Costituzione start up innovative dal Notaio

Che cos’è la start up innovativa

costituzione start up innovative dal notaioLa start up innovativa è un particolare tipo di società di capitali la cui finalità è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di determinati beni o servizi innovativi dal punto di vista tecnologico. L’alto valore tecnologico, infatti, è l’elemento caratterizzante di questa forma societaria, pertanto è bene che l’oggetto sociale emerga dallo statuto, al momento della costituzione, al fine di rientrare nel regime delle agevolazioni, fiscali e non, che possono essere riconosciute.

Avendo  la qualificazione suscitato più di un dubbio, si è avuto modo di chiarire che “sviluppo, produzione e commercializzazione” di prodotti o servizi devono andare di pari passo, cioè devono sussistere contemporaneamente affinché si possa parlare di start up innovativa.

Inoltre, si ritiene compresa nella definizione suddetta ogni altra attività economica idonea a creare i presupposti per l’introduzione di nuovi prodotti, servizi e metodi per la produzione e distribuzione, indipendentemente dal settore merceologico di riferimento (può trattarsi anche di settore digitale, artigianato, agricoltura, industria, ma può interessare anche l’ambito culturale).

Requisiti ed agevolazioni

Anzitutto è necessario premettere che, per usufruire di determinati benefici (che infra analizzeremo), la società deve:

  • avere la sede principale in Italia o in altro stato europeo o appartenente allo spazio economico europeo (EEA), nonché la sede produttiva o filiale in Italia;
  • essere stata costituita da non più di 60 mesi;
  • non nascere da operazioni di fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di essa.

È altresì necessario che:

  • le spese di ricerca e sviluppo siano maggiori od uguali al 15% del ricavo complessivo, all’esito della produzione;
  • non distribuiscano né abbiano distribuito utili;
  • almeno i ⅔ dei dipendenti o collaboratori siano in possesso di un titolo di laurea o dottorato di ricerca o abbiano maturato un'esperienza almeno triennale nella ricerca;
  • vi sia almeno un brevetto o la titolarità di privativa relativamente a un'invenzione industriale in linea con l’oggetto sociale e l’attività dell’impresa.

La start up innovativa è anche soggetta ad ulteriori restrizioni: a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risulta dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le agevolazioni, ce ne sono di diversi tipi:

  1. agevolazioni che operano in sede di costituzione della società;
  2. agevolazioni ai fini della gestione imprenditoriale;
  3. alcune deroghe alle normative in materia di riduzione delle perdite;
  4. agevolazioni per i soggetti (IRPEF e IRES) che vogliono investire in start up;
  5. possibilità di prevedere rapporti di lavoro a termine.

La più rilevante di tali agevolazioni - che quindi necessita di un approfondimento - è quella, di natura fiscale, che va a vantaggio di soggetti interessati ad investire nella società.

In primo luogo, la detrazione d’imposta riconosciuta ai soggetti IRPEF (cioè ai singoli individui capaci di produrre reddito) è pari al 30% della somma da loro investita nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento. L’agevolazione opera solo su una somma complessiva massima di 1.000.000 euro per ogni periodo di imposta[1]. Si deve tenere presente che l’investimento va mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio. Inoltre, affinché esso venga riconosciuto, la start up non deve ricevere più di 15 milioni di euro di investimenti soggetti ad agevolazione.

In secondo luogo, la deduzione (dal reddito), che spetta ai soggetti IRES (cioè ad imprese, ditte o società), è pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative. L’agevolazione opera solo su una somma complessiva massima di 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. Quanto al riconoscimento dell’agevolazione rapportata all’investimento erogato, valgono le stesse limitazioni prima citate in relazione ai soggetti IRPEF.

Perché serve il Notaio?

Il dibattito sulla necessità dell’intervento del Notaio si era aperto a seguito di un ricorso presentato dal Consiglio nazionale del Notariato dove si richiedeva l’annullamento del decreto ministeriale del 17 febbraio 2016, il quale recava disposizioni circa le modalità di costituzione (telematica mediante firma digitale) delle start up innovative, non contemplando la redazione di apposito atto pubblico.

Il Consiglio di Stato in appello ha accolto la tesi del Notariato, sulla base di molteplici considerazioni, una delle quali riguarda il pericolo di costituzione arbitraria di nuove start up che, in quanto società di capitali, debbono sottostare agli stessi schemi, normativi e fiscali, di tutte le altre società.

In poche parole, è mancato un adeguato controllo preventivo di legalità che si richiede anche e soprattutto in relazione ai meccanismi agevolativi caratteristici delle start up innovative. Escludere totalmente l’intervento notarile significa prestare il fianco ad elusioni, accordi illegittimi e contrari a qualsivoglia norma interna ed europea. Questi controlli di legalità - che attengono alla forma e alla sostanza della società che si andrà a costituire - non possono che essere effettuati dal Notaio, e la forma che si richiede non può che essere quella dell’atto pubblico.

L’iscrizione nel Registro delle Imprese: come avviene

La start up innovativa deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, ovviamente dopo aver indicato i requisiti che qualificano tale società, cioè la tipologia di attività che viene svolta, l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze formative e professionali dei collaboratori, le collaborazioni con eventuali enti ed associazioni di ricerca o con investitori, i soci che ne fanno parte, le spese di ricerca e sviluppo, i diritti di privativa. Sembra opportuno ritenere, a fronte di quanto specificato nel precedente paragrafo, che il deposito dell’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese debba avvenire a cura del Notaio rogante, il quale si fa garante dell’autenticità delle firme e della legalità dell’atto formatosi alla sua presenza.

 

[1]Con ‘periodo di imposta’ s’intende generalmente l’arco temporale al quale è necessario far riferimento per calcolare le imposte ed i tributi dovuti da un determinato soggetto. Spesso il periodo di imposta coincide con l’anno solare.

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Autore: Notai Online articolo realizzato personalmente dall'autore e coperto da copyright ©
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