Copia esecutiva dal notaio: cosa vale oggi e chi può averla
- Che cos’è un titolo esecutivo?
- Titolo esecutivo: che forma ha?
- Cosa fa il notaio prima di rilasciare la copia esecutiva
- Quando il notaio rilascia la copia esecutiva
- Notifica del titolo esecutivo
- Cosa cambia per chi compra casa
Che cos’è un titolo esecutivo?
Il titolo esecutivo è un documento che permette di esercitare l’azione esecutiva da parte del creditore, ossia quell’azione che viene iniziata quando il debitore non ha adempiuto a quanto stabilito. In assenza di tale documento non è possibile accedere alla procedura esecutiva. Al tempo stesso è sufficiente essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di procedura civile per poter usufruire della procedura. L’elenco è nell’art. 474 c.p.c.

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Titolo esecutivo: che forma ha?
Il titolo esecutivo può essere un provvedimento giudiziale o un atto stragiudiziale. In quest’ultima categoria rientrano la scrittura autenticata o un atto pubblico notarile. Le scritture private autenticate valgono come titolo esecutivo solo per le obbligazioni di somme di denaro, al pari delle cambiali e degli altri titoli di credito a cui la legge dà la stessa efficacia, e di norma vengono restituite alle parti, salvo quelle soggette a pubblicità immobiliare (art. 72 della legge notarile). L’atto pubblico, invece, ha un valore di titolo esecutivo sia per i debiti in denaro, sia nel caso in cui vi sia l’obbligo del rilascio o di una consegna dell’immobile.
Può accadere che in un atto notarile la consegna del possesso sia stabilita per un momento successivo all’atto. In questo caso se il venditore non consegna il bene nelle modalità e nei tempi stabiliti, l’acquirente può agire direttamente in via esecutiva. È il caso del venditore che resta in casa qualche mese dopo il rogito di compravendita: per il rilascio la legge ammette come titolo gli atti ricevuti da notaio, non le scritture private autenticate (art. 474 c.p.c.).
Come si riconosceva la copia esecutiva e cosa vale oggi
Fino al 28 febbraio 2023 funzionava così. Se il creditore vuole servirsi del titolo esecutivo, deve richiedere che sia rilasciata una copia esecutiva. Una copia esecutiva si riconosce dal fatto che il notaio è tenuto ad apporre sul titolo dell’atto la cosiddetta formula esecutiva che è la seguente: “Repubblica Italiana, In nome della legge” e l’enunciazione della seguente formula: «comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».
La riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) ha abolito la formula: oggi l’atto notarile vale come titolo se rilasciato in copia attestata conforme all’originale o in duplicato informatico (art. 475 c.p.c.). Le differenze con le altre copie sono nella pagina su copia, estratto e certificato del rogito.
Prima della riforma
Formula esecutiva, di regola una sola copia per parte.
Dal 28 febbraio 2023
Copia attestata conforme, senza limite di copie.
Quante copie esecutive possono essere rilasciate
Prima della riforma valeva questa regola. Il notaio può rilasciare una sola copia esecutiva per evitare che contro il debitore circolino più copie esecutive. Naturalmente nel caso ci sia un problema che non derivi dal creditore, come la distruzione, lo smarrimento o anche la sottrazione della copia esecutiva, la persona interessata potrà richiedere un’ulteriore copia al capo dell’ufficio giudiziario di riferimento. Oggi l’art. 476 c.p.c. che lo prevedeva è abrogato e il limite non c’è più.

Cosa fa il notaio prima di rilasciare la copia esecutiva
Il notaio prima di rilasciare la copia per l’esecuzione di norma effettua dei controlli. Si discute molto tra gli studiosi in relazione alla natura del controllo, ma in sostanza il notaio verificherebbe la corrispondenza tra l’originale e la copia e se l’atto abbia i requisiti per valere come titolo esecutivo; prima della riforma si accertava anche che non fossero già state rilasciate altre copie esecutive.
Quando il notaio rilascia la copia esecutiva
Il rilascio della copia esecutiva da parte del notaio avviene tutte le volte in cui ci siano delle obbligazioni di denaro in esso contenute. Con la copia, se il debitore non paga le rate nelle scadenze previste nel contratto, il creditore potrebbe agire in via esecutiva. Nel mutuo per la casa di norma la copia va alla banca.
Mutuo unilaterale e copia esecutiva
Per mutuo unilaterale si intende una proposta di prestito di denaro che la Banca fa alla parte mutuataria che è la sola che si presenta davanti al notaio per il rogito notarile. La parte mutuataria riconosce con una dichiarazione, che ha il carattere di una quietanza, il ricevimento della somma di denaro e conseguentemente il diritto a favore della Banca di avere in restituzione la somma, maggiorata degli interessi e di ogni altra spesa. All’atto di accettazione sarà possibile rilasciare la copia esecutiva, in modo tale che se la parte che ha ricevuto in prestito la somma di denaro non la restituisca, la Banca potrà agire in via esecutiva.
Testamento e copia esecutiva
Può accadere che un soggetto abbia lasciato un testamento con cui abbia stabilito l’attribuzione di una soma di denaro in favore di un determinato soggetto. Bisogna però fare delle differenze tra il testamento pubblico e olografo. Se e come il testamento valga come titolo esecutivo è buona norma chiederlo al notaio.
Locazione e copia esecutiva
Se la locazione è stipulata per scrittura privata autenticata nelle firme può valere come titolo esecutivo allo scopo di ottenere il pagamento dei canoni di locazione. Nel caso in cui, invece, la locazione sia stata stipulata per atto pubblico, sarà possibile rilasciare un titolo esecutivo anche per l’esecuzione e il rilascio dell’immobile.
Notifica del titolo esecutivo
Una volta che il notaio abbia rilasciato un titolo esecutivo per attivare la procedura, bisognerà notificare personalmente alla parte il titolo esecutivo. La notifica riguarda la copia attestata conforme e il precetto (art. 479 c.p.c.). Destinatario della notifica è il debitore, ossia colui che è obbligato alla prestazione che è presente nel titolo oppure il suo successore nell’obbligo. Nel caso in cui il debitore sia defunto, il creditore può notificare il titolo esecutivo agli eredi presso l’ultimo domicilio del debitore. Dopo un anno dalla morte del debitore sarà necessario individuare gli eredi.
Chi deve ancora firmare il rogito può chiedere un preventivo per l’atto gratis: gli studi di norma rispondono in poche ore.
Cosa cambia per chi compra casa
Il venditore lascerà la casa qualche mese dopo il rogito: se poi non esce?
Il rogito vale come titolo anche per il rilascio (art. 474 c.p.c.). Come scrivere data e modalità della consegna è buona norma chiederlo al notaio prima della firma.
Con il mutuo la banca riceve una copia dell’atto da usare contro di me?
Di norma sì: la copia per l’esecuzione spetta a chi è creditore nell’atto, cioè la banca (art. 475 c.p.c.), e serve se le rate non vengono pagate.