di persone

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La trasformazione: cenni generali

La trasformazione è definita come un’operazione straordinaria con cui la società muta lo scopo sociale, il modello organizzativo della stessa. Si caratterizza perché sussiste un principio di continuità in quanto non si determina l’estinzione della vecchia società e la costituzione di una nuova società, né si verifica un fenomeno successorio.

Come si evince dalle norme che regolano la trasformazione, non vi è un vero e proprio trasferimento. Infatti anche dal punto di vista degli adempimenti, il notaio non dovrà procedere a verificare il patrimonio sociale e inserire nell’atto gli eventuali titoli abilitativi urbanistici degli immobili che fanno parte del patrimonio sociale.

La differenza trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea

La trasformazione può essere omogenea o eterogenea. La trasformazione omogenea si realizza quando vi è un passaggio tra enti che siano appartenenti allo stesso tipo. Si pensi al caso di trasformazione da società di persone a società di capitali o viceversa. La trasformazione eterogenea è il passaggio da una società lucrativa in un ente causalmente diverso che può essere in una società non lucrativa o in un ente non societario (e viceversa).

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La trasformazione da srl in sas o snc

La trasformazione da una società a responsabilità limitata in società in accomandita semplice o in società in nome collettivo è espressamente disciplinata dal legislatore nel Codice Civile . Nel momento in cui i soci decidano di addivenire a tale operazione dovranno recarsi dal notaio.

Esistono tuttavia delle formalità da rispettare prima del rogito notarile. Dovrà infatti essere convocata l’assemblea dei soci dai soggetti legittimati che sono gli amministratori o coloro che sono indicati all’interno dello statuto.

I quorum per poter deliberare la trasformazione

Il Codice Civile stabilisce che la decisone può essere assunta con le maggioranze previste dallo statuto, salvo diversa volontà.

Nelle società a responsabilità limitata potrebbero prevedere un quorum minore o più elevato. Si potrebbe, altresì, stabilire che la decisione sia assunta con il consenso unanime dei soci che viene prestato in assemblea.

Trasformazione da srl a snc o sas dal notaio

La responsabilità illimitata dei soci nelle società di persone

Quando una società di capitali, come la società a responsabilità limitata, viene trasformata in una società di persone, i soci devono prestare il consenso all’assunzione della responsabilità illimitata. Rappresenta una condizione imprescindibile per l’esito dell’operazione.

Il momento in cui viene prestato il consenso

Il consenso può essere manifestato per atto pubblico dal notaio prima della trasformazione, oppure contestualmente alla trasformazione davanti al notaio o anche successivamente. In questo caso la trasformazione non produrrà i suoi effetti immediatamente, ma la delibera dell’assemblea sarà sottoposta alla condizione sospensiva legale della prestazione del consenso. In altre parole, fino a che il consenso non sarà prestato, non potrà neanche essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Questa previsione è posta a tutela di tutti i soci in virtù della particolare responsabilità, in quanto i soci assumono la responsabilità illimitata anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione e non è possibile derogare tale norma.

Adempimenti prima della trasformazione

Gli amministratori, come prescritto dalla legge, devono redigere una motivazione che illustri le ragioni economiche-giuridiche della trasformazione e gli effetti della stessa.

La relazione dovrà essere depositata presso la sede sociale nei trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per decidere sulla trasformazione. Lo scopo è quello di garantire la trasparenza delle operazioni e far sì che i soci possano prenderne visione e chiederne una copia.

Essendo prevista nell’interesse esclusivo dei soci, questi possono decidere di rinunciarvi all’unanimità sia alla predisposizione della stessa che al deposito.

La trasformazione può essere non proporzionale

La trasformazione dal notaio, come già anticipato, è un’operazione con cui la società muta la veste sociale, il modello organizzativo. Ciò vuol dire che di fatto l’assetto societario non cambia, ciascun socio ha diritto di mantenere la medesima partecipazione sociale della società nella vecchia veste.

È stato oggetto di discussione se la società possa prevedere una non proporzionalità. Si pensi al caso in cui tre soci nella società di partenza abbiano una partecipazione paritaria e per effetto della trasformazione vogliano rimodulare le partecipazioni sociali. Secondo alcuni sarebbe possibile solo con il consenso di tutti i soci.

La trasformazione in sas

La trasformazione in una società in accomandita semplice richiede necessariamente la previsione di due categorie di soci: i soci accomandanti e i soci accomandatari che hanno caratteristiche differenti.

I soci accomandatari

I soci accomandatari rispondono dei debiti contratti dalla società con tutto il loro patrimonio, anche personale. Sono infatti definiti soci illimitatamente responsabili. Ai soci accomandatari spetta il potere di amministrare la società. Tuttavia, tale potere non spetta automaticamente: è necessario che vi sia un’espressa nomina. È possibile, infatti, che all’interno della compagine sociale vi siano soci accomandatari amministratori e soci accomandatari non amministratori.

I soci accomandanti

I soci accomandanti invece rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita in società. Quindi sono definiti soci limitatamente responsabili e non illimitatamente responsabili come i soci accomandatari. Non hanno diritto di amministrare e sussiste il divieto di immistione. Tale divieto consiste nel restare fuori dalle attività decisionali che spettano agli amministratori.

La trasformazione di una società a responsabilità unipersonale in una società di persone

È molto frequente che una società di capitali sia unipersonale, ossia sia composta da un unico socio e intenda trasformarsi in una società in accomandita semplice o in una società in nome collettivo.

Secondo alcuni studiosi non sarebbe possibile in quanto, come sappiamo, le società di persone devono essere formate da una pluralità di soci altrimenti vengono poste in liquidazione.

Altro orientamento ritiene che la trasformazione sia possibile in quanto si tratta solo di un mutamento della veste sociale e che, quindi, nel termine di sei mesi, dovrà essere ricostituita la pluralità dei soci altrimenti la società andrebbe in scioglimento, procedendo con la liquidazione della stessa.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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