Servizi notarili per figli minorenni e persone incapaci

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I servizi notarili riguardano tutte quelle situazioni relative alle materie di competenza di un notaio. Infatti uno dei compiti del pubblico ufficiale è quello di tutelare tutte le parti coinvolte, con speciale attenzione a soggetti particolarmente bisognosi di tutela.

Vediamo meglio quali sono tutti i servizi notarili per minori e persone incapaci.

Quali sono i servizi notarili per i minori ed incapaci

I servizi notarili che vedono coinvolti minori di età, oppure persone non pienamente capaci, hanno ad oggetti tutti i vari atti che possono riguardare questi soggetti. È opportuno precisare, che si tratta di categorie di persone che, per gli atti più importanti, non possono operare in modo autonomo: a seconda dei casi devono essere rappresentate da altri oppure assistite.

Volendo operare la prima grande distinzione fra le tipologie di servizi notarili in esame, in primo luogo c’è la categoria dei ricorsi, che il notaio rivolge all’autorità giudiziaria, ed in secondo luogo la categoria (più ampia e variegata) che ricomprende tutti gli atti notarili, aventi come parti queste categorie di soggetti. Dal 28 febbraio 2023 se ne è aggiunta una terza: le autorizzazioni rilasciate direttamente dal notaio rogante, al posto del giudice.

Chi sono per legge i minori e gli incapaci?

Prima di descrivere tutti i servizi notarili risulta opportuno precisare cosa la legge intenda con le nozioni di soggetti minori e persone incapaci.

Una persona è considerata minore d’età qualora non abbia ancora compiuto i diciott’anni. In questo caso, sarà rappresentata o dai genitori (o dal genitore), oppure, in loro mancanza, da un tutore. Con persone incapaci invece ci si riferisce a persone o che non possono in assoluto rappresentarsi in autonomia, oppure che hanno bisogno dell’assistenza di ulteriori soggetti. Con riferimento a questi ultimi, ci si riferisce al soggetto inabilitato, ed al soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno. Viceversa fra le persone maggiori di età, è considerato completamente incapace il soggetto nei confronti del quale è intervenuta sentenza di interdizione, cioè l’interdetto.

Da chi devono essere assistiti

La persona inabilitata ed il beneficiario di amministrazione di sostegno (salvo particolari casi) per stipulare un atto devono essere assistiti, il primo da un curatore, ed il secondo da un amministratore di sostegno. Per l’amministrazione di sostegno, assistenza o rappresentanza dipendono da quanto prevede il decreto di nomina. La persona interdetta, invece deve essere completamente sostituita negli atti di straordinaria amministrazione, da parte di un tutore (proprio come avviene per il soggetto minore di età in mancanza dei genitori).

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Servizi notarili per i ricorsi giudiziali a minori ed incapaci

Il primo servizio notarile rilevante, come già accennato, riguarda la presentazione, da parte di un notaio, di apposito ricorso all’autorità giudiziaria. Questo ricorso serve al fine di ottenere l’autorizzazione giudiziale necessaria per la stipula di un atto notarile. Quindi bisogna precisare che il notaio è competente a presentare questo ricorso, solo se successivamente questo servirà per un suo atto da stipulare. Da qui emerge come sia evidente che la prima categoria e la seconda siano strettamente collegate e dipendenti.

Servizi notarili per minori e persone incapaci

Le autorizzazioni rilasciate dal notaio

Per i procedimenti avviati dal 28 febbraio 2023 genitori, tutore, curatore o amministratore di sostegno possono chiedere l’autorizzazione, per iscritto, direttamente al notaio che stipulerà l’atto (art. 21 del d.lgs. n. 149 del 2022). Come funziona, in quali tempi e con quali limiti è spiegato nella pagina sull’autorizzazione del notaio per minori e incapaci.

Servizi notarili per gli atti che riguardano minori e incapaci

La seconda categoria dei servizi notarili per gli atti che riguardano minori e incapaci, ricomprende diverse aree, ma tutte riguardano le varie tipologie di atto notarile che il notaio deve rogitare. Una volta emanata l’autorizzazione, che per prassi viene allegata al momento del rogito, si potrà procedere con l’operazione programmata. Vediamo quali sono i servizi notarili, che riguardano gli atti di maggiore rilevanza.

Situazione Cosa serve, di norma
Vendere la casa di un figlio minorenne Autorizzazione del giudice tutelare o del notaio, poi il rogito
Comprare una casa intestata al figlio minorenne Autorizzazione e rogito di acquisto
Donare la casa a un minorenne Autorizzazione ad accettare e atto di donazione
Vendere la casa di un interdetto o di un inabilitato Autorizzazione e rogito, con il tutore o con il curatore
Acquisto da parte di un beneficiario di amministrazione di sostegno Decreto di nomina, eventuale autorizzazione e rogito

Schema semplificato e indicativo.

Acquisto immobile

Uno degli atti più frequenti, nonché probabilmente uno servizi notarili più diffusi in questa categoria, è quello dell’acquisto di un immobile, questo perché rappresenta sicuramente un investimento ed una buona opportunità per i soggetti coinvolti. Per esempio nella prassi capita spesso che una casa venga comprata da un figlio minore, senza che sia lui a pagare il prezzo, ma semplicemente beneficiando dell’intestazione della casa.

Incapaci e attività commerciali

Relativamente alla possibilità di svolgimento di un’attività commerciale, bisogna fare un discorso diverso per le società, oppure per l’attività di impresa. Con riguardo al primo aspetto, di base un soggetto minore può entrare a far parte di una società di capitali, partecipando alla sua costituzione, oppure in un secondo momento, così come anche un soggetto incapace, anche se l’interdetto e l’inabilitato non possono essere nominati amministratori (art. 2382 c.c.), e ovviamente sempre presupponendo la dovuta assistenza o rappresentanza.

Con riferimento invece all’aspetto dell’attività commerciale svolta sotto forma di impresa, minori, interdetti e inabilitati non possono avviare da zero un’impresa che non è ancora iniziata, ma possono soltanto continuarne una già esistente, ad esempio ricevuta in eredità, con l’autorizzazione del giudice (artt. 320, 371 e 425 c.c.). Questo perché, trattandosi di soggetti che non possono farsi carico di rischi, è necessario che venga valutato bene se l’attività sia redditizia, oppure no.

Donazione e testamento

Infine, con riferimento a situazioni che non richiedono il versamento di alcun corrispettivo, va operata operato un distinguo. Sia le persone minori di età che le persone incapaci, o non totalmente capaci, possono essere beneficiarie di donazioni, oppure di disposizioni testamentarie.

Non essendo, però, pienamente capaci, alcune categorie tra i soggetti elencati non hanno capacità di donare, e nemmeno possono fare testamento.

Questo perché non avrebbero, secondo la legge, la possibilità di comprendere appieno il valore di quanto connesso a simili atti. In ogni caso queste regole non valgono per tutte le tipologie di incapacità (si veda, per l’amministrazione di sostegno, quando il beneficiario può donare): è buona norma chiedere al notaio cosa si può, e cosa non si può fare nel singolo caso.

Costo dei servizi notarili per minori ed incapaci

I servizi notarili per minori e gli incapaci si compongono di varie fasi, prima il ricorso, e successivamente la stipula dell’atto notarile. In alternativa al ricorso, oggi l’autorizzazione si può chiedere al notaio. Nel caso in cui si abbia già un’idea piuttosto precisa dell’atto da stipulare e della persona coinvolta, se sia un minore o una persona non pienamente capace, si può richiedere un preventivo gratuito, al quale di norma si riceve risposta in poche ore. Le tariffe notarili non sono fisse: è buona norma chiedere che il preventivo indichi separatamente l’eventuale autorizzazione e il rogito.

Le risposte che servono alle famiglie

Il notaio può presentare il ricorso al giudice al posto dei genitori?

Sì, se il ricorso riguarda un atto che stipulerà lui: la legge notarile (art. 1) gli consente di presentarlo in rappresentanza delle parti che glielo chiedono.

L’inabilitato può fare testamento?

Sì. Il Codice Civile considera incapaci di fare testamento i minori, gli interdetti per infermità di mente e chi era incapace di intendere o di volere al momento del testamento: l’inabilitato non è tra questi (art. 591 c.c.).

Un minorenne può donare la casa che ha ereditato?

No. Non può fare donazione chi non ha la piena capacità di disporre dei propri beni, salvo le donazioni fatte nel contratto di matrimonio (art. 774 c.c.).