Notaio: Come tutelare il patrimonio dai creditori

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La protezione del proprio patrimonio dal notaio

Nel corso della vita è possibile che un soggetto contragga molteplici debiti e che sia costretto a proteggere i propri beni e tutto il patrimonio, da eventuali aggressioni da parte dei creditori.

La protezione del proprio patrimonio è una tematica complessa che richiederebbe l’intervento di un operatore giuridico, in tal caso il notaio, in grado di consigliare la soluzione più adeguata a seconda dell’obiettivo che si intende raggiungere. Sarà opportuna un’analisi caso per caso, in quanto diverse possono essere le strade percorribili. Si pensi al caso del padre di famiglia che voglia proteggere la casa familiare dai creditori o al caso dell’imprenditore che voglia tutelare la propria azienda: gli interessi in gioco, in questi due esempi, appaiono diversi. I vincoli di destinazione dunque possono essere gli strumenti idonei per proteggere il proprio patrimonio.

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Cosa si intende per i vincoli di destinazione?

Per proteggere il proprio patrimonio un soggetto può separare alcuni beni da altri, in virtù di uno specifico scopo che si intende perseguire, dando vita a dei patrimoni separati o destinati, di cui ne rimane titolare. Per effetto di tale separazione patrimoniale, dei debiti contratti in virtù del vincolo ne risponderanno solo i beni vincolati.

È un’eccezione al principio generale sancito dal nostro ordinamento che disciplina la responsabilità patrimoniale del debitore, il quale risponde dell’adempimento dei propri debiti, con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Come tutelare il patrimonio dai creditori attraverso atti notarili

È possibile vincolare dei beni mediante un testamento?

Il testamento è un atto sempre revocabile, unilaterale con cui il testatore non solo dispone dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, ma può anche prevedere una specifica utilizzazione degli stessi attraverso un vincolo che abbia uno scopo determinato.

Poiché il testamento è un atto unilaterale, che non ammette l’intervento di nessuno nella formazione della volontà, è necessario che il vincolo di destinazione prescelto sia compatibile con il testamento e che sia, quindi, anch’esso unilaterale.

Il ruolo del notaio e la forma da adottare

È possibile utilizzare qualsiasi forma testamentaria, ossia il testamento pubblico, olografo, segreto, speciale o internazionale.

Ciascuna forma testamentaria ha delle specifiche formalità e adempimenti che saranno rispettati dal pubblico ufficiale, ai fini della validità dell’atto.

Nel caso in cui si decida di affidarsi al notaio per la redazione del testamento, dinanzi allo stesso sarà presente il solo testatore, oltre alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge come richiesti dalla legge notarile.

Vincoli di destinazione che si possono prevedere per testamento

Le soluzioni più diffuse nella prassi sono: il vincolo di destinazione, la costituzione di una fondazione, il trust e il fondo patrimoniale.

Vincoli di destinazione dal notaio

Il testatore potrebbe costituire un vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2645 ter c. c.  con il testamento, vincolando determinati beni immobili o mobili registrati (automobili ad esempio) per il raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Per scopo meritevole di tutela si intende una finalità di pubblica utilità o di natura etico- sociale e non si intende solo uno scopo che non sia vietato dalla legge.

Annoverando alcuni esempi di scopi meritevoli di tutela è possibile considerare:

  • La tutela dei disabili
  • La convivenza
  • Famiglia in crisi

Per quel che concerne la durata del vincolo non può essere superiore alla vita del beneficiario o comunque non superiore a 90 anni.

La Fondazione

Con il testamento è possibile costituire anche una fondazione, che è una persona giuridica necessariamente riconosciuta, attraverso la quale si vincola un patrimonio per uno scopo non di lucro, stabilito dal testatore.

È opportuno, anche, prevedere, a chi vadano i beni per il caso in cui la fondazione non ottenga il riconoscimento

Quali sono gli elementi indispensabili della fondazione da inserire nel testamento? Il contenuto minimo necessario richiesto prevede l’indicazione dello scopo e del patrimonio che si intende separare. I restanti elementi possono essere inseriti nel testamento, ma possono essere anche integrati da un soggetto terzo, in un momento successivo.

Si parla di costituzione diretta della fondazione quando sono inseriti tutti gli elementi della stessa.

Si ha costituzione indiretta, quando si precisano solo lo scopo e il patrimonio, ma il testatore manifesta ugualmente la volontà di costituire una fondazione, incaricando un altro soggetto al completamento degli elementi costitutivi previsti dalla legge.

Il Trust

Il trust non è un istituto disciplinato dall’ordinamento italiano: manca una legge regolatrice del trust.

La normativa non è, quindi, prevista dal Codice Civile come nel caso del vincolo di destinazione, della fondazione e del fondo patrimoniale, ma dalla convenzione dell’Aja, ratificata in Italia nel 1989. È di importanza notevole scegliere le legge regolatrice del trust.

Con il trust una persona fisica trasferisce a un’altra determinati beni, affinché li amministri in favore di un altro soggetto che è il reale beneficiario, per uno scopo specifico. Anche un trust può essere contenuto in un testamento.

Il testatore può per testamento anche designare il solo soggetto a cui trasferirà i beni e disciplinare il trust con atto separato in modo da evitare che si possa conoscere la regolamentazione. In questo caso si parla di trust semisegreto.

Il Fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito anche per testamento, sia da uno dei coniugi che da un terzo, destinando specifici beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia. È ammessa sia la costituzione diretta che indiretta.

Diverse sono le modalità mediante le quali poter prevedere l’attribuzione di beni da vincolare in fondo patrimoniale.

È opportuno segnalare degli esempi, al fine di comprendere al meglio le modalità operative ammissibili.

Tra questi, è possibile annoverare i seguenti:

  • Il testatore attribuisce ai coniugi i beni prescelti, con l’onere di costituirli in fondo patrimoniale entro un determinato termine;
  • Il testatore assegna ai coniugi determinati beni imprimendo immediatamente il vincolo del fondo patrimoniale;
  • Il testatore attribuisce a un terzo estraneo dei beni determinati e prevede a carico di quest’ultimo e, a favore di uno o di entrambi i coniugi, il diritto di pretendere la stipula di un fondo patrimoniale per far fronte ai bisogni della famiglia.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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