Acquisto di brevetti e marchi dal notaio

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Cosa sono i marchi ed i brevetti

Ogni persona che esercita un’attività imprenditoriale, si avvale di determinati segni, che consentono di identificarla sul mercato, e di distinguerla, rispetto ad altri imprenditori.

Fra i vari segni, che permettono di operare la distinzione fra più soggetti che svolgono un’attività economica, ci sono i marchi ed i brevetti. Essi rientrano pienamente nella categoria di beni cosiddetti “immateriali”, previsto dalla legge, come anche di proprietà industriale (che è diversa rispetto alla proprietà immobiliare).

Si tratta di due concetti distinti, che però hanno la funzione comune di favorire il mantenimento della clientela, e di orientare il pubblico.

Vediamo meglio di cosa si tratta e come disporne per atto pubblico dal notaio.

Il marchio dell’imprenditore

Prima di capire perché è utile il notaio anche in questo contesto, è opportuno cercare di dare una definizione di questi due elementi.

Il marchio, è un segno che consente di differenziare i prodotti e servizi offerti al pubblico, rispetto a quelli offerti da un altro imprenditore. Quindi, nel contesto dell’impresa, possono costituire oggetto di registrazione tutti i segni, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni in qualunque forma, confezione, combinazione o tonalità cromatica. La cosa importante, è che non esista un marchio uguale a quello di un altro imprenditore, e che esso non sia troppo generico, poiché non deve trarre in inganno la clientela.

Il brevetto

Nonostante siano spesso associati, brevetti e marchi restano dei concetti distinti.

Il brevetto è un diritto di esclusività, relativamente ad un’invenzione di un prodotto, di un procedimento per la sua realizzazione (che può essere associato al cosiddetto “know how”).

Rientrano nel brevetto anche le invenzioni cosiddette derivate, cioè che rappresentano la combinazione o rielaborazione, di precedenti (e già esistenti) invenzioni.

Che differenza c’è con il diritto d’autore?

Nonostante sia facile confonderli, il brevetto è diverso rispetto al diritto d’autore. Infatti il diritto di autore si occupa di tutelare opere creative (in qualunque forma), mentre il brevetto riguarda l’ambito industriale e procedimentale.

La pubblicità di marchi e brevetti

Una formalità molto importante, in relazione ai marchi e brevetti, è data dalla loro forma di pubblicità. Essi, infatti, devono essere iscritti telematicamente presso la Camera di Commercio. La pubblicità, serve a dare conoscenza all’esterno, della loro esistenza. Una volta proceduto con l’iscrizione, poi, non sarà possibile, in seguito, registrare beni che siano simili a quelli già esistenti.

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L’importanza del notaio per l’acquisto di marchi e brevetti

Il ruolo del notaio, nel contesto della proprietà industriale, in particolare con riferimento ai marchi e brevetti, riguarda tutti gli atti di disposizione relativi agli stessi. Più precisamente, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile acquistare un marchio ed un brevetto già esistenti.

Rivolgersi al notaio, in questo caso non è un vero e proprio obbligo, ma è sempre una soluzione preferibile, sia per essere maggiormente tutelati, che per ricevere le informazioni giuridiche che chiariscono conseguenze ed effetti, di ciò che si va a stipulare.

Non va dimenticato, poi, che la forma autentica, sebbene non sia necessaria per l’acquisto o cessione, è invece obbligatoria, per la trascrizione nell’apposito Registro, cioè per la sua pubblicità.

Acquisto del marchio

Relativamente al marchio, esso può essere trasferito da un imprenditore, ad un altro, che riveste il ruolo di acquirente/cessionario.

L’oggetto del trasferimento può riguardare due elementi: la proprietà del marchio, che quindi cessa di appartenere al titolare originario. Oppure, è possibile concedere una licenza del marchio, a seguito della quale il marchio resta di proprietà dell’originario imprenditore, e l’altro soggetto acquista solo il diritto di utilizzarlo, per un determinato periodo di tempo.

Quali regole vanno rispettate?

All’interno dell’atto di acquisto del marchio, deve essere disciplinato, oltre al prezzo ed alle modalità di pagamento, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, l’effetto che produce la cessione. Inoltre, l’imprenditore cedente, sarà tenuto a garantire che il marchio è valido, e che non sono subentrate cause di decadenza, relativamente al suo utilizzo.

Fra le cause di decadenza ci sono, per esempio, la cosiddetta volgarizzazione, cioè quando il marchio diventa una denominazione troppo generica di un prodotto e perde la sua qualità distintiva, oppure l’ingannevolezza.

Cessione del brevetto

Ritornando al brevetto, invece, è possibile prevedere atti di acquisto o cessione, distinguendo fra la cessione di brevetti, e la cessione del diritto al brevetto.

Nell’atto di cessione del brevetto, viene trasferito il diritto di piena proprietà su un brevetto industriale già registrato. Invece, nell’atto di cessione del diritto al brevetto, l’acquirente beneficia dei diritti di sfruttamento economico di un’invenzione.

Conferimento in società di marchi e brevetti

Infine, relativamente ai marchi e brevetti, è ammesso che possano costituire oggetto di conferimento in natura, all’interno di una società di capitali.

Il conferimento in natura si verifica quando un soggetto, invece di apportare somme di denaro, apporta un bene fisico, che può essere, oltre ad un immobile, anche un bene immateriale. Il conferimento, può avvenire in vari momenti. In primo luogo, quando i futuri soci si recano dal notaio, per stipulare il contratto con cui costituiscono la società, cioè l’atto con cui la società nasce.

Oppure, il conferimento può essere effettuato anche in un secondo momento, per esempio qualora i soci, in assemblea, decidano di aumentare il capitale a pagamento.

L’elemento da tenere in considerazione, è che, salvo specifiche eccezioni, sarà sempre richiesta un’apposita relazione di stima, che vada a determinare l’esatto valore, attribuito al marchio o al brevetto, a tutela della corretta formazione del capitale sociale.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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