Acquisto bene culturale dal Notaio soggetto a prelazione

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Quando i beni possono definirsi culturali?

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge, in particolare dal Codice dei beni culturali.

A seconda se il titolare sia una persona privata o un ente privo di lucro (si pensi alle associazioni e alle fondazioni), il procedimento di verifica è diverso e disciplinato espressamente dal legislatore. Sono inalienabili i beni del demanio culturale appartenenti allo Stato.

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Atti in cui lo Stato ha il diritto di prelazione

Il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti indicati precedentemente quando i beni culturali sono alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di cessione ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Beni Culturali.

Di conseguenza si ritiene che un eventuale testamento che preveda il trasferimento di un bene di interesse culturale non determina la prelazione in favore dello Stato. Stesso discorso può farsi per gli atti a titolo gratuito ossia le donazioni e le liberalità.

Nella categoria degli atti che riconoscono il diritto di prelazione vi sono tutti quei contratti che prevedono un nesso di corrispettività, ossia deve sussistere un reciproco sacrificio patrimoniale quindi, non rientrano nella categoria la sola vendita, ma tutti gli atti che determinano un trasferimento a titolo oneroso.

Il legislatore pone alcuni esempi nell’art. 60 del Codice dei Beni culturali, tra cui il contratto di permuta (lo scambio dei beni), il conferimento in società, la vendita in blocco (ossia la vendita di più beni con previsione del pagamento di un unico prezzo, non diviso per ciascun bene).

Naturalmente il legislatore non ha potuto offrire un elenco dettagliato di tutti gli atti che prevedono la prelazione in favore dello Stato, per tale ragione, è il notaio che informerà la parte quando sia prevista e per quali atti bisogna attendere il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato prima di acquistare definitivamente il bene. È anche vietato il trasferimento della detenzione del bene.

Trasferimento con riserva di usufrutto

Può accadere che, ad esempio, un genitore trasferisca il diritto di proprietà della propria casa a un figlio riservandosi il diritto di usufrutto vitalizio. Se il bene è sottoposto a vincolo storico artistico, anche in questo caso, si ritiene che sia previsto un diritto di prelazione in favore dello Stato con riferimento alla sola nuda proprietà.

Trasferimento di un diritto temporaneo sul bene culturale

Si sostiene che quando il trasferimento ha ad oggetto un diritto temporaneo come l’usufrutto, l’uso o l’abitazione, lo stato non abbia il diritto di prelazione nell’acquisto, in quanto si tratta di un diritto limitato nel tempo, che si presenta contrario alla valorizzazione e alla conservazione del bene.

Trasferimento di una quota del diritto di proprietà

Anche in caso di alienazione di una quota di diritto di proprietà il Ministero dei beni culturali potrebbe esercitare il diritto di prelazione per l’intero essendo il vincolo riconosciuto sul bene, come indivisibile.

Contratto preliminare di trasferimento

Se le parti si accordano per la stipula di un contratto preliminare, consistente nell’assunzione di un obbligo di trasferimento del diritto di proprietà in un momento successivo, non determinandosi l’effetto traslativo immediato, si ritiene che non sia riconosciuto il diritto di prelazione allo Stato, in quanto non si realizza con questo contratto il trasferimento immediato.

Cessione di quota di partecipazione

Nel caso di cessione di quota di partecipazione di una società che sia proprietaria di un bene culturale non sorge il diritto di prelazione in favore dello stato. Ciò che viene ceduta è la posizione del socio e non la proprietà del bene. Infatti il cessionario diviene socio, ma non titolare del diritto di proprietà del bene che rimane in capo alla società.

La cessione dei beni ai creditori

La cessione dei beni ai creditori non è soggetta né a denuncia, né a prelazione. Questo tipo di contratto si inquadra infatti nel mandato, che prevede un incarico ai creditori di trasferire i beni al fine di soddisfare i propri crediti, nonché le proprie pretese. La prelazione sorgerà solo nel caso in cui i creditori trasferiscano i beni gravati dal vincolo culturale.

Acquisto bene culturale dal notaio con atto soggetti a prelazione

Adempimenti successivi al trasferimento

Una volta stipulato l’atto dinanzi al notaio avente ad oggetto il trasferimento del bene culturale per il quale sussiste il diritto di prelazione in favore dello Stato, è necessario rispettare una serie di adempimenti.

Denuncia di trasferimento

L’articolo 59 del Codice dei Beni culturali prevede che «gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero».

La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. La legge prevede espressamente quali siano i dati da inserire nella denuncia. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Il diritto di prelazione dello Stato

 A seguito della denuncia, il diritto di prelazione da parte dello Stato può essere esercitato nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59. Ciò determina che, nel caso si voglia trasferire un bene sottoposto a vincolo, non vi sarà il trasferimento immediato, ma l’atto sarà sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione. In altre parole, solo se lo stato non esercita il diritto di prelazione si realizzerà il trasferimento pattuito tra le parti.

Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

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Editore: Redazione Notaio Facile. Articolo pubblicato dall'editore e scritto personalmente da esperti in ambito notarile. Coperto da copyright ©
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