Contratto di rete aziendale tra imprenditori
- Cos’è il contratto di rete
- Chi può partecipare al contratto di rete?
- Quali sono gli elementi del contratto di rete?
- Gli elementi ulteriori facoltativi del contratto di rete
- è possibile modificare il contratto di rete?
- è possibile recedere dal contratto di rete?
- Il notaio per il contratto di rete
Cos’è il contratto di rete
Il legislatore, con il d.l. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modifiche nella L. 9 aprile 2009, n. 33, ha introdotto all’interno del nostro ordinamento il contratto di rete, grazie al quale due o più imprenditori perseguono uno scopo comune, cioè quello di accrescere la propria competitività sul mercato.
Gli imprenditori, tramite questa figura contrattuale, possono favorire la crescita della propria impresa in più modi: essi, ad esempio, possono obbligandosi a collaborare tra loro rispettando un programma comune, a scambiarsi informazioni o prestazioni di varia natura (commerciale, industriale, tecnica ecc.) o ancora ad esercitare in comune determinate attività, che rientrino nell’oggetto delle rispettive imprese.
Lo scopo fondamentale del contratto di rete, infatti, è quello di consentire ai soggetti partecipanti di condividere esperienze, forza lavoro, conoscenze e fasi produttive, ma anche di dividere i costi.
Facendo un esempio, un’impresa potrebbe decidere, per ridurre i costi, di snellire la propria organizzazione interna, preferendo affidare, piuttosto, determinate lavorazioni o servizi a dei professionisti esterni.
Ancora, un’impresa potrebbe trovare molto utile “fare rete” con altre imprese che si occupino di differenti fasi produttive della stessa attività, al fine di rendersi più competitive ed abbattere i costi comuni.
Spesso, poi, tali contratti di rete vengono sottoscritti quando le imprese non hanno, da sole, le specializzazioni richieste per conseguire determinati obiettivi, preferendo dunque aggregarsi con altre realtà imprenditoriali disposte a mettere in comune le necessarie competenze.
Gli obiettivi del contratto di rete
Lo scopo principale del contratto di rete è quello di accrescere la propria competitività sul mercato sia dal punto di vista individuale, ossia di ciascun imprenditore che ne prende parte, sia collettivamente, ossia prevedere che il contratto di rete possa giovarne a tutti i partecipanti alla rete nel loro insieme.
Alcuni studiosi paragonano lo scopo previsto dal contratto di rete all’oggetto sociale tipico delle società. Esiste quindi una cooperazione da parte di tutti i partecipanti che hanno l’obiettivo di raggiungere insieme uno scopo comune. Spesso viene realizzato un vero e proprio businessplan con cui si stabiliscono i piani di azione, le modalità, la tempistica e i costi per la realizzazione degli obiettivi strategici.
Questi elementi sono di fondamentale importanza in quanto rappresentano il fulcro del contratto. Solo prevedendo in modo dettagliato un piano strategico è possibile raggiungere i risultati desiderati. Proprio per questo grazie alla consulenza del notaio sarà possibile inserire delle clausole contrattuali su misura adatte alle esigenze della rete.
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Chi può partecipare al contratto di rete?
Attualmente si ritiene che qualunque tipo di impresa, sia che essa venga esercitata individualmente che in forma societaria, possa essere parte di un contratto di rete, purché rientri nella nozione di imprenditore dettata dal Codice Civile all’art. 2082 c.c., e sia iscritta nel registro delle imprese territorialmente competente.
Potranno fare parte di un contratto di rete, per capire meglio la portata e le possibilità di utilizzo di questo istituto, sia le piccole imprese che quelle di grandi dimensioni, quelle artigiane ed anche le imprese e società agricole!
Non potranno sottoscrivere tale contratto, invece, i soggetti che non possono assumere la qualità di imprenditori, come le associazioni di categoria, le università o i professionisti.
Quali sono gli elementi del contratto di rete?
Mentre molti degli elementi che caratterizzano il contratto di rete sono da considerarsi obbligatori, alcuni di essi possono essere introdotti solo laddove le parti contraenti lo vogliano. Tale facoltà ci permette di affermare che all’interno del contratto di rete lo spazio concesso all’autonomia privata sia ampio: gli imprenditori potranno scegliere come modellare tale istituto alle proprie esigenze, creando una rete organizzativa il più adeguata possibile agli obiettivi da perseguire.
In primo luogo, all’interno del contratto è obbligatoria la presenza di almeno due imprenditori partecipanti (che devono essere opportunamente individuati, inserendo nome, ditta, ragione o denominazione sociale ecc.), nonché l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione della capacità competitiva dei partecipanti, e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. L’insieme degli obblighi e dei diritti assunti da ciascun soggetto partecipante deve risultare, poi, dal cosiddetto “programma di rete”, contenente le modalità di realizzazione dello scopo comune.
Altri elementi da inserire sono: la durata del contratto, la possibilità ed i modi per gli altri imprenditori di aderirvi successivamente, nonché le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri nei poteri di gestione dell’organo comune, se ne viene nominato uno).
Resta, invece, nella facoltà dei partecipanti la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e l’individuazione di un organo comune per l'esecuzione del contratto (o di una o più fasi di esso). Se i contraenti decidono di istituire un fondo patrimoniale, dovranno essere indicati anche i criteri di valutazione dei conferimenti (iniziali e successivi), e le regole di gestione del fondo stesso.
Allo stesso modo, in caso di nomina di un organo comune dovranno essere specificati i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
Infine, nonostante non siano elementi obbligatoriamente richiesti ex lege in caso di contratto di rete privo di soggettività giuridica, spesso al suo interno vengono comunque indicate la denominazione e la sede della rete stessa.
La durata del contratto di rete
Uno degli elementi di carattere generale del contratto di rete è la durata del contratto. Solitamente il contratto di rete non si esaurisce al compimento di un solo atto, ma ha un programma destinato a realizzare una serie di risultati.
A differenza del consorzio non è previsto un termine dalla legge. Per tali ragioni molti ritengono che non sia vietato costituire un contratto di rete a tempo indeterminato. Naturalmente l’assenza di un termine implica che è riconosciuto il diritto di recesso, ossia il diritto di poter sciogliere con le altre imprese il contratto limitatamente a una sola parte dello stesso. È quindi opportuno affidarsi alla consulenza di un notaio per ponderare bene la scelta che si intende intraprendere. A tal proposito si precisa che nella prassi solitamente si inserisce un termine che non eccede la durata della vita umana.
L’adesione da parte di terzi in un momento successivo
Per far sì che partecipino anche altri soggetti al contratto di rete in un momento successivo, è opportuno indicare le modalità, la forma e la procedura per potervi aderire. Gli studiosi si sono sempre chiesti se l’adesione da parte di un terzo originariamente estraneo al contratto di rete sia un elemento essenziale e costituisca un presupposto che non può essere eliminato al pari delle società cooperative il cui principio cardine è proprio quello “della porta aperta”.
Nonostante qualche incertezza gli studiosi ritengono che sia necessaria un’espressa previsione contrattuale. Infatti, in assenza della stessa, secondo alcuni non sarebbe possibile aderire al contratto di rete in un momento successivo alla sua stipula con rogito notarile.
Con riferimento alla modalità con cui è possibile aderire la richiesta deve essere effettuata a tutti contraenti se non è stata prevista nel contratto l’istituzione di un organo comune. La valutazione sull’ingresso del terzo da parte dei contraenti originari non è sindacabile. Non esistono dei requisiti che devono essere rispettati dai contrenti non essendo obbligati ad accogliere delle nuove richieste di adesione.
La previsione di un organo comune
Il contratto di rete può prevedere l’istituzione di un organo comune anche nella sua forma contrattuale più pura può prevedere che vi sia per l’esecuzione del contratto o soltanto di una parte o di una fase di esso la presenza di tale organo. Se viene istituito l’organo comune questo agisce in rappresentanza della rete proprio come accade per la rappresentanza organica tipica delle società.
Gli elementi ulteriori facoltativi del contratto di rete
Nel contratto di rete esiste la possibilità di aggiungere convenzionalmente altri elementi al di là di quelli essenziali. Le imprese parte del contratto di rete possono spingersi anche ad attingere a delle caratteristiche tipiche dei contratti societari.
In particolare spesso si adottano dei regolamenti interni che costituiscono un importante strumento di collaborazione fra le imprese. Si pensi al caso in cui venga disciplinato come partecipare agli appalti pubblici: le imprese possono prevedere che solo alcune di esse siano direttamente coinvolte ed altre no, in virtù di specifiche competenze. Importanti possono anche essere le norme che attengono alla registrazione del marchio, alle regole relative alla proprietà intellettuale.
Regole suppletive di governance della rete
Le imprese che partecipano alla rete potranno anche inserire delle norme che riguardano l’amministrazione della rete, oltre all’organo comune. Potranno, quindi, prevedere al pari dei consorzi e delle società di capitali, degli organi con funzioni esecutive o gestorie chiamati a svolgere delle attività anche con i terzi. Fondamentale è la precisazione delle sfere di competenza.
L’iscrizione nel registro delle imprese e gli incentivi fiscali
Il contratto di rete deve essere iscritto nel registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante. Con la creazione del contratto di rete, infatti, le singole imprese partecipanti non cessano di esistere, né si crea una nuova società tra i soggetti della rete. Se il contratto prevede il fondo patrimoniale, però, la rete può autonomamente iscriversi presso la sezione ordinaria del registro delle imprese dove ha la sede. In questo caso, con l’iscrizione nel registro la rete acquista soggettività giuridica.
Il contratto di rete non iscritto nel registro delle imprese non può fruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge, rimanendo comunque idoneo alla creazione di effetti obbligatori tra le imprese partecipanti.
È possibile modificare il contratto di rete?
Non esistono delle regole particolari che attengano alla modifica del contratto di rete. Infatti per poter apportare delle modifiche allo stesso sarà necessaria la prestazione del consenso da parte di tutti i contraenti con il voto unanime. Ci si avvicina un po’ alla disciplina societaria nella parte in cui la legge prevede la possibilità di adottare il principio maggioritario, prevedendo, quindi, che le decisioni siano assunte a maggioranza. Naturalmente in questo caso è necessario che tutti siano informati della proposta e che siano nella possibilità di parteciparvi.
È possibile recedere dal contratto di rete?
La legge che disciplina il contratto di rete prevede espressamente la possibilità di inserire una clausola facoltativa di recesso con cui le parti che hanno originariamente sottoscritto tale contratto possano fuoriuscire dalla pattuizione, non prendendone più parti. Le ragioni possono essere di carattere diverso e possono attenere anche alla politica aziendale. Se le parti del contratto di rete sono due, in caso di esercizio del diritto di recesso il contratto si scioglie, la rete viene meno, proprio perché scompare il carattere della cooperazione. Invece, se il contratto di rete è stipulato da più di due parti, nonostante l’esercizio del diritto di recesso, la rete tra gli altri imprenditori continua ad esplicare i suoi effetti e ad esistere.
Il notaio per il contratto di rete
Per l’iscrizione del contratto nel registro delle imprese è necessario che lo stesso sia redatto per atto pubblico da un notaio, o per scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio.
Sono state previste specifiche agevolazioni fiscali per le imprese che stipulano un contratto di rete iscritto. Tra queste, il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, prevede una sospensione d’imposta per le imprese che conferiscano una parte degli utili nel fondo patrimoniale comune di una rete, al fine di realizzare gli investimenti previsti nel programma comune (tale agevolazione è subordinata alla “asseverazione” del programma di rete da parte delle competenti associazioni di categoria e dei competenti organismi pubblici).
Sono state poi previste nel corso degli ultimi anni anche dei benefici per specifici soggetti, come i cosiddetti consorzi per l’internazionalizzazione, o per specifici settori, quali quello economico del turismo e lo sport. Proprio per questo, è molto importante recarsi da un notaio, affinché possa valutare correttamente la convenienza del contratto di rete, il modo in cui strutturarlo ed i relativi benefici fiscali che possono essere conseguiti dai soggetti partecipanti!