Notaio: Donazioni Particolari
- Figure particolari di donazione
- Vari tipi di donazione
- La donazione obbligatoria
- La donazione rimuneratoria
- La donazione obnuziale
- Donazione condizionata
- Si possono donare beni che non esistono ancora?
- Si possono donare beni di altre persone?
- Il costo della donazione
Figure particolari di donazione
La donazione è un contratto con il quale per spirito di liberalità un soggetto arricchisce un altro disponendo a suo favore di un diritto (ad esempio diritto di proprietà) oppure assumendo verso di lui un obbligo. In sostanza con la donazione ci si priva di un proprio bene a favore di un altro soggetto, che per questo non versa alcun corrispettivo.
Alla base della donazione vi è l’impoverimento di colui che dona e l’arricchimento di colui che acquista, oltre all’importante aspetto soggettivo dello spirito di liberalità.
Il donante deve compiere questo atto per puro spirito donativo, cosiddetto animus donandi: non basta una attribuzione senza corrispettivo, ma è necessaria la coscienza di conferire ad altri un vantaggio patrimoniale.
Come si fa una donazione
Siccome si tratta di un atto importante nella vita di una persona in cui senza ricevere nulla in cambio decide di donare qualcosa che fa parte del suo patrimonio, la legge è particolarmente attenta nello stabilire quali siano le regole per poter concludere una donazione valida. Si caratterizza per un particolare formalismo, infatti la donazione deve essere fatta necessariamente con atto pubblico notarile e richiede la presenza di due testimoni, aventi i requisiti di legge richiesti dalla legge notarile che il notaio provvederà a verificare.
Chi partecipa alla donazione
Oltre ai due testimoni sopra citati, è necessario che nel contratto di donazione partecipino il donante, ossia colui che dona e il donatario, colui che riceve la donazione. Sebbene la donazione viene considerata come un regalo che fa il donante, la legge richiede necessariamente per la conclusione del contratto che vi sia l’accettazione da parte di colui che riceve la donazione.
L’accettazione può essere contestuale alla proposta di donazione ma può avvenire anche in un secondo momento, sempre con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.
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Vari tipi di donazione
Nell’immaginario collettivo la donazione è solo quella che ha ad oggetto “un regalo”, che si manifesta nella volontà espressa da parte di un soggetto di donare materialmente un bene in favore di un altro. In realtà ci sono anche altri tipi di donazione in cui si realizza un impoverimento del donante ossia di colui che dona e un arricchimento di colui che riceve la donazione, detto donatario. Analizziamo quali sono le varie tipologie di donazione previste dalla legge.
La donazione obbligatoria
La prima figura particolare di donazione è la donazione obbligatoria, prevista espressamente dalla norma che disciplina la donazione, l’art.769 c.c. Un soggetto può decidere di arricchirne un altro assumendo verso di questi una obbligazione, ovvero impegnandosi a fare qualcosa in suo favore.
A differenza della donazione di “dare” che si ha, ad esempio, quando il padre dona la casa al figlio, nella donazione obbligatoria non vi è il trasferimento una cosa dal donante al donatario, bensì l’assunzione di una precisa obbligazione.
Quale può essere ad esempio questa obbligazione?
Può essere l’esecuzione di un’opera, ad esempio la costruzione di un edificio oppure la realizzazione di un quadro. In questo caso, si conclude un contratto con cui il donante si obbliga a compiere questa opera gratuitamente verso un determinato soggetto, senza alcun corrispettivo.
La donazione rimuneratoria
La donazione rimuneratoria è quella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per una speciale rimunerazione. Si tratta in sostanza di una classica donazione che però si differenzia dalle altre per il particolare motivo che assiste l’atto: non solo lo spirito di liberalità in sé considerato, ma anche l’ulteriore motivazione data dalla riconoscenza o appunto dalla particolare rimunerazione.
Ad esempio, un soggetto dona la propria casa al nipote per la particolare assistenza che questi gli ha dedicato nel corso della vita. Un esempio di donazione per riconoscenza può essere dato dalla cosiddetta donazione reciproca, ovvero la donazione fatta da chi in passato è stato beneficiato e dona ora al suo benefattore. Un’ipotesi di donazione per speciale rimunerazione può essere quella fatta al medico per il prezioso servizio reso o dall’avvocato, in aggiunta al normale compenso che normalmente viene versato oppure una donazione da parte di chi, trovandosi in uno stato di pericolo, è stato soccorso da un'altra persona nei confronti della quale nutre riconoscenza per l'aiuto ricevuto.
Donazione rimuneratoria: cosa cambia dalla normale donazione?
Si tratta di una sottospecie della donazione tipica, per cui si applicano tutte le norme previste in tema di donazioni. Quindi anch’essa dovrà essere stipulata per atto pubblico alla presenza di due testimoni. In aggiunta a queste, alcune norme tipiche quali l’art. 437 c.c. che esonera il donatario dall’obbligo degli alimenti.
Qual è la differenza tra la donazione rimuneratoria e le liberalità d’uso
La donazione rimuneratoria è un contratto di donazione vero e proprio, a cui si assiste a un impoverimento di colui che effettua la donazione e a un arricchimento del donatario
Le liberalità d’uso invece, sono delle prassi sociali che si sono consolidate in una determinata cultura. Un esempio possono essere gli omaggi ai propri dipendenti o clienti per le festività natalizie. Il valore di queste liberalità è solitamente irrisorio. Nelle liberalità d’uso altro non si verifica che un consapevole adeguamento, da parte di chi la effettua, agli usi e costumi sociali di quel periodo e in quel determinato luogo, dovuti a particolari rapporti. Mancherebbe quindi la spontaneità, caratteristica tipica della donazione e vi sarebbe semplicemente un desiderio di conformarsi all’uso, in esecuzione di un costume vigente.
Cosa è la donazione liberatoria?
La donazione liberatoria si ha quando un soggetto attraverso un atto di donazione rinunzia a un diritto patrimoniale che ha già acquistato.
C’è chi ritiene che la donazione liberatoria non abbia alcuna utilità sociale in quanto molto simile ad altre figure giuridiche presenti nel nostro ordinamento come la remissione del debito, con cui il creditore libera il debitore. La differenza sta nel fatto che nella donazione è necessaria la proposta così come l’accettazione, mentre nella remissione del debito basta semplicemente una dichiarazione da parte del creditore che manifesti la volontà di voler liberare il debitore.
In questi casi la consulenza notarile per raggiungere il risultato desiderato è di peculiare importanza. Il notaio, infatti, grazie alle sue competenze cucirà su misura la soluzione più consona al caso concreto.
La donazione obnuziale
La donazione obnuziale è la donazione fatta in riguardo di un futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro sia da altri in favore di uno e entrambi gli sposi o i figli nascituri da questi. Questa si perfeziona senza bisogno che sia accettata però non produce effetto finché non segua il matrimonio.
Si tratta di una donazione molto particolare, proprio perché fatta in relazione ad un determinato evento che riguarda il donatario o i donatari, ovvero il matrimonio di questi. Non è sufficiente una previsione di generiche nozze, altrimenti si avrebbe una donazione ordinaria.
È necessario che ci si riferisca ad un matrimonio preciso che deve avvenire tra determinate persone ed è valida solo qualora questo matrimonio avvenga. Il matrimonio è, dunque, una condizione affinché questa donazione sia valida ed esistente.
Qual è la caratteristica di questa donazione?
La caratteristica di questa donazione è data proprio dalla sua struttura contrattualistica, la quale è unilaterale. La donazione obnuziale, infatti, si perfeziona senza bisogno di essere accettata. Anche se può sembrare strano, è sufficiente che il donante si rechi dal Notaio e questo è sufficiente per perfezionare la donazione. L’unica condizione è che successivamente si celebri il matrimonio. Per ulteriori approfondimenti si rinvia all’apposita sezione dedicata alla donazione obnuziale.
Il beneficiario della donazione può rifiutare?
Sì, il donatario può anche successivamente rifiutare con un atto notarile questa donazione.
Che succede se successivamente il matrimonio viene annullato o subentra il divorzio?
L’annullamento del matrimonio comporta la nullità della donazione, anche se restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.
Donazione condizionata
Alla donazione può anche essere apposta una condizione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che gli effetti della donazione sono sospesi (sospensiva) o cessano (risolutiva) al verificarsi di un evento futuro e incerto.
Ad esempio è possibile donare un bene e prevedere che la donazione produca effetti nel momento in cui il donatario raggiunga un certo risultato. Oppure è possibile prevedere che la donazione ad esempio di una biblioteca di diritto venga meno in caso di mancato superamento di un esame.
Particolari clausole della donazione
Alla donazione può essere apposta la cosiddetta condizione di reversibilità. In cosa consiste? Con la condizione di reversibilità, come previsto dalla legge, colui che dona può decidere che qualora muoia il donatario ossia colui che riceva la donazione, i beni ritornino nel patrimonio del donante, liberi da ogni peso o ipoteca.
Inoltre il donante può anche decidere di riservarsi la facoltà di disporre di qualche bene compreso nella donazione. ciò non deve riguardare l’intero oggetto della donazione, ma solo una parte di esso. Quindi ad esempio se viene donata una somma di denaro, il donante può riservarsi di disporre solo di una parte di esso e non dell’intera somma oggetto di donazione.
Si possono donare beni che non esistono ancora?
La legge è molto rigida sul punto, infatti afferma che la donazione di cose future, non ancora esistenti, è da considerarsi nulla. In caso di donazione di beni futuri il donante non è obbligato a procurare l’acquisto della proprietà al donatario a pena di risarcimento del danno, né tantomeno il donatario acquisterebbe automaticamente la proprietà del bene ove questo venisse ad esistenza dopo la stipula della donazione. Per beni futuri si intendono cose che non esistono ancora in natura (frutti non ancora nati o maturi) oppure di cu non si ha attualmente la proprietà e si attende di averla.
Si possono donare beni di altre persone?
Un caso particolarmente discusso è se si possono donare dei beni che non sono del patrimonio di chi dispone. In passato si affermava che i beni che non sono nel patrimonio del donante possono essere considerati come beni futuri, in quanto emergerebbe la volontà del donante di farli propri per poi donarli. In tal caso la donazione sarebbe da considerarsi nulla proprio perché la legge vieta la possibilità di donare beni futuri.
In realtà la Corte di Cassazione ha affermato la nullità della donazione, ma non perché considera i beni come futuri, ma per altre ragioni di carattere giuridico.
La donazione potrebbe considerarsi valida solo se emergesse la consapevolezza del fatto che non sono beni che rientrano nel patrimonio di chi dispone. Per considerarla valida bisognerebbe inoltre ricorrere alla donazione obbligatoria, in quanto il bene oggetto di donazione non essendo nel patrimonio di chi trasferisce, non potrebbe realizzare un passaggio immediato della proprietà. In questo ambito così delicato è sempre opportuna una consulenza notarile.
Il costo della donazione
Il costo della donazione, nei casi particolari come questi elencati, dipende molto anche dal bene che viene attribuito. Nel caso in cui venga donata una casa, a prescindere dalla particolarità della donazione, le imposte da pagare sono le medesime.
In alcuni casi, potrebbe esserci una complessità maggiore che richiede un diverso lavoro del Notaio, che a sua volta determina una modifica dell’onorario. Al di là di questo, che sia una donazione rimuneratoria o normale, ciò non rileva ai fini del costo. Quello che rileva è il motivo alla base della donazione, che viene specificato nell’atto per l’interesse delle parti. Le norme che si applicano sono sempre le medesime.
A quanto ammonta l’imposta di donazione?
L’imposta di donazione è soggetto a varie aliquote a seconda del rapporto di parentela che sussiste tra il donante e il donatario. Ad esempio, se il donante e il donatario sono padre e figlio o tra coniugi, si paga il 4% del valore dell’immobile. Tuttavia, vi è una franchigia di un milione di euro, valore fino al quale non si paga alcuna imposta di donazione. Se invece il valore dell’immobile supera il milione, occorre pagare l’imposta.