Donazione con riserva di disporre dal notaio

Donazione dal notaio

Donazione con riserva di disporre dal notaioLa donazione è un contratto molto diffuso nella prassi in ambito familiare, a cui si ricorre principalmente, quando si è intenzionati ad anticipare gli effetti della successione, mediante il trasferimento di beni (immobili, mobili registrati), alle persone più care.

Trattandosi di un atto a titolo gratuito, senza la previsione di alcun tipo di corrispettivo, ci si spoglia di beni facenti parte del patrimonio e per tali ragioni, ci si chiede se sia possibile riservarsi la facoltà disporre di alcuni di essi.

Sebbene non sia una fattispecie particolarmente diffusa nella prassi, potrebbe essere utile conoscere questa possibilità riconosciuta dal legislatore qualora si abbia l’interesse a procedere in tal senso. Vediamo come funziona, come è possibile procedere e cosa è necessario sapere della donazione con riserva di disporre stipulata dal notaio.

Come si fa una donazione con riserva di disporre

Al pari di qualsiasi altro atto di donazione, è necessario che sia stipulato un atto pubblico notarile, alla presenza di due testimoni aventi i requisiti previsti dalla legge notarile, pena la nullità dell’atto.

Pertanto in ordine alla forma, non sussistono differenze rispetto ad altri atti di donazione, in cui, ad esempio, è prevista la riserva del diritto di usufrutto o semplicemente si ponga in essere un atto spontaneo gratuito, privo di corrispettivo.

Inoltre, è opportuno precisare che trattandosi di un contratto, dovranno partecipare sia colui che dona e si riserva la facoltà di disporre di alcuni beni (il cosiddetto donante), sia colui che riceve la donazione (donatario). Tale precisazione è importante in quanto non tutti sanno che, in assenza di corrispettivo, entrambe le parti dovranno sottoscrivere la donazione, configurandosi pur sempre come un accordo.

Riserva di disporre di alcuni beni

La legge parla espressamente di riserva di disporre, in particolare all’art. 790 del codice civile, che prescrive e riconosce in capo al donante la possibilità di riservarsi la facoltà di disporre di qualche bene, di parte dei beni oggetto di donazione, o anche di una determinata somma dei beni.

Si tratta di una norma a carattere eccezionale in quanto riconosce, in deroga alle regole generali, al donante la possibilità di poter cambiare idea in ordine ad alcuni beni oggetto del contratto di donazione.

Riserva di disporre su tutti i beni: è possibile?

Dopo aver scoperto la possibilità di poter riservarsi la facoltà di disporre di alcuni beni oggetto di donazione, la domanda più frequente che viene posta da parte dei donanti è se sia possibile riservarsi la medesima possibilità per tutti i beni oggetto della donazione e non soltanto su alcuni di essi.

La risposta è purtroppo negativa, in virtù del fatto che eccezionalmente la legge lo consente solo per alcuni beni e non si estende per l’intero oggetto della donazione, trattandosi in quest’ultimo caso di una riserva nulla, considerata in frode alla legge.

Riserva di disporre di una determinata somma di denaro

Fino ad adesso abbiamo affrontato l’ipotesi della riserva di disporre di alcuni beni. In realtà bisogna considerare che la legge ammette anche un altro tipo di riserva, prevista nel medesimo articolo che, tuttavia, si configura come una realtà differente.

Si tratta della cosiddetta riserva di disporre di una determinata somma sui beni donati che altro non è che un onere a carico del donatario, anche in questo caso sottoposta alla pura e semplice volontà del donante, clausola eccezionalmente valida, in quanto in deroga alla disciplina generale.

Il donatario, infatti, accettando la donazione, assume l’obbligo di versare al donante una somma di denaro, in seguito alla semplice richiesta di quest’ultimo. Si ritiene che la somma di denaro non debba necessariamente essere stata oggetto della donazione: il donatario, dunque, potrebbe anche essere tenuto a versare una somma di denaro che non ha ricevuto in donazione.

Essendo un onere, ossia un peso per colui che deve adempiere, la somma non può essere superiore al valore di ciò che è stato oggetto di donazione. Il donatario, infatti, è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Cosa succede se muore il donante?

Un quesito a cui ha dato risposta il legislatore è cosa succede nel caso in cui, una volta stipulata la donazione con riserva di disporre, muoia il donante.

La risposta è data dal codice civile che stabilisce che in caso di morte del donante senza aver esercitato la facoltà di disporre, le cose non disposte sono attribuite definitivamente al donatario e pertanto gli eredi non possono avvalersi di tale facoltà.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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